Dichiarazione IVA 2020, novità quadro VE: istruzioni per la compilazione

Tommaso Gavi - Dichiarazione IVA

Modello IVA 2020, la novità del modello VE è il rigo VE3 della sezione 1 in cui è prevista l'indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6 per cento. Il quadro, composto da cinque sezioni, è relativo alle operazioni attive e alla determinazione del volume d'affari. Le istruzioni per la compilazione.

Dichiarazione IVA 2020, novità quadro VE: istruzioni per la compilazione

Dichiarazione IVA 2020, nella nuova dichiarazione il quadro VE è stato lievemente modificato.

La novità è l’introduzione del rigo VE3 della sezione 1 in cui è prevista l’indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6 per cento.

Gli altri righi del quadro relativo alle operazioni attive e alla determinazione del volume d’affari sono stati di conseguenza rinumerati.

Il quadro è suddiviso in cinque sezioni:

  • conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati;
  • operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali;
  • totale imponibile e imposta;
  • altre operazioni;
  • volume d’affari.

Ovviamente il quadro E va quadrato con i ricavi risultanti dalla contabilità, considerando tuttavia che per le imprese in contabilità ordinaria il principio di competenza determina un disallineamento fisiologico tra il totale delle fatture emesse (volume d’affari) ed il totale dei ricavi di esercizio (volume d’affari +/- ricavi di competenza/non di competenza).

Ecco una sintesi delle istruzioni ministeriali utili per la compilazione del quadro VE del modello IVA 2020.

Dichiarazione IVA 2020, novità e istruzioni per la compilazione: a cosa serve il quadro VE

Il quadro VE del nuovo modello IVA 2020, comprende, suddivise per aliquote, tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato, quelle intracomunitarie, le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell’Unione Europea e le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la relativa fattura.

Nel caso in cui siano state effettuate operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, il contribuente deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d’imposta (positiva o negativa) nel rigo VE25 fra le variazioni.

A seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell’anno d’imposta, alcuni importi dei quadri VE e VF potrebbero essere negativi e vanno indicati con il segno “-”.

L’Appendice, alla voce “Agricoltura”, contiene un prospetto di sintesi per guidare le varie tipologie di produttori agricoli alla compilazione della dichiarazione IVA.

I contribuenti dispensati dagli adempimenti che hanno effettuato nel 2019 anche operazioni imponibili devono indicare le operazioni imponibili effettuate e le operazioni esenti per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2020 si avvalgono del regime forfettario devono tenere conto anche dell’imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati nel quinto comma dell’art. 6 e alle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.

Tali operazioni devono essere indicate nei righi corrispondenti alle aliquote applicate e nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d’affari di anni precedenti, il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE39.

Modello IVA 2020, la sezione 1 del quadro VE: conferimenti di prodotti agricoli e cessioni degli agricoltori esonerati

La prima sezione del quadro VE è dedicata a due categorie di contribuenti:

  • i produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi con l’applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione;
  • gli agricoltori esonerati, ossia quelli che nell’anno precedente non hanno superato il limite di volume d’affari di 7.000 euro, che riscontrano, alla fine dell’anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/72.

Per tali soggetti resta ferma per l’intero anno solare l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e delle aliquote loro proprie alle operazioni diverse.

Nella prima colonna devono essere indicati gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d’imposta che risultano dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per il periodo d’imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, riguardo ai corrispettivi con IVA incorporata, possono avvalersi della non obbligatorietà dell’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l’annotazione dell’ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.

Per tali operazioni deve essere determinato l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA incorporata come illustrato in Appendice alla voce “Contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi”.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell’aliquota prestampata, arrotondati all’unità di euro.

Nei righi da VE1 a VE12, in corrispondenza dell’aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2019 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse e/o nel registro dei corrispettivi.

L’imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfetaria di compensazione.

Modello IVA 2020, la sezione 2 del quadro VE: operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali

La sezione 2 del quadro VE deve essere compilata dai seguenti contribuenti:

  • i soggetti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
  • i produttori agricoli per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate nell’anno 2019 per le quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni.

Nella stessa sezione vanno indicate dalle imprese agricole miste le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/72 e le eventuali prestazioni effettuate, diverse da quelle che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 34-bis.

Nella presente sezione devono essere indicate le operazioni sopra descritte effettuate dagli agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3.

Le operazioni imponibili in questione sono quelle effettuate dal produttore agricolo nell’ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all’attività di produzione agricola propriamente detta.

I contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (editori) devono indicare nel quadro VE l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Inoltre, nella sezione deve essere compresa la parte dei corrispettivi assunta quale base imponibile per le cessioni di beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata limitata.

Per tali cessioni la base imponibile è determinata applicando al corrispettivo la percentuale di detrazione utilizzata al momento dell’acquisto.

I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’IVA.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE23, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

I commercianti al minuto per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall’acquirente, devono determinare l’ammontare complessivo delle operazioni al netto dell’IVA incorporata come illustrato in Appendice alla voce “Contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi”.

I righi da VE20 a VE23 vanno compilati come segue:

  • nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d’imposta, per le quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2019 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse e/o nel registro dei corrispettivi, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno;
  • nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.

Dichiarazione IVA 2020, la sezione 3 del quadro VE: totale imponibile e imposta

Anche la sezione 3 del quadro VE della dichiarazione IVA 2020 deve essere compilata seguendo le apposite istruzioni.

Nello specifico, nel rigo VE24 va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE12 e da VE20 a VE23, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.

Nel rigo VE25 nel vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE1 a VE12 e da VE20 a VE23.

L’imposta indicata al rigo VE24 può essere diversa dal totale dell’imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.

L’eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

  • arrotondamenti d’imposta operati in fattura;
  • imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
  • arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione.

Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell’anno 2019 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti.

Nel rigo deve essere anche compreso l’ammontare dell’IVA versata per la regolarizzazione del c.d. splafonamento.

Tale differenza va riportata al rigo VE25, indicando all’interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario.

Il rigo VE26 va compilato indicando il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l’importo risultante al rigo VE24 dell’ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE25.

Dichiarazione IVA 2020, la sezione 4 del quadro VE: altre operazioni, fino al rigo VE34

Nella sezione 4 del quadro VE del modello IVA 2020 devono essere comprese tutte le operazioni diverse da quelle indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.

In particolare il rigo VE30 deve indicare, nel campo 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond. Per l’individuazione delle operazioni da indicare nel presente rigo si deve consultare l’Appendice alle voci “Esportazioni ed altre operazioni non imponibili”, “Operazioni intracomunitarie ed importazioni” e “Beni usati”.

L’importo di campo 1 deve essere ripartito nei seguenti campi:

  • campo 2, l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno, tra le quali sono ricomprese anche:
    • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
    • le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea;
  • campo 3, l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
  • campo 4 l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
  • campo 5 l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.

Nel rigo VE31 deve essere indicato l’ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.

I dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute devono essere indicati nel quadro VI.

Il rigo VE32 deve indicare l’ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili.

Inoltre, nel rigo devono essere comprese da parte degli intermediari con rappresentanza le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio per i servizi resi all’interno della UE.

Le operazioni indicate nel rigo VE32 non concorrono alla formazione del plafond.

Il rigo VE33 deve indicare l’ammontare delle operazioni esenti.

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l’anno 2019, la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10 per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

Nel rigo VE34 va indicato il totale delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità, per le quali è stata emessa la relativa fattura.

Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari. Ai fini della corretta determinazione dell’imposta ammessa in detrazione occorre tenere presente è riconosciuta la detrazione con riferimento alle operazioni non soggette che se effettuate nel territorio dello Stato darebbero diritto alla detrazione.

Dichiarazione IVA 2020, la sezione 4 del quadro VE e la sezione 5: altre operazioni, fino al rigo VE50

Vediamo come compilare i righi finali della sezione 4 del quadro VE.

Nel rigo VE35 deve essere indicato, nel campo 1, il totale delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge riportate distintamente nei seguenti campi:

  • campo 2: cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta. Nel campo devono essere indicate anche le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Inoltre, vanno comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate nei confronti di privati consumatori sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie e, pertanto, devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE;
  • campo 3: cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;
  • campo 4: prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta;
  • campo 5: cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
  • campo 6: cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
  • campo 7: cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop e di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
  • campo 8: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
  • campo 9: operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.

Nel rigo VE36 va indicato l’ammontare delle operazioni non soggette all’imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Il rigo VE37 va compilato indicando nel campo 1 l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi.

Si tratta delle operazioni:

  • effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 6, quinto comma;
  • effettuate ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 (regime dell’IVA per cassa). Tali operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel campo 2.

Le operazioni di cui al presente rigo e la relativa imposta non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE.

Il rigo VE38 deve indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti.

Al rigo VE39 va indicato l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2019 si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Tali operazioni vanno indicate anche, in corrispondenza dell’aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE12 e nei righi da VE20 a VE23, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta nel corrente anno.

Il rigo VE40 va compilato indicando le operazioni non rientranti nel volume d’affari. Tale importo diminuisce il volume d’affari dell’anno.

Non concorrono alla formazione del volume d’affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell’ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d’antiquariato, ecc.

In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell’imposta relativa al margine “analitico” calcolato per ciascuna cessione.

La sezione 5 del modello riguarda il volume d’affari.

Il rigo VE50 indica il volume d’affari determinato sommando gli importi indicati ai righi VE24, colonna 1, righi da VE30 a VE38 e sottraendo l’importo indicato ai righi VE39 e VE40.

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