Detrazioni figli a carico: residenti all’estero esclusi, ma con un’eccezione

Rosy D’Elia - Irpef

Detrazioni figli a carico, i residenti all'estero non ne hanno diritto. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 207 del 9 luglio 2020, che però lascia aperto uno spiraglio. Agevolazione accessibile per chi rientra nel regime dei non residenti Schumacker.

Detrazioni figli a carico: residenti all'estero esclusi, ma con un'eccezione

Detrazioni figli a carico, i residenti all’estero non possono beneficiarne, fanno eccezione solo i contribuenti che rientrano nel regime dei non residenti Schumacker.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 207 del 9 luglio, che arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della guida sulla dichiarazione dei redditi 2020, il manuale di istruzioni per orientarsi tra detrazioni, deduzioni e crediti di imposta.

Lo spunto per fare luce sul tema arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 207 del 9 luglio 2020
Fruizione delle detrazioni d’imposta per figli a carico previste ai sensi dell’articolo 12 del TUIR da parte di un soggetto fiscalmente non residente

Detrazioni figli a carico, esclusi i residenti all’estero

Protagonista è un cittadino italiano residente all’estero da diversi anni. Il contribuente è proprietario di due immobili concessi in affitto per le quali versa l’imposta di registro e presenta la dichiarazione dei redditi in Italia.

Dal momento che nel 2017 ha avuto due figli, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare delle detrazioni per i figli a carico.

Con la risposta all’interpello numero 207 del 9 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto.

Le persone fisiche fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato risultano soggetti passivi IRPEF e il relativo reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, in base alle regole dettate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’articolo 24 del TUIR, inoltre, stabilisce i criteri per la determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti e chiarisce quali sono le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti.

Tra queste non rientrano quelle per carichi di famiglia, e quindi sono escluse anche le detrazioni per i figli a carico.

Nel documento si legge:

“Ne consegue che l’Istante non può usufruire di tale ultima forma di detrazione”.

Non c’è spazio per i dubbi, ma il testo lascia aperto uno spiraglio.

Detrazioni figli a carico, accesso libero ai non residenti Schumacker

Per ogni regola c’è un’eccezione e questo vale anche per le detrazioni per i figli a carico.

Bisogna considerare, infatti, un altro riferimento normativo per avere un quadro completo:

“La norma, conosciuta come regime dei “non residenti Schumacker”, prevede, in deroga al comma 1 dello stesso articolo 24, che, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

Ulteriore condizione per accedere al suddetto regime e, quindi, per beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni IRPEF previste per i contribuenti italiani, è che il soggetto abbia la residenza in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni.”

I contribuenti che rientrano nel regime dei non residenti Schumacker, dunque, possono beneficiare di deduzioni e detrazioni analoghe a coloro che risultano fiscalmente residenti in Italia e quindi anche delle detrazioni per i figli a carico.

Detrazioni figli a carico solo per coloro che sono fiscalmente residenti in Italia

Il chiarimento, per l’Agenzia delle Entrate, è anche l’occasione per ribadire le regole con cui stabilire se un contribuente risulta fiscalmente residente in Italia.

Il riferimento normativo da considerare è l’articolo 2 del TUIR. Tre sono i fattori che possono determinare la residenza fiscale in Italia:

  • essere iscritti per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente;
  • avere per la maggior parte del periodo d’imposta il domicilio nel territorio dello Stato;
  • avere per la maggior parte del periodo d’imposta la residenza nel territorio dello Stato.

Le tre condizioni sono alternative: affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia è sufficiente che sia verificato anche uno solo dei requisiti.

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