Deduzione dal reddito e residenti all’estero: regole ed eccezioni

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Contributi INPS volontari esclusi dagli oneri che possono essere portati in deduzione dal reddito per i residenti all'estero: a stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 148 del 26 maggio 2020 che riporta regole, eccezioni e differenze con i soggetti residenti.

Deduzione dal reddito e residenti all'estero: regole ed eccezioni

Contributi INPS volontari esclusi dalla deduzione dal reddito per i residenti all’estero: focus sugli oneri deducibili, su regole, eccezioni e differenze rispetto ai soggetti residenti nella risposta all’interpello numero 148 del 26 maggio 2020.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente residente all’estero e domiciliato fiscalmente in Italia, che intende verificare se può dedurre i contributi previdenziali che versa facoltativamente all’INPS.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 148 del 26 maggio 2020
Articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR.

Deduzione dal reddito per i residenti all’estero: esclusi i contributi INPS volontari

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per ottenere conferma, ma è convinto di poter beneficiare di una deduzione integrale dei contributi volontari INPS.

A sostegno della sua tesi riporta due elementi:

  • l’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, che prevede la deducibilità dei contributi versati volontariamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza;
  • la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 6 dicembre 2018, causa n. C-480/17 che, con riferimento alla deduzione dal reddito dei contributi obbligatori o complementari versati ad un ente previdenziale professionale, stabilisce che uno Stato membro non può adottare una normativa che preveda una disparità di trattamento tra contribuenti residenti e non residenti.

Ma l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto, evidenziando proprio le differenza tra contribuenti residenti e non.

Nella risposta all’interpello numero 148 del 26 maggio 2020, si legge:

“Nel caso di specie, avendo l’istante dichiarato di essere residente all’estero, e nel presupposto che non abbia prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto, lo stesso non potrà portare in deduzione i “contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza”(INPS), atteso che tale categoria di oneri non è ricompresa tra quelli elencati nel citato comma 2 dell’articolo 24 del TUIR”.

Come funziona la deduzione dal reddito per i residenti all’estero: regole ed eccezioni

Il documento poggia le basi su un riferimento normativo diverso da quello considerato dal contribuente: l’articolo 24 del TUIR sulla determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti che sono soggetti passivi IRPEF, il cui relativo reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

L’articolo 24 del TUIR, in particolare, al comma 2 stabilisce:

“dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’art. 10”, elencazione da ritenersi tassativa.

Da questi sono esclusi gli oneri previsti dalla lettera e), comma 1, dell’articolo 10 del TUIR, ovvero “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

L’impossibilità di portare in deduzione alcuni oneri per i soggetti non residenti nasce dal fatto che rappresentano un attendibile segnalatore della situazione economica del contribuente solo in relazione al reddito complessivo, che rileva integralmente in Italia solo per i residenti.

Per i non residenti, la quota di reddito prodotta in Italia presa in considerazione costituisce un parametro insufficiente della capacità contributiva complessiva.

Alla regola si affianca, però, un’eccezione: secondo quanto stabilito dal comma 3-bis dell’articolo 24 del TUIR, è possibile considerare gli stessi oneri deducibili previsti per i residenti anche per tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano in presenza di tre condizioni:

  • essere residenti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni;
  • il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto;
  • il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

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