Detrazioni edilizie: a chi spettano le quote rimanenti in caso di vendita dell’immobile?

Tommaso Gavi - Imposte

Detrazioni edilizie, a chi spettano le quote rimanenti se l'immobile è venduto durante il periodo in cui sono riconosciute le detrazioni? In mancanza di accordi specifici, all'acquirente. Tuttavia anche con una scrittura privata si può scegliere diversamente.

Detrazioni edilizie: a chi spettano le quote rimanenti in caso di vendita dell'immobile?

Detrazioni edilizie, chi può beneficiare delle quote rimanenti delle detrazioni se l’immobile viene venduto prima della completa fruizione?

In linea generale, se non viene stabilito diversamente dalle parti all’atto del rogito, la detrazione viene trasferita all’acquirente per i rimanenti periodi di imposta.

La somma da portare in detrazione spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre dell’anno in esame.

In alcuni casi, anche se non è specificato nell’atto definitivo di compravendita, il venditore può conservare la detrazione.

Detrazioni edilizie, in caso di vendita dell’immobile le quote rimanenti spettano all’acquirente

Nel caso di vendita dell’immobile in cui sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, a chi spettano le eventuali quote rimanenti della detrazione?

In linea generale con il cambio di proprietà dell’immobile si trasferiscono anche le quote di detrazione non fruite.

In altre parole, se non viene specificato nulla nel rogito, l’agevolazione restante per gli interventi edilizi passa dal venditore all’acquirente.

A riguardo, l’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR, stabilisce quanto di seguito riportato:

“In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”

L’inciso “salvo diverso accordo delle parti” permette, ad esempio, di scegliere di lasciare il beneficio della detrazione al venditore anche per il periodo successivo alla vendita.

Tuttavia, in linea di massima la quota detraibile relativa all’anno di trasferimento dell’immobile spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre dell’anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla circolare numero 95 del 2000 al punto 2.1.14.

Detrazioni edilizie, quando spettano al venditore?

In alcuni casi, tuttavia, le detrazioni rimanenti spettano rimangono al venditore anche in assenza di un accordo specificato nell’atto definitivo di compravendita dell’immobile.

A specificarlo è la circolare numero 7 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate, che tra i chiarimenti si sofferma sul caso in questione.

Il documento di prassi mette in evidenza quanto di seguito riportato:

“In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.”

In altre parole, l’accordo per permettere al venditore di conservare la detrazione può essere anche effettuato tramite una scrittura privata successiva al rogito.

Deve tuttavia essere esplicitato che lo stesso accordo esisteva già in precedenza.

La richiamata circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che:

“Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.”

In conclusione le quote potranno essere portate in detrazione con modello 730 o Redditi Pf esclusivamente dal venditore dell’immobile.

A completamento dei chiarimenti, nella circolare viene sottolineato che la disposizione si applica a tutte le cessione dell’immobile, anche alle cessioni a titolo gratuito quali la donazione.

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