Detrazione figli a carico e regime forfettario: l’AdE frena sul 100% per l’altro genitore

Rosy D’Elia - Irpef

Detrazione figli a carico, se uno dei due genitori è in regime forfettario, l'altro può fruire dello sconto al 100% a una condizione: avere il reddito più alto. A porre questo «freno» è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 69 del 22 luglio 2019.

Detrazione figli a carico e regime forfettario: l'AdE frena sul 100% per l'altro genitore

Detrazione figli a carico: se uno dei due genitori applica il regime forfettario, non è detto che l’altro possa fruire dello sconto al 100%. Può beneficiare della riduzione Irpef piena solo se tra i due è quello che ha il reddito più alto. A porre questo freno è l’Agenzia delle Entrate che con la risoluzione numero 69 del 22 luglio 2019 si esprime in maniera netta su un punto che ha sempre creato molti interrogativi.

L’occasione per fare chiarezza sul calcolo della giusta percentuale da attribuire ai genitori arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonisti sono due genitori, un lavoratore dipendente e sua moglie, libera professionista che applica il regime forfettario.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 69 del 22 luglio 2019
Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Art.12, comma 1, lett. c), del Tuir e Art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Detrazione figli a carico e regime forfettario: l’AdE frena sul 100% per l’altro genitore

Il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per avere la conferma di poter utilizzare al 100% la detrazione per figli a carico, visto che il regime di tassazione della moglie, che avrebbe diritto al 50% dello sconto, prevede il versamento di un’imposta sostitutiva a cui non si può applicare lo sconto Irpef.

Ma la risposta, fornita con la risoluzione numero 69 del 2019, non è esattamente in linea con le aspettative dei due genitori. Si pone, in maniera chiara e netta, una condizione alla fruizione dello sconto pieno da parte di uno dei due genitori quando l’altro applica il regime forfettario.

Nel testo si legge:

“Si ritiene che, in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, l’istante possa fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie.

Il reddito prodotto dalla moglie rileverà, così come determinato ai sensi del comma 64 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa”.

Per la prima volta, l’Agenzia delle Entrate si esprime in maniera esplicita e definitiva ponendo un freno alla possibilità di beneficiare dello sconto al 100%, su cui fino ad ora aveva lasciato sempre un po’ la porta aperta.

Il genitore lavoratore dipendente può beneficiare in maniera piena della detrazione per figli a carico solo nel caso in cui abbia un reddito più alto di quello della moglie, che si determina tenendo conto delle regole previste per il regime forfettario.

Con questa regola, il rischio è che il 50% dello sconto Irpef si perda.

Detrazione figli a carico e regime forfettario: l’altro genitore può beneficiare del 100% a una sola condizione

I dubbi sul calcolo della percentuale da attribuire ai due genitori per la detrazione dei figli a carico sono molto frequenti quando uno dei due è libero professionista in regime forfettario e l’altro è un dipendente.

I due genitori, infatti, hanno due rapporti col Fisco, e in particolare con la tassazione Irpef, molto diversi:

  • il primo, in questo caso la moglie, applica ai suoi ricavi o compensi un’imposta sostitutiva, ovvero alternativa al versamento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, e non può beneficiare di nessun tipo di detrazione. Può solo dedurre i contributi previdenziali.
  • il secondo, in questo caso il marito, da lavoratore dipendente versa l’Irpef e può abbattere le somme dovute beneficiando delle detrazioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

A regolare la detrazione per i figli a carico è l’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, nella risoluzione numero 69 del 2019 si legge:

“La detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

La scrivente, con circolare 16 marzo 2007, n. 15/E (par. 1.4.3. e 1.4.4.), ha chiarito che i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica.

Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato”.

In altre parole, se il lavoratore dipendente, che può applicare gli sconti Irpef previsti dal TUIR al valore dell’imposta da versare, ha un reddito più basso dell’altro, perde il diritto a beneficiare dell’altra metà della detrazione per figli a carico: quel 50% resta al genitore che non può utilizzarlo.

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