Definizione agevolata liti pendenti 2023: ulteriori novità in arrivo sul pagamento rateale

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Anche per la definizione agevolata delle liti pendenti 2023 la conversione in legge del Decreto Bollette mette in campo ulteriori novità: il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in 20 rate trimestrali o in 51 tranche mensili, successive ai primi tre appuntamenti in calendario. L'alternativa è prevista da un emendamento inserito nel testo che si attende alla Camera oggi, 17 maggio

Definizione agevolata liti pendenti 2023: ulteriori novità in arrivo sul pagamento rateale

Parte oggi, 17 maggio 2023, la discussione a Montecitorio sulla conversione in legge del Decreto Bollette: tra le novità inserite nel testo originario sulla tregua fiscale c’è anche una nuova opzione per il pagamento rateale di coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle liti pendenti inserita in un emendamento al DL n. 34 del 2023.

Ma le modifiche messe in campo dovranno essere confermate con il via libera definitivo da parte della Camera e del Senato che dovrà arrivare entro la scadenza del 29 maggio 2023.

Definizione agevolata liti pendenti 2023, pagamento in 20 o 51 rate: la scelta del contribuente

Nell’ambito della tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023 e rivista in alcuni punti già dalla prima versione del Decreto Bollette rientra la definizione agevolata delle liti pendenti.

Con l’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge numero 197del 2022, ai contribuenti è stata data la possibilità di definire le liti pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, che vedono coinvolte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli presentando un’apposita domanda ed effettuando il pagamento di somme calcolate in base al valore e allo stato della controversia, al netto di sanzioni e interessi.

Percentuale somme dovuteGrado ed esito del giudizio
90 per cento ricorsi iscritti in primo grado
40 per cento In caso di soccombenza della competente Agenzia con pronuncia di primo grado
15 per cento In caso di soccombenza della competente Agenzia con pronuncia di secondo grado
5 per cento liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio
15 per cento Per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi,
se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia
40 per cento Per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, nei casi diversi dal precedente

Per le controversie che riguardano solo sanzioni collegate a tributi, non c’è nulla da versare se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità.

Con l’articolo 20 della prima impostazione del Decreto Bollette, la scadenza per la presentazione della domanda e per il primo o unico versamento legato alla definizione agevolata delle liti pendenti è passata dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Il testo del DL n. 34 del 2023 durante l’iter di conversione in legge si è arricchito di ulteriori novità che riguardano, questa volta, il piano rateale previsto nel caso in cui le somme dovute superino i 1.000 euro.

Nella versione attesa oggi, 17 maggio, alla Camera per la discussione e la successiva approvazione si prevede la possibilità di scegliere di versare dal 1° gennaio 2024 le somme dovute con cadenza mensile.

Definizione agevolata liti pendenti 2023: i calendari di scadenze per il pagamento

Con l’emendamento approvato dalle Commissioni Finanze e Affari sociali, il contribuente che, presentano domanda entro la scadenza del 30 settembre 2023, intende versare le somme dovute con un pagamento rateale può scegliere tra due tabelle di marcia:

  • 20 rate trimestrali;
  • 51 rate mensili, successive alle prime tre rate, a partire dal 1° gennaio 2024.

Si profila, quindi, per la definizione agevolata delle liti pendenti un piano di scadenze uguale per tutti e per tutte per quanto riguarda i primi tre appuntamenti:

  • 30 settembre 2023;
  • 31 ottobre 2023;
  • 20 dicembre 2023.

E dal 1° gennaio 2024 una tabella di marcia differenziata in base alla scelta del contribuente.

Tipologia di pagamento ratealeScadenze prevista
Venti rate (comprese le prime tre versate nel 2023) Date:

  • 31 marzo;
  • 30 giugno;
  • 30 settembre;
  • 20 dicembre
51 rate (escluse le prime tre) Entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese

In ogni caso la possibilità di accedere a una rateazione del pagamento delle somme dovute per beneficiare della definizione agevolata delle liti pendenti è ammessa solo per gli importi superiori a 1.000 euro.

Il testo di conversione in legge del Decreto Bollette inserisce il piano di scadenze mensili come scelta alternativa alle 20 rate previste in principio, ma la conferma sulla possibilità di intraprendere questa strada si avrà solo con l’approvazione definitiva attesa entro il 29 maggio.

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