Definizione agevolata liti pendenti 2023, domanda entro il 30 giugno: modello e istruzioni

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti, è necessario presentare un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 giugno: con il provvedimento del 1° febbraio via libera a modello e istruzioni da seguire. Entro la stessa data è necessario procedere con il pagamento delle somme dovute o della prima rata

Definizione agevolata liti pendenti 2023, domanda entro il 30 giugno: modello e istruzioni

Nell’ambito della tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023 rientra anche una definizione agevolata delle liti pendenti: per accedere ai benefici previsti i contribuenti devono inoltrare un’apposita domanda entro la scadenza del 30 giugno.

Con il provvedimento numero 30294 del 1° febbraio 2023, dall’Agenzia delle Entrate sono arrivate le istruzioni da seguire per beneficiare della via tracciata dall’ultima Manovra e chiudere, così, le controversie aperte con l’Amministrazione finanziaria e il modello da utilizzare per procedere con l’istanza.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 2023, entro lo stesso termine è necessario procedere anche con il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Una panoramica completa delle regole per una corretta applicazione della norma, dal perimetro di applicazione alle date di scadenza da rispettare.

Definizione agevolata liti pendenti 2023, modulo e istruzioni per la domanda entro il 30 giugno

Il provvedimento numero 30294 del 1° febbraio 2023 rappresenta uno dei tasselli nel mosaico di istruzioni che via via arrivano dall’Agenzia delle Entrate sugli strumenti messi in campo dalla Legge di bilancio 2023.

In questo caso sotto la lente di ingrandimento ci sono le novità previste dall’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che permette ai contribuenti di concludere vertenze fiscali con il pagamento di somme calcolate in base al valore e allo stato della controversia, al netto di sanzioni e interessi.

Percentuale somme dovuteGrado ed esito del giudizio
90 per cento ricorsi iscritti in primo grado
40 per cento In caso di soccombenza della competente Agenzia con pronuncia di primo grado
15 per cento In caso di soccombenza della competente Agenzia con pronuncia di secondo grado
5 per cento liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio
15 per cento Per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi,
se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia
40 per cento Per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, nei casi diversi dal precedente

Per le controversie che riguardano solo sanzioni collegate a tributi, non c’è nulla da versare se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità.

Con il provvedimento del 1° febbraio 2023, è stato approvato il modello di domanda da utilizzare per poter usufruire della definizione agevolata delle liti pendenti e chiudere in questo modo le controversie ancora aperte con il Fisco.

Per prima cosa il documento chiarisce l’ambito di applicazione delle novità:

“Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023”.

Sono pendenti quelle controversie con atto introduttivo del giudizio in primo
grado
notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Due sono le operazioni da effettuare per procedere con la chiusura:

  • entro la scadenza del 30 giugno è necessario presentare domanda tramite l’apposito modulo;
  • sempre entro la stessa data è necessario effettuare il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata.

Se non ci sono cifre da versare, bisogna presentare solo l’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
Modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla Legge di Bilancio 2023

Definizione agevolata liti pendenti 2023, modulo e istruzioni per la domanda entro il 30 giugno

La domanda di definizione agevolata delle liti pendenti deve essere presentata per ciascuna controversia autonoma in via telematica ed è esente dall’imposta di bollo.

Sarà presto attivo un servizio online per l’invio, nel frattempo i contribuenti interessati o eventuali soggetti incaricati possono trasmettere il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo PEC dell’Ufficio parte del giudizio.

Agenzia delle Entrate - Istruzioni sulla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
Istruzioni per la compilazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Per gli importi fino a 1.000 euro è necessario effettuare il versamento in un’unica soluzione. Per le cifre più alte, invece, è possibile diluire il pagamento fino a 20 rate trimestrali di pari importo.

Il calendario di scadenze da rispettare è il seguente.

Rata definizione agevolata liti pendentiData di scadenza
Prima o unica rata 30 giugno 2023
Rate successive alla prima Per ciascun anno:

  • 30 settembre;
  • 20 dicembre;
  • 31 marzo

Alle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali. Se le date cadono di sabato o di domenica, il termine slitta al lunedì successivo.

Nel testo del provvedimento, infine, si legge:

“Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa”.

Con una risoluzione ad hoc l’Agenzia delle Entrate ha indicato anche il codice tributo da inserire nel modello F24 per procedere con i versamenti.

Tutti i dettagli disponibili sono contenuti nel testo integrale del documento datata 1° febbraio 2023.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 30294 del 1° febbraio 2023
Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network