Definizione agevolata liti pendenti 2023, nuovo modello per la domanda e istruzioni aggiornate sulle rate

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Il Decreto Bollette, a più riprese, è intervenuto sulla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla tregua fiscale modificandola. Dall'Agenzia delle Entrate arriva il nuovo modello per presentare la domanda entro la scadenza del 30 settembre e le istruzioni sulle novità che riguardano il pagamento delle rate dovute

Definizione agevolata liti pendenti 2023, nuovo modello per la domanda e istruzioni aggiornate sulle rate

Il Decreto bollette in prima battuta ha modificato la data di scadenza per la domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla tregua fiscale 2023 portandola dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Durante l’iter di conversione in legge, inoltre, sono state introdotte ulteriori novità sulle modalità da seguire per i pagamenti, che possono essere effettuati anche con un piano di rateazione mensile.

Con il provvedimento del 5 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello da utilizzare per la richiesta di adesione e le istruzioni da seguire per mettersi in regola.

Definizione agevolata liti pendenti, nuovo modello per la domanda entro la scadenza del 30 settembre 2023

Tra le strade tracciate dalla Legge di Bilancio 2023 per mettersi in regola con il Fisco c’è anche la possibilità di definire in maniera agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.

“Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

Precisa il comunicato stampa diffuso il 5 luglio 2023.

Stando a quanto previsto dall’articolo 1, commi da 186 a 205, della legge numero 197del 2022, le somme dovute per mettersi in regola vengono calcolate in base al valore e allo stato della controversia, al netto di sanzioni e interessi.

Percentuale somme dovuteGrado ed esito del giudizio
90 per cento ricorsi iscritti in primo grado
40 per cento In caso di soccombenza della competente Agenzia con pronuncia di primo grado
15 per cento In caso di soccombenza della competente Agenzia con pronuncia di secondo grado
5 per cento liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i recedenti gradi di giudizio
15 per cento Per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia
40 per cento Per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, nei casi diversi dal precedente

Per le controversie che riguardano solo sanzioni collegate a tributi, non c’è nulla da versare se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità.

Per ogni controversia tributaria deve essere inviata in via telematica una diversa domanda per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti utilizzando il nuovo modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2023.

La scadenza per procedere è fissata al 30 settembre e la stessa data deve essere rispettata per il pagamento dell’intero importo o della prima rata.

Definizione agevolata liti pendenti, istruzioni aggiornate sui pagamenti delle rate

Anche sul fronte dei versamenti, il Decreto Bollette ha portato importanti novità, in particolare per la rateizzazione prevista per le somme superiori a 1.000 euro.

Accanto alla possibilità di pagare con cadenza trimestrale, è stata introdotta anche la possibilità di versare gli importi mensilmente, dopo le prime tre rate comuni a entrambe le opzioni e fissate in calendario con le seguenti date di scadenza:

  • 30 settembre 2023, prima rata;
  • 31 ottobre 2023, seconda rata;
  • 20 dicembre 2023, terza rata.

Chi sceglie la rateizzazione trimestrale può diluire i pagamenti restanti in un massimo di 17 rate, per un totale complessivo di 20 tranche, da versare secondo il calendario che segue:

  • 31 marzo;
  • 30 giugno;
  • 30 settembre;
  • 20 dicembre.

Per la rateizzazione mensile, invece, si arriva a un massimo di 51 rate successive alle prime tre da pagare a partire da gennaio 2024 entro l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese: fa eccezione solo dicembre per cui è previsto il termine anticipato del 20.

In conclusione, chiarisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 250755 del 5 luglio 2023:

“Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata”.

Tutti i dettagli nel testo integrale del documento.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 250755 del 5 luglio 2023
Approvazione del nuovo modello per la domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti e istruzioni aggiornate sui pagamenti

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