Proroga versamenti e calo del fatturato: il caso dei contribuenti trimestrali

Proroga versamenti e calo del fatturato, il caso dei contribuenti trimestrali: vanno considerati i singoli mesi, stessa regola per gli autotrasportatori. Dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni sull'articolo 18 che dispone la sospensione delle scadenze di aprile e maggio e sposta il termine ultimo al 30 giugno 2020 in presenza di specifici requisiti. I dettagli nella circolare numero 9 del 13 aprile.

Proroga versamenti e calo del fatturato: il caso dei contribuenti trimestrali

Proroga versamenti e calo del fatturato: il caso dei contribuenti trimestrali. Come tutti gli altri, sono tenuti a considerare i singoli mesi per verificare se rientrano nella sospensione dei pagamenti prevista dal DL Liquidità.

Con la circolare numero 9 del 13 aprile 2020, dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni sull’articolo 18 che sposta le scadenze di aprile maggio al 30 giugno 2020.

Massima aderenza al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche per il calcolo del calo del fatturato da parte degli autotrasportatori che applicano le disposizioni previste dall’articolo 74 del Decreto IVA:

“Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare.

In deroga quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione”.

Proroga versamenti nel Dl Liquidità e calo del fatturato: il caso dei contribuenti trimestrali

Il testo del DL Liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 sposta al 30 giugno alcune scadenze di aprile e maggio:

  • ritenute alla fonte previste dagli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 29 settembre 1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti di imposta. Non sono invece sospese le ritenute operate sui redditi da lavoro autonomo (articolo 25 del DPR. 600/73);
  • versamenti IVA;
  • versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per beneficiare della proroga dei versamenti, gli esercenti attività di impresa, arte o professione devono rispondere a un requisito fondamentale: devono aver subito un calo del fatturato nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Di conseguenza:

  • la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile;
  • la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

Il valore del calo da registrare per sospendere i pagamenti varia in base ai ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente:

  • deve essere del 33% per i soggetti con un volume inferiore a 50 milioni di euro;
  • del 50% per coloro che hanno superato i 50 milioni di euro.

I residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), possono beneficiare della sospensione del versamento IVA se il calo del fatturato è di almeno il 33%, a prescindere dalla soglia dei 50 milioni.

La circolare numero 9 dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2020 fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per il calcolo della riduzione.

Ma quali sono le regole di riferimento per i contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza trimestrale? Va considerato il mese o il trimestre per la verifica della diminuzione del fatturato?

Il documento pubblicato dall’Amministrazione Finanziaria chiarisce:

“Stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale”.

Dalle Entrate arriva un’interpretazione rigida del testo: la regola, quindi, non si adegua alla specificità dei soggetti che operano secondo logiche trimestrali e non mensili.

Proroga versamenti e calo del fatturato: per gli autotrasportatori stessa regola dei trimestrali

Nessuna flessibilità e aderenza massima alle parole inserite nel DL Liquidità anche nel caso del calcolo del calo del fatturato da parte degli autotrasportatori.

È corretto far riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2019, per il confronto con il 2020, indipendentemente dal fatto che sulla base dell’agevolazione prevista dall’articolo 74 del Decreto IVA, concorrono alla liquidazioni del trimestre successivo?

Nessuna possibilità di deviazione dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 anche per gli autotrasportatori:

“Si ritiene che la verifica richiesta dall’articolo 18 del Decreto, al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020.

Tale soluzione è coerente con lo spirito della norma, che intende agevolare i contribuenti che, a seguito dell’emergenza epidemiologica e del blocco delle attività, hanno subito una riduzione delle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2020 e, conseguentemente, un decremento del fatturato o dei corrispettivi relativi a detti mesi”.

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