C’è ancora da attendere per la partenza dei nuovi incentivi alle imprese. Il decreto attuativo del nuovo iper ammortamento è pronto ma vanno risolti i nodi sulla clausola del made in Europe
Il decreto che disciplina le modalità operative del nuovo iper ammortamento è pronto nella versione bozza.
Per la partenza delle nuove agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, però, potrebbe servire ancora del tempo.
Vanno, infatti, risolte alcune criticità legate alla cosiddetta clausola “made in Europe”, la condizione che limita la fruizione dell’incentivo all’acquisto di beni prodotti nei Paesi UE o nello spazio economico europeo.
A fornire un aggiornamento sui tempi di attuazione è stato Giovanni Spalletta, Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del MEF nel corso del 9° Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili 2026, organizzato da Italia Oggi e attualmente in corso.
Iper ammortamento, pronto il decreto: dubbi sulla clausola “made in Europe”
Da gennaio i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 sono sostituiti dal nuovo iper ammortamento. La misura reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2026 prevede un’agevolazione fiscale sugli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.
Soggetti beneficiari sono i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Come precisato dal Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia nel corso del 9° Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili 2026, il decreto attuativo della misura a firma MIMIT e MEF è pronto nella versione bozza.
Sui tempi di applicazione delle novità però c’è ancora incertezza. Questo perché ci sono ancora dei nodi da sciogliere in merito alla cosiddetta clausola “made in Europe”, la condizione, più restrittiva, introdotta durante l’iter parlamentare della Manovra, che limita gli investimenti ammessi all’agevolazione ai beni prodotti nei Paesi UE o nello spazio economico europeo.
La bozza del decreto, ha specificato Spalletta, precisa i termini della clausola, definendo in quali casi un bene è considerato come prodotto in Europa (assemblaggio/perfezionamento ecc.), la clausola, però, “sta dando problemi”. Molti Paesi produttori, infatti, stanno protestando per l’esclusione che di fatto limita le esportazioni verso l’Italia.
A questo proposito sono stati presentati degli emendamenti al decreto bollette per estendere ambito produzione beni almeno ai Paesi del G7. Una estensione comunque “non esaustiva” in quanto continua a lasciare fuori paesi come la Corea del Sud o Taiwan, ai primi posti per la produzione di beni tecnologici e innovativi.
“Non si esclude un intervento di governo per modificare o abolire” tale clausola, precisa infine Spalletta. Va da sé che in tal caso si allungherebbero i tempi per l’attuazione delle novità e per la presentazione della domanda di agevolazione.
Il decreto è pronta si attendono le eventuali correzioni per procedere con la pubblicazione.
Come funziona il nuovo iper ammortamento
L’iper ammortamento è in pratica un’agevolazione fiscale sugli investimenti in beni strumentali nuovi ed aventi determinate caratteristiche, la cui intensità varia a seconda dell’importo e della tipologia di investimento.
Tecnicamente si tratta di una variazione in diminuzione della base imponibile su cui si pagano le imposte dirette IRPEF e/o IRES e IRAP.
La versione finale dell’agevolazione che ha trovato spazio nel testo della Manovra, prevede un incentivo in misura ridotta rispetto a quanto previsto inizialmente e soprattutto non prevede più delle maggiorazioni per gli investimenti diretti a raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica.
Di seguito la tabella con le aliquote di riferimento per l’iper ammortamento.
Tabella con aliquote delle maggiorazioni per investimenti
| Percentuale di maggiorazione | Importo dell’investimento |
|---|---|
| 180% | fino a 2,5 milioni di euro |
| 100% | tra 2,5 e 10 milioni di euro |
| 50% | tra 10 e 20 milioni di euro |
Le maggiorazioni di cui alle tabelle sopra sono riconosciute per gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati III-bis e III-ter annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Come detto, ad oggi, i beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Iper ammortamento, pronto il decreto: dubbi sulla clausola “made in Europe”