Decreto Agosto, cosa cambia per i contratti a tempo determinato?

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Decreto Agosto, come cambiano le regole per il rinnovo dei contratti a tempo indeterminato? Il testo conferma la proroga senza causale di 12 mesi, nel limite complessivo della durata di 24 mesi. Cancellati i rinnovi automatici per il periodo di sospensione delle attività lavorative a causa del coronavirus.

Decreto Agosto, cosa cambia per i contratti a tempo determinato?

Decreto Agosto, cosa cambia nelle regole per il rinnovo di contratti a tempo determinato?

Le novità del decreto Agosto si inseriscono nello scenario delineato dal precedente decreto Rilancio, confermando alcune delle misure e tornando indietro su altre.

Il testo della nuova misura del Governo conferma la proroga senza causale fino al 30 dicembre 2020 mentre elimina il rinnovo automatico del contratto per un periodo pari a quello della sospensione delle attività lavorative causate dal coronavirus.

Sono inoltre previsti sgravi contributivi per i datori di lavoro che trasformino i contratti a termine in tempo indeterminato.

Decreto Agosto, cosa cambia per i contratti a tempo determinato?

Il decreto Agosto porta con sé diverse novità per i contratti a tempo determinato.

Il decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020 conferma alcune delle misure del decreto Rilancio e ne cancella delle altre.

Il principale articolo che interviene nello scenario è il numero 8. che ha come oggetto “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine”.

Tale articolo conferma la possibilità di rinnovo senza causale, in deroga a quanto previsto dal Jobs Act.

Nel testo si legge, infatti:

“è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”

Nello specifico la proroga è concessa anche se non ricorrono le seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La conferma della deroga già prevista dal decreto Rilancio ha però un limite, che è contenuto nella parte iniziale dell’articolo.

Rimane fermo il vincolo sulla durata massima complessiva, ovvero ventiquattro mesi.

In altre parole viene confermato quanto previsto dall’articolo 93 del decreto Rilancio e la deroga permette ai datori di lavoro di allungare la durata di un contratto a termine senza causali anche dopo i primi 12 mesi ma rispettando il limite della durata totale di 24 mesi.

Riguardo al citato articolo 93, però, c’è una novità che modifica quanto previsto dal decreto Rilancio.

Il comma 1-bis viene abrogato dall’articolo 8 del decreto Agosto

I contratti a termine, anche in somministrazione e in apprendistato, non saranno più prorogati in modo automatico di una durata di tempo pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza.

Decreto Agosto, contratti a tempo determinato: gli sgravi per la trasformazione in contratti a tempo indeterminato

Il decreto Agosto introduce anche agevolazioni per le imprese ed i datori di lavoro, per assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Tali agevolazioni spettano anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato in indeterminato e consistono in sgravi contributivi per i datori di lavoro.

Nello specifico l’articolo 6 del decreto Agosto prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima dell’agevolazione è di sei mesi.

Infine, l’articolo 7 del decreto 104 del 2020 contiene uno sgravio contributivo per i settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Anche in questo caso possono usufruire dell’agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato, o le trasformazioni di contratti a termine, fino al 31 dicembre 2020.

In questo caso la durata complessiva degli sgravi è di tre mesi. Il tetto massimo delle agevolazioni degli articoli 6 e 7 del decreto Agosto è di 8.060 euro.

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