Decreto Omnibus, testo e novità: cambia il concordato, ma non solo

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Il testo del decreto correttivo Omnibus n. 148 del 7 agosto 2026 introduce numerose novità: al centro le modifiche al concordato preventivo biennale, ma anche la revisione alle sanzioni su POS e cassa e le nuove regole relative alle auto aziendali

Decreto Omnibus, testo e novità: cambia il concordato, ma non solo

Il decreto Omnibus n. 148 del 7 agosto 2026 ha chiuso il cerchio sulla riforma fiscale.

Il testo del correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, contiene numerose modifiche e novità in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, accise e in materia di adempimento collaborativo.

Al centro dell’attenzione le novità relative al concordato preventivo biennale 2026/2027, con il ritorno in campo del ravvedimento speciale per incentivare i rinnovi.

Nel testo definitivo è inoltre confermata la tolleranza sulle sanzioni in caso di disallineamenti tra cassa e pagamenti con POS, così come le nuove regole di tassazione sulle auto aziendali.

Il decreto correttivo Omnibus modifica inoltre i tempi per la detrazione dell’IVA, ripristinando il termine biennale e con un ritorno al passato rispetto alla stretta introdotta a partire dal 2017.

Decreto Omnibus n. 148/2026: il testo del correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Già anticipato a inizio anno dal viceministro all’Economia e alle Finanze Maurizio Leo, il testo del decreto Omnibus raccoglie una serie di correzioni necessarie per concludere il percorso di revisione del sistema tributario avviato nel 2023 e, durante l’iter di approvazione, si è arricchito di un ulteriori novità rispetto all’impianto originario.

Sulla nuova impostazione hanno espresso soddisfazione anche i Commercialisti.

“Trovano finalmente attuazione le norme della delega fiscale sulla certezza del diritto, che avevamo da tempo invocato al fine di garantire un’applicazione conforme del diritto sostanziale nel procedimento accertativo e di ristabilire un maggiore equilibrio tra esigenze erariali e tutela dell’affidamento del contribuente.”

Così ha commentato il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Elbano de Nuccio, facendo riferimento alle norme che fanno decorrere il termine di accertamento dei componenti reddituali negativi a efficacia pluriennale dal primo esercizio di deduzione, a quelle che fanno scattare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa nei soli casi di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati e di componenti negativi indeducibili perché inesistenti e ma anche alla revisione delle regole dell’accertamento per antieconomicità.

La versione definitiva del provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, consente di tracciare un quadro chiaro delle novità previste.

Prima di scendere nell’analisi delle novità, si allega di seguito il testo del decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026.

Decreto Omnibus n. 148 del 7 agosto 2026
Scarica il testo del decreto legislativo correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026
IN SINTESI: Come funziona l’attuazione della riforma fiscale?
Con la Legge delega, è stato affidato al Governo il compito di rivedere il sistema tributario, modificando la normativa fiscale con dei decreti legislativi di attuazione che vengono approvati in via preliminare dai Consigli dei Ministri. I testi poi passano al vaglio delle Commissioni parlamentari che devono fornire dei pareri sul loro contenuto, solo successivamente possono essere approvati definitivamente con un nuovo via libera del Governo.

Dai decreti legislativi di attuazione derivano anche i decreti attuativi, di rango inferiore. Sono provvedimenti finalizzati a dettagliare le novità fiscali previste e vengono adottati da Ministeri o altri enti competenti per materia.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità e agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Decreto omnibus: novità sul concordato preventivo biennale

Tra le principali modifiche meritevoli di attenzione c’è senza dubbio il pacchetto di novità sul concordato preventivo biennale.

Il patto con il Fisco è una delle misure chiave della riforma fiscale, ma è anche uno degli strumenti in continua evoluzione, a partire dal debutto nel 2024.

E nei pareri di approvazione del Decreto Omnibus è arrivata la spinta a mettere in campo un nuovo labor limae per potenziare ulteriormente la portata del CPB sia per chi rinnova l’accordo che per chi aderisce per la prima volta.

Particolare attenzione è dedicata al ravvedimento speciale.

Chi rinnoverà l’adesione per il nuovo biennio (e quindi le partite IVA che già hanno aderito al CPB 2024-2025) potrà sanare a costo ridotto le irregolarità relative al periodo dal 2020 al 2023.

L’attrattività del concordato continuerà a passare anche dalla possibilità di sanare errori e omissioni degli anni precedenti in maniera agevolata. Nella formula già adottata c’è un doppio vantaggio: la riduzione della base imponibile e l’applicazione di una flat tax calibrata in base al punteggio ISA.

Ma non è l’unica modifica. L’attrattività del concordato in caso di rinnovo si rafforza su vari fronti:

  • aumentano i benefici premiali, con il rialzo delle soglie che consentono l’esonero dal visto di conformità (da 70.000 a 100.000 euro per i crediti Iva e da 50.000 a 70.000 euro per quelli Irpef, Ires e Irap);
  • si riducono di due anni i termini di accertamento: si restringe il periodo entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sui periodi coperti dal concordato;
  • arriva lo stop alle maggiorazioni degli acconti determinati con il “metodo storico” e la possibilità di rateizzare le imposte senza il pagamento degli interessi.
  • eventuali nuovi soci o associati possono aver conseguito un reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente: modifica che nasce per evitare che l’ampliamento della compagine sociale si trasformi in una esclusione o cessazione dal concordato.

Anche alle nuove adesioni si associano nuove opportunità: in particolare, si potranno correggere errori od omissioni tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso e con la rideterminazione dei valori concordati.

In questa ondata di revisione si interviene, poi, anche sulle cause di decadenza che non scatterà più in presenza di debiti tributari e contributivi scaduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’adesione.

In sintesi, il concordato preventivo biennale è al centro dell’attenzione del Governo dall’inizio dei lavori, ma non ha ancora trovato un assetto definitivo. Lo stesso vale per l’altro patto di fiducia che la riforma fiscale ha potenziato, l’adempimento collaborativo.

Come richiesto proprio dai commercialisti, arriva la proroga al 31 dicembre della scadenza fissata al 30 settembre per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework) di cui le aziende che attivano il dialogo con l’Agenzia delle Entrate devono necessariamente dotarsi.

Puoi accedere a tutti gli approfondimenti dello speciale Cantiere riforma fiscale in pdf tramite il prodotto Academy gratuito per gli iscritti alla newsletter e puoi ricevere le prossime puntate direttamente via mail iscrivendoti gratuitamente alla pubblicazione Substack di Informazione fiscale

Decreto Omnibus, cambiano anche le regole e le sanzioni per la gestione degli scontrini elettronici

Ma anche oltre il perimetro delle misure chiave della riforma fiscale, con il decreto Omnibus si cercano nuovi equilibri: trova spazio nel testo un alleggerimento del meccanismo sanzionatorio su POS e cassa che, con il debutto del nuovo obbligo, è stato potenziato.

Sotto osservazioni le multe fino a 4.000 euro per chi non rispetta le regole sugli strumenti necessari per la gestione degli scontrini e dei pagamenti elettronici, ma anche le sanzioni accessorie che prevedono sospensione delle attività fino a 6 mesi e il costo di 100 euro degli errori formali commessi al momento dell’emissione degli scontrini.

Dalle Commissioni Parlamentari era arrivata l’indicazione di rivedere il meccanismo sanzionatorio, ma la scelta sulla formula da adottare è rimasta al Governo.

Tra la possibilità di ridurre gli importi previsti dalla normativa o di introdurre una soglia di tolleranza del 5 per cento la scelta è ricaduta su questa seconda opzione.

Accanto al suggerimento di una linea morbida sulle sanzioni, però, il Parlamento ha chiesto anche una stretta sugli standard da rispettare per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: via libera agli strumenti alternativi al Registratore Telematico, a patto che abbiano le stesse caratteristiche tecniche e possano garantire un rapporto non mediato tra esercenti e Agenzia delle Entrate.

Sulla stessa lunghezza d’onda, con il Decreto Omnibus si punta anche a definire più nel dettaglio l’utilizzo dello scontrino tutto digitale: il documento commerciale può essere immateriale, ma deve rispettare gli stessi standard di quello cartaceo e deve essere esplicitamente richiesto dal cliente.

Detrazione IVA, si torna al termine di due anni

Il decreto legislativo Omnibus n. 148 del 7 agosto 2026 cambia anche i termini per la detrazione dell’IVA.

Si torna al passato, con il ripristino dei due anni di tempo a disposizione per l’esercizio del diritto e con il contestuale ritocco dei tempi per la registrazione delle fatture.

Viene meno il termine legato alla presentazione della dichiarazione dell’annualità in cui è sorto il diritto alla detrazione, una semplificazione che fa dietrofront rispetto alla stretta introdotta dal 2017.

La modifica è duplice. Da un lato, all’articolo 19 del DPR IVA (e specularmente, all’articolo 56 del Testo Unico), alla lettera a) le parole “all’anno” vengono sostituite con “al secondo anno successivo a quello” .

In sostanza, il diritto alla detrazione IVA, secondo le novità in vigore, non scade più con la dichiarazione dell’anno in cui è sorta l’esigibilità, ma si estende fino alla dichiarazione del secondo anno successivo.

Di contro, ad essere modificato è anche l’articolo 25 del DPR IVA (articolo 88 del Testo Unico), prevedendo alla lettera b) che sul fronte dell’obbligo di registrazione delle fatture nel registro degli acquisti, il termine slitta “al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Auto aziendali, cambia la tassazione

Un’ulteriore importante modifica riguarda la disciplina dei fringe benefit sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Sulla tariffa ACI calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno, le aliquote ordinarie si confermano parametrate sul tipo di motore:

  • 10% per veicoli elettrici (BEV);
  • 20% per veicoli ibridi plug-in (PHEV);
  • 50% per tutti gli altri veicoli (benzina, diesel, mild/full hybrid, GPL, metano).

Per disincentivare l’uso di flotte datate e più inquinanti, scatta una maggiorazione del 50% sul valore imponibile del benefit a partire dal 1° gennaio successivo al 5° anno dalla prima immatricolazione del veicolo. Il conteggio dipende esclusivamente dall’anzianità della vettura e non dall’ingresso nella flotta dell’azienda.

Ad esempio, un’auto diesel con imponibile base ACI di 4.500 euro passerà a un valore tassato di 6.750 euro a partire dal sesto anno di vita.

In aggiunta, per eliminare i contenziosi sul “valore normale” degli accessori non inclusi nei listini ufficiali, viene introdotta una maggiorazione forfettaria del 5% sulla base imponibile qualora l’auto monti optional o allestimenti extraserie non riportati nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal lavoratore.