Crisi d’impresa, proroga e non solo: arriva la composizione negoziata. Come funziona

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Crisi d'impresa, decreto in Consiglio dei Ministri oggi 5 agosto 2021: alla proroga del nuovo codice e delle procedure di allerta, la bozza in circolazione affianca l'avvio della composizione negoziata. In attesa dell'approvazione, vediamo come funziona e quali sono le novità in arrivo.

Crisi d'impresa, proroga e non solo: arriva la composizione negoziata. Come funziona

Supportare le imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19: è questo il fine ultimo del nuovo decreto sulla crisi d’impresa, atteso al tavolo del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021.

Accanto alla proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che slitta al mese di maggio 2022, e delle procedure di allerta, rinviate al 2024, il nuovo decreto si appresta ad introdurre la composizione negoziata.

I dettagli sul nuovo strumento a supporto delle imprese in crisi arrivano dalla bozza del decreto legge, con il quale verranno introdotti nuovi strumenti volti a prevenire il fallimento e utili per la ristrutturazione e il risanamento delle aziende.

La composizione negoziata, operativa dal 15 novembre, potrà essere attivata presentando domanda alla Camera di Commercio. L’azienda sarà affiancata da un esperto indipendente, il cui ruolo sarà agevolare le trattative tra imprenditore, creditori e altri soggetti.

Un percorso che mira a prevenire la crisi o l’insolvenza, e che concede a chi vi aderisce una serie di incentivi fiscali, dalla rateizzazione delle imposte non versate all’abbattimento di sanzioni e interessi.

Crisi d’impresa, proroga e non solo: arriva la composizione negoziata. Come funziona

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già più volte rinviata, slitta ancora. Il nuovo decreto che verrà esaminato in Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 prevede la proroga al 16 maggio 2022.

Un ulteriore rinvio è disposto per le procedure di allerta previste dal titolo II del decreto legislativo n. 14/2019, che saranno operative solo dal 1° gennaio 2024.

La bozza del decreto, che adegua le disposizioni in materia di crisi d’impresa alle necessità determinate dalla crisi causata dal Covid-19, prevede poi l’istituzione di uno strumento alterternativo per la ristrutturazione e il risanamento aziendale di imprese che, seppure in difficoltà, presentano ancora possibilità di restare sul mercato.

La vera novità del decreto è quindi l’introduzione della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. È l’articolo 2 della bozza, messa a disposizione da ItaliaOggi, a illustrare come funziona.

L’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che potrebbero portare alla crisi o all’insolvenza, potrà chiedere alla Camera di Commercio di competenza per territorio di nominare un esperto indipendente.

La composizione negoziata potrà essere attivata quando risulta “ragionevolmente perseguibile” il risanamento dell’impresa, e il compito dell’esperto indipendente sarà di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.

L’obiettivo è superare la situazione di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’intera azienda o di rami di essa.

Crisi d’impresa - la bozza del decreto all’esame del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021
Schema di decreto legge recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

Crisi d’impresa, un “test online” per l’accesso alla composizione negoziata

La piattaforma telematica che verrà istituita ai fini dell’accesso alla composizione negoziata conterrà una lista di controllo particolareggiata, contenete:

indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Sarà quindi necessario valutare preventivamente se sia o meno perseguibile il risanamento aziendale con il supporto dell’esperto indipendente.

Questi potrà essere un iscritto da almeno 5 anni all’albo dei commercialisti, degli avvocati con esperienza in ristrutturazione aziendale o crisi di impresa, dei consulenti del lavoro che provino di aver partecipato a procedure di composizione della crisi.

L’accesso all’elenco sarà inoltre aperto anche ai non iscritti in albi professionali che dimostrino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da:

  • operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, 
  • accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, 
  • nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 

In ogni caso, l’iscrizione all’elenco sarà subordinata al possesso di una formazione specifica, che verrà definita dal Ministero della Giustizia.

Crisi d’impresa, domanda online per la composizione negoziata

Si presenterà in modalità telematica la domanda di nomina dell’esperto indipendente. Sarà necessario allegarvi:

  • i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
  • una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;  l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;  
  • una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  • il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  • la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;  
  • un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

L’esperto nominato potrà accettare o rifiutare l’incarico, entro due giorni dalla ricezione della nomina. In caso di accettazione, dovrà convocare senza indugio l’imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento.

Ci saranno 180 giorni di tempo per individuare una soluzione adeguata. In caso contrario, l’incarico dell’esperto si considera di norma concluso, salvo casi specifici.

Crisi d’impresa, misure premiali per chi accede alle composizione negoziata

Per una disamina più accurata delle novità in arrivo è bene attendere l’approvazione del nuovo decreto sulla crisi d’impresa.

In attesa del testo definitivo, si segnala che tra le misure previste al fine di incentivare il ricorso alla composizione negoziata vi sono i benefici premiali in ambito fiscale.

Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e fino alla conclusione della procedura sono ridotti gli interessi maturati sui debiti tributari. Ridotte anche le sanzioni tributarie, anche quelle maturate prima del deposito della domanda di accesso alla composizione negoziata.

Nel caso di deposito del contratto con i creditori al fine di assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, l’Agenzia delle Entrate potrà concedere all’imprenditore un piano di rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, in relazione alle imposte sui redditi, ritenute non operate in qualità di sostituto d’imposta e IVA. Una misura che si applicherà solo per le somme non ancora iscritte a ruolo.

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