Credito ricerca e sviluppo, ammissibile anche il compenso dell’amministratore

Rosy D’Elia - Imposte

Credito ricerca e sviluppo, tra le spese ammissibili anche il compenso dell'amministratore della società, ma solo per la parte che attiene al progetto che dà diritto al bonus. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 182 del 2019.

Credito ricerca e sviluppo, ammissibile anche il compenso dell'amministratore

Credito ricerca e sviluppo: tra le spese ammissibili può rientrare anche il compenso dell’amministratore unico della società, ma solo per la parte strettamente collegata al progetto che dà diritto al bonus. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 182 del 6 giugno 2019.

L’occasione per fornire il chiarimento sul tema arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda una società specializzata nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di strumenti di precisione.

L’articolo 3, comma 1, del decreto legge numero 145 del 2013 ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020”, commisurato, per ognuno dei periodi agevolati, all’eccedenza degli investimenti rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 182 del 6 giugno 2019
Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 modificato, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 70 a 72, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Credito d’imposta per attività ricerca e sviluppo.

Credito ricerca e sviluppo: tra le spese ammissibili anche il compenso dell’amministratore

L’impresa che si rivolge all’Agenzia delle Entrate sta portando avanti un progetto di sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di nuovi e innovativi strumenti per la ricerca. Nelle attività è impegnato il socio unico e amministratore della società, che non si avvale di dipendenti o altri collaboratori.

E il dubbio da sciogliere riguarda proprio la sua figura: è possibile far rientrare il compenso corrisposto all’amministratore, solo per la parte imputabile all’attività di ricerca che viene svolta, tra le spese eleggibili al credito d’imposta di ricerca e sviluppo?

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 182 conferma la possibilità di beneficiare del bonus, ma sottolinea che il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.

E mette in guardia:

“A tal fine, rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria circa l’idonea documentazione dell’attività svolta, l’effettività, l’imputazione temporale e la congruità dei costi sostenuti e la sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere”.

Credito ricerca e sviluppo, anche il compenso dell’amministratore tra le spese ammissibili: i chiarimenti delle Entrate

Nell’argomentare il chiarimento, l’Agenzia delle Entrate parte dal riferimento normativo cardine per il credito di imposta per ricerca e sviluppo: l’articolo 3 del decreto legge numero 145 del 2013, che stabilisce le regole a cui le società devono attenersi per beneficiarne.

Già la circolare numero 5/E del 2016, che forniva ai contribuenti la traccia per l’interpretazione della legge, chiariva che sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo.

Un concetto ribadito anche nella circolare numero 13/E del 27 aprile 2017 che includeva tra le spese ammissibili anche i compensi per il “personale non altamente qualificato” e più nello specifico:

“anche soggetti non dipendenti dell’impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione. Tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l’amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta”.

Alla luce delle indicazioni fornite, è chiaro che non c’è nessun veto sulla possibilità che il compenso dell’amministratore unico della società rientri tra i costi ammissibili, l’unico limite riguarda l’attinenza al progetto di ricerca del lavoro che svolge.

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