Credito di imposta affitti, il nuovo modello e le istruzioni per la compilazione per la cessione degli importi dell'agevolazione è stato approvato con il provvedimento del 14 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate. Dalla data di approvazione i beneficiari potranno esercitare la scelta anche attraverso intermediari.
Credito di imposta affitti, con il provvedimento del 14 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il nuovo modello per comunicare la cessione e fornisce le relative istruzioni.
Tale comunicazione è necessaria per chi sceglie di utilizzare gli importi dell’agevolazione sfruttando l’opzione della cessione del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Dalla data di approvazione del nuovo provvedimento anche gli intermediari abilitati possono inviare la comunicazione in questione, attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria.
Credito di imposta affitti: il nuovo modello e le istruzioni per la cessione
Il credito di imposta per gli affitti di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è al centro del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2020.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 14 dicembre 2020
- Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Approvazione del nuovo modello di comunicazione.
Tale provvedimento approva un nuovo modello, e le relative istruzioni, per la comunicazione della cessione del credito di imposta.
- Agenzia delle Entrate - Nuovo modello per la cessione del credito di imposta per gli affitti, approvato il 14 dicembre 2020
- Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19
Il nuovo modello sostituisce il precedente a partire dalla data di approvazione del provvedimento, per le nuove mensilità aggiunte alla misura originaria.
Vengono quindi integrate le modalità di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, regolamentate con il provvedimento direttoriale del 1° luglio 2020.
In base a quanto previsto dall’articolo 122 del decreto Rilancio, infatti, i beneficiari dell’agevolazione possono scegliere di cedere il credito di imposta.
Tale opzione può essere esercitata anche avvalendosi di un intermediario abilitato, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del Dpr n. 322/1998.
Credito di imposta affitti: le regole da seguire e l’evolversi dell’agevolazione
Le regole da seguire per la comunicazione della cessione del credito di imposta per gli affitti sono nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio scorso.
Tale provvedimento stabilisce le modalità di comunicazione dei crediti:
- per botteghe e negozi, secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto Cura Italia;
- per gli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, secondo quanto stabilito dall’articolo 28 del decreto Rilancio.
La comunicazione di avvenuta cessione doveva essere inviata tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti attraverso un’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, a pena di inammissibilità.
Lo stesso provvedimento rimandava ad un successivo atto direttoriale per la possibilità di esercitare tale scelta attraverso un intermediario: possibilità che è resa concreta dal nuovo provvedimento dell’Amministrazione finanziaria.
Nei mesi emergenziali, inoltre, l’agevolazione è stata modificata dai vari decreti emanati dall’Esecutivo.
Nello specifico, l’agevolazione prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio è stata estesa:
- dall’articolo 77, comma 1, lettera b) del decreto Agosto ai canoni di locazione del mese di giugno 2020, per le strutture turistico-alberghiere con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020;
- dalla lettera b-bis) del medesimo articolo alle imprese turistico-ricettive fino al 31 dicembre 2020;
- dall’articolo 8 del decreto Ristori ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al Dl n. 137/2020;
- dall’articolo 4 del decreto Ristori bis ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 dello stesso decreto, e alle imprese che svolgono le attività comprese nei codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, con sede operativa in zone rosse.
Credito di imposta affitti: le istruzioni per la compilazione del modello
Oltre al nuovo modello per la cessione del credito di imposta affitti, dal sito dell’Agenzia delle Entrate sono scaricabili anche le apposite istruzioni.
- Agenzia delle Entrate - Nuovo modello per la cessione del credito di imposta per gli affitti, approvato il 14 dicembre 2020
- Istruzioni per la compilazione
Nel riquadro “Dati del cedente” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta che comunica la cessione a soggetti terzi.
Nel riquadro “Dati relativi al rappresentate” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del soggetto cedente.
Nel campo “codice carica” deve essere indicato:
- il codice 1, nel caso di rappresentante legale;
- il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto.
Per l’elenco completo dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Questo riquadro deve essere compilato solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente.
Nel riquadro “Tipologia di credito ceduto” deve essere anzitutto individuata tale tipologia e si deve barrare la corrispondente casella.
Ogni singola comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta, dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.
Solo per la cessione del credito di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (n. 2) devono essere altresì indicati:
- il tipo di contratto a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella (A - Locazione/Affitto, B - Leasing; C - Concessione; D - Contratto di servizi a prestazioni complesse; E - Affitto d’azienda;
- i mesi a cui si riferisce il credito d’imposta e il relativo importo maturato.
Per entrambe le tipologie di credito d’imposta ceduto, deve essere indicato il relativo ammontare complessivo maturato.
Infine, deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto, nell’omonimo campo, che non deve essere superiore all’importo indicato nel campo precedente.
Infatti, è possibile anche cedere solo una parte del credito d’imposta maturato.
Il riquadro “Estremi di registrazione dei contratti” deve essere compilato indicando gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d’imposta ceduto.
Deve essere indicato almeno un contratto ma possono essere indicati anche più contratti (fino a un massimo di dieci), in modo da comunicare con lo stesso modello la cessione di crediti d’imposta relativi a diversi contratti, nei confronti degli stessi cessionari.
Per ciascun contratto devono essere indicati la data di registrazione, la serie, il numero, l’ufficio dell’Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato, la tipologia di immobile e il canone annuo.
In alternativa, per i soli contratti di locazione, possono essere indicati il codice identificativo telematico del contratto, la tipologia di immobile e il canone annuo.
Per agevolare la compilazione della comunicazione, il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate espone, a certe condizioni, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione o affitto nei quali il soggetto cedente risulti come conduttore.
Infine, nell’apposito riquadro devono essere indicati il codice fiscale del cessionario, la data di cessione e l’importo del credito ceduto a tale soggetto.
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