Bonus ricerca e sviluppo, senza rischio e incertezza non c’è innovazione

Bonus ricerca e sviluppo, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle attività ammissibili e sui requisiti affinché si configuri lo sviluppo sperimentale richiesto dalla normativa, che presuppone vi sia un certo grado di rischio ed incertezza. Tutti i dettagli nella risoluzione n. 40 del 2 aprile 2019.

Bonus ricerca e sviluppo, senza rischio e incertezza non c'è innovazione

Il bonus ricerca e sviluppo è ammesso esclusivamente per le attività che rientrano nelle definizioni di ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale così come delineato dal Manuale di Frascati dell’OCSE.

Partendo dalla definizione dell’ambito di applicazione dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando si applica il bonus R&S nella risoluzione n. 40 pubblicata il 2 aprile 2019.

Il documento, pubblicato per fornire chiarimenti ad un’impresa che chiedeva quali fossero i requisiti per l’applicazione del bonus sulla gestione applicativa di un software, riporta la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per l’accesso al bonus ricerca e sviluppo l’attività intrapresa deve necessariamente avere, oltre ad elementi di novità e creatività, profili di rischio ed incertezza.

Se invece si tratta di attività che si basano sull’uso di strumenti e tecnologie già diffuse - seppur con varianti - viene meno il requisito di innovazione e con esso la possibilità di beneficiare del credito d’imposta riconosciuto.

Bonus ricerca e sviluppo, senza rischio e incertezza non c’è innovazione

La risoluzione n. 40 del 2 aprile 2019 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate riporta i chiarimenti forniti dal MISE ad una società in merito alla possibilità di accesso al bonus ricerca e sviluppo per un progetto finalizzato ad ottimizzare la gestione di flussi di lavoro e formazione di personale.

Possibilità negata dal MISE, in quanto al progetto mancano i requisiti basilari previsti per poter accedere al credito d’imposta.

Il bonus ricerca e sviluppo si applica agli investimenti in ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale e, come sottolineato nella risposta del Ministero:

“Le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da tali soggetti per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche - la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico - con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.”

Si tratta di innovazioni reali che, per loro natura, hanno un certo grado di incertezza e rischio di insuccesso scientifico o tecnologico.

È proprio il rischio il motivo per il quale lo Stato agevola tali investimenti, che contribuiscono all’avanzamento delle conoscenze generali attraverso il “superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche” e quindi producendo un benefico per l’intera economia.

Bonus R&S, sviluppo sperimentale se si creano nuovi prodotti o processi

Riferendosi nello specifico alle attività di sviluppo sperimentale,il MISE ricorda che tale tipologia di attività è rappresentata dai lavori svolti da un’impresa (internamente o esternamente in base a contratti di ricerca commissionata a terzi) sulla base delle conoscenze derivanti dalle attività di ricerca o dall’esperienza pratica.

L’obiettivo è quello di generare nuove conoscenze per la realizzazione di nuovi prodotti o processi, non esistenti in precedenza, oppure apportare miglioramenti significativi a prodotti o processi esistenti.

Non si tratta semplicemente dell’uso da parte dell’impresa di tecnologie esistenti per migliorare le proprie performance, ma di quelle attività che presentano reali contenuti di ricerca e sviluppo.

Stessa considerazione si applica anche per il settore del software: il bonus ricerca e sviluppo presuppone che vi siano elementi di reale innovazione. In caso contrario, non è possibile accedere al credito d’imposta pari al 50%.

Per approfondire si allega di seguito la risoluzione n. 40/2019:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 40 del 2 aprile 2019
Interpello art. 11 comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni (da ultimo dall’articolo 1, commi 70-72, della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

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