Bonus beni strumentali, quale credito d’imposta applicare? Conta la data dell’investimento

Alessio Mauro - Imposte

Bonus beni strumentali, è la data dell'investimento a determinare la misura del credito d'imposta spettante. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 107 del 14 marzo 2022, alla luce della nuova disciplina prevista dal 16 novembre 2020 dalla Legge di Bilancio 2021.

Bonus beni strumentali, quale credito d'imposta applicare? Conta la data dell'investimento

Bonus beni strumentali, per determinare quale credito d’imposta applicare assume rilievo la data dell’investimento.

Si tratta di un aspetto centrale per le imprese che hanno effettuato acquisti di beni strumentali a ridosso del 16 novembre 2020, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 che hanno portato ad una parziale sovrapposizione delle nuove regole con quanto previsto dalla Manovra dell’anno precedente.

A fare chiarezza è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 107 del 14 marzo 2022.

Ai fini dell’effettuazione dell’investimento, si applicano le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR.

È quindi rilevante la data di consegna o spedizione del bene ai fini della determinazione della tipologia di bonus spettante.

Bonus beni strumentali, quale credito d’imposta applicare? Conta la data dell’investimento

Le numerose modifiche introdotte nell’ambito del bonus per i beni strumentali creano non poche difficoltà nel determinare la tipologia di agevolazione spettante, soprattutto se l’investimento ricade a ridosso della data di “transizione”.

Così è nel caso prospettato nell’interpello n. 107, pubblicato il 14 marzo 2022, relativo ad un impresa che, sebbene abbia firmato nel 2019 il contratto di fornitura dei beni e versato l’acconto del 20 per cento, ha ottenuto la consegna del bene dopo il 30 giugno 2021.

Il 30 giugno 2021 era infatti la data ultima per fruire del bonus beni strumentali secondo le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020, che ai commi da 188 a 189 e 190 dell’articolo 1 disciplina le regole per l’accesso:

  • al credito d’imposta del 6 per cento per i beni strumentali ordinari;
  • al credito d’imposta dal 20 al 40 per cento per i beni strumentali materiali rientranti nel modello Industria 4.0;
  • al credito d’imposta del 15 per cento per i beni strumentali immateriali connessi agli investimenti in beni Industria 4.0.

Una disciplina che è stata rimodulata dalla Legge di Bilancio 2021, che ha previsto per i beni Industria 4.0 il riconoscimento di un credito d’imposta di importo maggiore, fino al 50 per cento, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di completare l’investimento entro il 30 giugno 2022 in caso di accettazione dell’ordine e pagamento di acconti pari almeno al 20 per cento entro la fine dell’anno.

Tra la “vecchia” e la “nuova” disciplina dei bonus per i beni strumentali si è quindi creata una sovrapposizione temporale, sulla quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 9/2021, evidenziando che ai fini del coordinamento tra le due disposizioni è necessario distinguere:

“il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della disciplina recata dalla legge di bilancio 2021) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. prenotazione), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.”

Nel primo caso, gli investimenti se effettuati e quindi completati entro il 30 giugno 2021 restano agevolabili secondo le percentuali di credito d’imposta previste dalla Legge di Bilancio 2020.

Nel secondo caso si applicano invece le disposizioni della Legge di Bilancio 2021.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 107 del 14 marzo 2022
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Individuazione del momento di effettuazione dell’investimento - Articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Bonus beni strumentali, per la data di effettuazione dell’investimento rileva il momento della consegna

La data di effettuazione dell’investimento assume quindi rilievo centrale per determinare l’agevolazione spettante.

Con la risposta all’interpello n. 107 del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

“l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà”.

La data di consegna del bene determina quindi quando è effettuato l’investimento.

Salvo diverse indicazioni contenute nel contratto tra azienda e fornitore, è questo l’aspetto da considerare per “incardinare” il bene nella corretta disciplina agevolativa.

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