Credito ricerca e sviluppo, sono escluse le attività di design svolte nel 2019

Tommaso Gavi - Imposte

Credito d'imposta ricerca e sviluppo, fuori dall'agevolazione le attività di design realizzate nel 2019. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 41 del 26 luglio 2022. Per l'anno d'imposta 2019 devono essere rispettati i requisiti di novità e di rischio di insuccessi.

Credito ricerca e sviluppo, sono escluse le attività di design svolte nel 2019

Credito ricerca e sviluppo, le attività di design svolte nel 2019 sono escluse dall’agevolazione.

A spiegarlo è la risoluzione numero 41 del 26 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

I chiarimenti sono forniti sulla base di un parere del Ministero dello Sviluppo economico: si esclude l’accesso al beneficio economico principalmente per la mancanza dei requisiti di novità e di rischio di insuccessi, vigenti fino al 2020.

A completamento del quadro, il documento di prassi spiega che con le novità della Legge di Bilancio 2020 le attività potrebbero rientrare nell’agevolazione a patto di rispettare i requisiti di novità, significatività e non ripetitività.

Credito ricerca e sviluppo, sono escluse le attività di design svolte nel 2019

La risoluzione numero 41 del 26 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, numero 145.

Il cuore del documento di prassi riguarda le attività design e ideazione estetica dei settori della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria.

Il documento di prassi esclude la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per le attività svolte dall’istante, legate alle soluzioni tecniche e all’utilizzo di nuovi materiali per la realizzazione delle nuove collezioni stagionali.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 41 del 26 luglio 2022
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Attività attinenti al design e all’ideazione estetica - Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

L’Agenzia delle Entrate motiva l’esclusione sulla base dei pareri espressi dal MISE nell’aprile del 2022.

Il Ministero ribadisce quali sono i principi per determinare le attività di ricerca e sviluppo, ovvero quelle:

“specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico.”

I requisiti da rispettare sono quindi:

  • la presenza di elementi di novità e creatività:
  • il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico e tecnologico.

Dal momento che il progresso scientifico e tecnologico permette un avanzamento delle conoscenze generali, lo stesso produce un beneficio per l’intera economia e deve per questo essere incentivato con fondi pubblici.

Non rientrano tra le attività agevolabili, quindi, quelle caratterizzate dal semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore.

Su tale linea si è espressa anche la stessa Amministrazione finanziaria con la risoluzione numero 40 del 2 aprile 2019.

I principi richiamati si applicano a livello generale, come specificato dalla risposta numero 188 del 17 marzo 2021, in base alla quale:

“devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, sia pur con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti (industriali e commerciali) richiedono in ragione della loro specificità.”

Credito ricerca e sviluppo, escluse anche le attività per il posizionamento delle nuove collezioni

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate si mette in evidenza che in linea di principio sono escluse le attività relative al lancio di nuovi prodotti o alle modifiche a prodotti esistenti.

Tali attività non hanno infatti come fine la risoluzione di un ostacolo scientifico o tecnologico. In linea di massima, quindi, non sono agevolabili le attività di design e ideazione estetica realizzate nel 2019.

Lo stesso vale per le attività collegate a ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati relativi a gusti, abitudini dei consumatori, e valutazione di gradimento dei prodotti.

Anche le attività necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, per individuarne il mercato di inserimento, sono escluse dall’agevolazione.

Tuttavia, il testo del documento di prassi si applica al caso presentato e lascia qualche spiraglio aperto:

“Naturalmente, non può escludersi che nell’ambito dei progetti finalizzati al lancio di nuovi prodotti possano essere stati svolti dei lavori con contenuti di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; tuttavia, la documentazione prodotta dalla società non fornisce alcuna evidenza di tali lavori, né della tempistica di eventuale svolgimento, né delle spese eventualmente correlate.”

Per l’accesso al credito d’imposta ricerca e sviluppo è richiesto, in via preliminare, una definizione:

  • della Work Breakdown Structure, struttura analitica del progetto di ricerca;
  • l’individuazione di singole unità più elementari, Work Packages e Work Breakdown Elements;
  • l’associazione del team di progetto, ovvero il personale interno o esterno all’impresa;
  • i costi legati all’attività;
  • lo stato di avanzamento, Work In Progress, sia relativo ai costi sostenuti sia di rapporto verso l’obiettivo.

In ultimo, a completamento del quadro, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le nuove regole relative al credito d’imposta a partire dall’anno successivo potrebbero permettere alle attività in questione di rientrare nell’agevolazione.

Nello specifico, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 198 e seguenti della Legge di Bilancio 2020, l’agevolazione è stata estesa anche alle attività di design e ideazione estetica.

Le stesse attività potrebbero, in linea di principio, rientrare nell’agevolazione, nel rispetto dei requisiti della novità, della significatività e della non ripetitività (oltre alle altre condizioni previste dalla legge).

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