Credito d’imposta formazione 4.0: i requisiti per l’agevolazione

Tommaso Gavi - Imposte

Credito d'imposta formazione 4.0, tra i requisiti per avere accesso all'agevolazione, per i periodi d'imposta 2018 e 2019, c'è il deposito telematico del contratto collettivo presso l'ispettorato del lavoro. L'obbligatorietà dell'adempimento viene superata dalla Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1° gennaio 2020.

Credito d'imposta formazione 4.0: i requisiti per l'agevolazione

Credito d’imposta formazione 4.0, tra i requisiti per beneficiare dell’agevolazione c’è il deposito telematico del contratto collettivo presso l’ispettorato del lavoro.

Tale obbligo è previsto fino al periodo d’imposta 2019, come sottolinea la risposta all’interpello numero 343 del 13 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta in cui viene svolta l’attività di formazione attraverso tecnologie abilitanti.

Tale obbligo è una condizione di ammissibilità al beneficio: se non viene rispettato il soggetto richiedente perde la possibilità di beneficiare del credito di imposta.

Credito d’imposta formazione 4.0: i requisiti per l’agevolazione

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è l’oggetto della risposta all’interpello numero 343 del 13 maggio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 343 del 13 maggio 2021
Articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0.

Il documento di prassi riepiloga il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione per attività formativa con tecnologie abilitanti ed indica quali sono i requisiti per avere accesso al credito d’imposta.

Tra i diversi aspetti l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al deposito telematico del contratto collettivo presso l’ispettorato del lavoro.

Il caso concreto presentato dall’istante è quello di un’impresa che ha svolto attività formativa nel 2019 ma ha registrato il contratto collettivo nell’anno 2020.

L’istante chiede, quindi, se può avere accesso all’agevolazione.

Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, l’Amministrazione finanziaria fornisce parere negativo, rilevando che tale obbligo è condizione di ammissibilità al beneficio per gli anni 2018 e 2019.

A partire dal periodo d’imposta 2020, invece, il requisito viene superato in base a quanto previsto dalle modifiche della Legge di Bilancio 2020, al comma 215 dell’articolo 1.

L’istante, quindi, non potrà beneficiare dell’agevolazione, avendo svolto la sua formazione nel 2019.

Credito d’imposta formazione 4.0: le regole dell’agevolazione

Nel rispondere al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento del bonus formazione 4.0.

L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, consiste in un credito d’imposta per le imprese che investono nella formazione dei dipendenti tramite le “tecnologie abilitanti”.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017.

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso l’agevolazione anche al periodo successivo a quello dell’introduzione del credito di imposta, ridefinendone anche la misura:

  • 50 per cento per piccole imprese;
  • 40 per cento per medie imprese;
  • 30 per cento per grandi imprese.

Successivamente, è la Legge di Bilancio 2020 al comma 215 dell’articolo 1 che ha prorogato nuovamente il beneficio.

Le nuove modifiche prevedono l’applicazione delle disposizioni originarie, ad eccezione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente.

A partire dal 1° gennaio 2020, quindi, tale adempimento non è più necessario per l’accesso al credito d’imposta.

L’obbligo rimane, però, per i periodi di imposta precedenti, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 4 maggio 2018, in base al quale:

“I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente”.

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