Esenzione IVA formazione avvocati: quando si applica?

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA, dei corsi di formazione obbligatori per aspiranti avvocati. L'esenzione è possibile, ma soltanto in presenza di requisiti specifici

Esenzione IVA formazione avvocati: quando si applica?

L’Agenzia delle Entrate fa luce sulle condizioni per accedere all’esenzione dall’imposta, ai sensi dell’articolo 10 del decreto IVA.

È possibile ottenere l’esclusione dall’applicazione dell’IVA per i corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione alla professione di avvocato?

I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 82 del 28 marzo 2024: l’esenzione è possibile soltanto nel rispetto di determinati requisiti.

Le condizioni da rispettare riguardano la natura del corso e include il riconoscimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, della società che lo eroga.

Esenzione IVA formazione avvocati: in quali casi è possibile?

Con la risposta all’interpello numero 82 del 28 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito alle condizioni da rispettare per accedere all’esenzione prevista per i corsi di formazione dall’art. 10 del decreto IVA.

Le Entrate sciolgono i dubbi espressi da una società privata in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini IVA, dei corsi erogati agli aspiranti avvocati iscritti al registro dei praticanti.

L’esenzione spetta anche per le prestazioni rese ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione legale?

La risposta è affermativa, ma soltanto se vengono rispettati due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, esplicitati all’interno della circolare n. 22/2008.

I corsi devono infatti essere:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • resi da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Oltre alla natura del corso, è quindi fondamentale l’accreditamento di chi lo eroga presso soggetti idonei al riconoscimento.

È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate dopo un riepilogo del quadro normativo di riferimento.

IVA formazione avvocati: possibile l’esenzione dall’applicazione dell’imposta?

Nel caso in esame, la società si è accreditata presso il Consiglio nazionale forense per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione obbligatori per tutti gli iscritti al registro dei praticanti, secondo quanto disposto dall’art. 43 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012:

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

I corsi erogati dalla società in esame per la formazione di aspiranti avvocati, possono quindi accedere al trattamento IVA agevolato?

Sì, in quanto sono stati rispettati entrambi i requisiti richiamati nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria conferma infatti che il Consiglio nazionale forense è un soggetto idoneo a effettuare il riconoscimento.

Questo, alla luce dell’art. 24, comma 3, della L. 247/2012, che stabilisce che il CNF è ente pubblico non economico a carattere associativo istituito:

per garantire il rispetto dei principi previsti – dalla legge n. 247/2012 – … e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale”.

Inoltre, continua l’Amministrazione:

è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del ministro della Giustizia”.

Anche i corsi di abilitazione all’esercizio della professione legale possono dunque, se erogati da soggetti accreditati, essere esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 82 del 28 marzo 2024
IVA - Corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, articolo 10, primo
comma, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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