Decreto Cura Italia, sospensione interpelli: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Giuseppe Guarasci - Dichiarazioni e adempimenti

Decreto Cura Italia, sospensione anche per le istanze di interpello: più tempo al Fisco per le risposte così come per l'invio di documenti e regolarizzazioni da parte dei contribuenti. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 4/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 20 marzo 2020.

Decreto Cura Italia, sospensione interpelli: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Decreto Cura Italia, sospensione dei termini anche per gli interpelli: con la circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 arrivano le istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’emergenza coronavirus interrompe anche la routine del Fisco.

L’Agenzia delle Entrate avrà più tempo per le risposte alle istanze di interpello, così come i contribuenti avranno più tempo per inviare la documentazione integrativa e per eventuali regolarizzazioni.

La sospensione dei termini per le risposte alle istanze di interpello è prevista dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020. Una novità rientrante nell’articolato capitolo relativo alle novità fiscali introdotte dal Decreto Cura Italia, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Una novità che pone una seria questione relativa al saldo dei versamenti di cui alla dichiarazione dei redditi 2020: non sarebbe il caso di disapplicare eventuali sanzioni derivanti da comportamenti difformi rispetto a quanto risultante dagli interpelli la cui risposta si è avuta ex post? Anche su questo si auspica un nuovo intervento legislativo, soprattutto al fine di evitare che tale sospensione abbia effetti limitanti soprattutto per i contribuenti in buona fede.

Decreto Cura Italia, sospensione interpelli: risposte sospese fino al 31 maggio 2020. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 20 marzo 2020 fornisce le istruzioni operative relative alla sospensione dei termini per le istanze di interpello, novità introdotta dal Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020.

Accanto alla proroga di scadenze ed adempimenti, il decreto economico per l’emergenza coronavirus interviene anche sulle tempistiche relative al rapporto diretto tra Fisco e contribuenti.

La sospensione dei termini nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 si applica alle istanze di interpello relative:

  • all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale - si parla in questo caso di interpello ordinario puro oppure qualificatorio;
  • alla sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti - si parla in questo caso di interpello probatorio;
  • all’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie - il cd interpello antiabuso;
  • alla disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario - interpello disapplicativo.

La sospensione si applica anche alle istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo e a quelle sui nuovi investimenti.

Uno stop che si estende anche al termine per la regolarizzazione da parte del contribuente.

Nello specifico, sono sospesi:

  • sia i termini relativi alle attività che dovranno essere svolte a cura degli Uffici (fornire pareri, inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, avviare interlocuzioni formali);
  • sia i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste inviate dai medesimi Uffici (ad esempio, richieste di regolarizzazione oppure di documentazione integrativa).

Sarà il contribuente a scegliere se beneficiare del periodo di sospensione o meno. Resterà in ogni caso possibile effettuare l’adempimento richiesto.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 4 del 20 marzo 2020
Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini

Istanze di interpello, termini di risposta dal 1° giugno 2020. Niente silenzio assenso

Per le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione disposto dal Decreto Cura Italia i termini di notifica della risposta e quello per la regolarizzazione decorreranno dal 1° giugno 2020.

L’attività dell’Agenzia delle Entrate non si fermerà del tutto.

Come disposto dalla circolare n. 4/E, compatibilmente con la situazione emergenziale derivante dalla diffusione del coronavirus, gli uffici competenti potranno svolgere le attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, tra cui:

  • inviare richieste di regolarizzazione, ove l’istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge;
  • inviare richieste di documentazione integrativa;
  • fornire pareri ai contribuenti,
  • svolgere le interlocuzioni formali previste all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 29 aprile 2016, recante l’individuazione delle disposizioni attuative dell’interpello sui nuovi investimenti.

I termini per eventuali risposte al contribuente, pur considerando la possibilità che l’Agenzia delle Entrate prosegua la propria attività, restano in ogni caso sospesi fino al 31 maggio.

Nel caso di mancata risposta alle istanze di interpello presentate dal contribuente non può dunque applicarsi la regola del silenzio assenso. Una sorta di periodo limbo.

Nel periodo di sospensione gli uffici potranno inviare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione, specificando tuttavia che il termine di 30 giorni dovrà essere calcolato a partire dal 1° giugno.

Sospensione istanze di interpello, i termini per l’invio della documentazione integrativa

Tra le indicazioni contenute nella circolare n. 4/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate si sofferma in maniera dettagliata sui termini relativi all’invio della documentazione integrativa a seguito di presentazione di un’istanza di interpello.

In caso di richiesta già notificata al contribuente nel periodo intercorrente tra l’inizio del periodo di sospensione (8 marzo 2020) e la data di pubblicazione della circolare 4/E - il 20 marzo 2020 - la risposta a seguito della ricezione della documentazione nel periodo di sospensione sarà fornita entro 60 giorni decorrenti dal 1° giugno.

Nel caso in cui l’istanza di interpello ordinario sia stata presentata dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, il termine di 90 giorni per la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate decorrerà dal 1° giugno 2020 e, quindi, la pubblicazione avverrà entro il 29 agosto 2020.

Infine, nel caso di istanza di interpello ordinario presentata dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, per la quale sia stata richiesta una documentazione integrativa trasmessa entro il 20 maggio, il termine di 60 giorni per la risposta inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè dal 1° giugno 2020 e spirerà il 30 luglio 2020.

Il coronavirus blocca anche il regime dell’adempimento collaborativo e la cooperazione rafforzata

Nello stesso periodo di sospensione delle istanze di interpello, il Decreto Cura Italia “blocca” anche le istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo ed i termini relativi alle istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata.

Per le domande di ammissione al regime di adempimenti collaborativo, il termine di 120 giorni per la conclusione dell’istruttoria non terrà conto del periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio.

Stessa cosa anche per le istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata. I giorni dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono esclusi dal computo del termine di centottanta giorni per la conclusione dell’istruttoria.

Resta possibile la presentazione delle istanze anche durante il periodo di sospensione, ma ai fini della decorrenza dei termini di istruttoria si partirà sempre dal 1° giugno.

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