Controversie tributarie, i chiarimenti sulla data del 1° gennaio 2023 per accedere alla definizione agevolata

Tommaso Gavi - Imposte

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate non sia “parte” di una controversia tributaria alla data del 1° gennaio 2023, non si può accedere alla definizione agevolata. Si deve fare riferimento al senso formale del termine

Controversie tributarie, i chiarimenti sulla data del 1° gennaio 2023 per accedere alla definizione agevolata

Se l’Agenzia delle Entrate diventa parte in causa di una controversia tributaria dopo il 1° gennaio 2023 è permesso l’accesso alla definizione agevolata?

I chiarimenti dell’Amministrazione tributaria arrivano con la risposta all’interpello numero 306 di oggi, 24 aprile.

L’accesso alla misura prevista nell’ambito della Tregua fiscale, stabilita nella Legge di Bilancio 2023, è permesso esclusivamente se l’Agenzia delle Entrate è parte in causa alla data del 1° gennaio 2023.

Il concetto di “parte” deve essere inteso in senso formale, come soggetto con lo statu di parte processuale poiché destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio.

Controversie tributarie, quali controversie rientrano nella definizione agevolata?

Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle misure inserite nella Legge di Bilancio 2023, nell’ambito della Tregua fiscale.

Su spunto di un contribuente, l’Amministrazione finanziaria fornisce delucidazioni sulla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Manovra.

Il contribuente chiede se si può accedere alla definizione agevolata per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui l’Agenzia delle Entrate non è parte del giudizio alla data del 1° gennaio scorso ma lo diventa, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda.

Nel fornire i chiarimenti la risposta all’interpello numero 306 di oggi, 24 aprile, richiama il quadro normativo di riferimento e i principali documenti di prassi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 306 del 24 aprile 2023
Definizione agevolata delle controversie tributarie – Intervento in giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate dopo il 1° gennaio 2023 – Art. 1, c. da 186 a 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Come chiarito dalla circolare numero 2 del 27 gennaio 2023, la misura prevista dalla scorsa Manovra:

“consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.”

Rientrano nella definizione agevolata non solo le controversie le controversie instaurate mediante atti impositivi, avvisi di accertamento e atti relativi a sanzioni, ma anche atti relativi alla riscossione.

Controversie tributarie, come si deve considerare la data del 1° gennaio 2023

Un ulteriore aspetto su cui si sofferma l’Amministrazione finanziaria è quello che riguarda la data del 1° gennaio 2023, spartiacque per l’accesso alla definizione agevolata.

Come già chiarito dalla precedente circolare numero 2 del 27 gennaio 2023, possono rientrare nella definizione agevolata solo i casi in cui sia stata invocata o sia intervenuta l’Agenzia delle Entrate.

Il precedente documento di prassi specifica inoltre che:

“non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.”

Nel nuovo documento viene inoltre specificato che, per rientrare nella definizione agevolata, si deve fare riferimento alla nozione di “parte” intesa in senso formale.

Alla data del 1° gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate deve quindi avere lo status di parte processuale, in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, per propria volontà o perché chiamata in causa.

In conclusione, in merito al caso concreto presentato dall’istante viene chiarito quanto di seguito riportato:

“Nel caso di specie, ricordato che il ricorso introduttivo della lite che l’istante intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata intervenendovi ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.”

La definizione agevolata non si applica se l’Amministrazione finanziaria diviene parte nel giudizio successivamente alla data del 1° gennaio scorso.

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