Indennità sostitutiva di mensa: la tassazione fiscale da applicare

Alessio Mauro - Imposte

Indennità sostitutiva di mensa, quale tassazione deve essere applicata? Fa il punto la risposta all'interpello numero 122 del 24 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate: ai fini Irpef concorre alla determinazione del reddito. L'esclusione, infatti, è prevista solo in particolari condizioni elencate tassativamente nel TUIR.

Indennità sostitutiva di mensa: la tassazione fiscale da applicare

Indennità sostitutiva di mensa, quale tassazione deve essere applicata?

A fini Irpef concorre alla determinazione del reddito del percettore, secondo quanto spiegato dalla risposta all’interpello numero 122 del 24 aprile 2020.

L’esclusione dal reddito, in fatti, è prevista solo per determinate categorie di lavoratori ed in condizioni specifiche che sono tassativamente contenute nel TUIR.

Nello specifico non concorrono alla determinazione del reddito le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto per gli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

In tali condizioni concorre alla formazione del reddito solo la quota di importo che supera i 5,29 euro.

Indennità sostitutiva di mensa, la tassazione fiscale da applicare: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’oggetto della risposta all’interpello numero 122 del 24 aprile 2020 è la tassazione fiscale che deve essere applicata all’indennità sostitutiva di mensa.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 122 del 24 aprile 2020
Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR. Indennità sostitutiva di mensa gestione tramite applicazione per smartphone.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti al quesito posto da un contribuente, un datore di lavoro che ha scelto di adottare un’applicazione per smartphone per la ricezione dei giustificativi di spesa dei pranzi dei propri dipendenti.

I chiarimenti dell’amministrazione finanziaria fanno il punto sulle tassazione da applicare e sulle condizioni specifiche in cui tali importi non concorrono alla determinazione del reddito.

Il primo riferimento normativo portato a supporto della propria interpretazione dall’Agenzia delle Entrate è l’articolo 51, comma primo, del TUIR.

La disposizione stabilisce che che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Di conseguenza anche l’indennità sostitutiva di mensa concorre alla formazione del reddito.

Tuttavia sono presenti alcune eccezioni, tra le quali però non è ricompreso il caso portato dall’istante.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che:

“Tale principio di onnicomprensività è mitigato dal secondo comma dell’articolo 51, che prevede un’elencazione tassativa delle somme e dei valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che, in deroga al richiamato primo comma, non concorrono a formare il reddito.”

Il secondo comma dello stesso articolo, quindi, stabilisce i requisiti e le condizioni in cui tali indennità non concorrono alla determinazione del reddito.

Indennità sostitutiva di mensa, la tassazione fiscale da applicare: la deroga del secondo comma dell’articolo 51 del TUIR

L’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR, modificato dalla legge di Bilancio 2020, contiene l’elenco tassativo dei casi in cui le somme non concorrono alla determinazione del reddito.

In primo luogo, l’esclusione è prevista per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dallo stesso o gestite da terzi.

Il secondo caso di esclusione riguarda, invece, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all’importo complessivo giornaliero di quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

La terza esclusione ricomprende le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

In tal caso è stabilita l’esclusione dal reddito per l’importo giornaliero fino alla somma di 5,29 euro.

Un ulteriore requisito da soddisfare, in ognuno dei casi precedentemente riportati, è che i trattamenti siano applicati alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee degli stessi.

Indennità sostitutiva di mensa, il trattamento fiscale da applicare

Come anticipato il caso riportato dal contribuente nel quesito posto all’amministrazione finanziaria non rientra nella deroga del secondo comma dell’articolo del TUIR.

Il documento di prassi specifica infatti che:

“Nella fattispecie in esame, si ritiene che gli importi corrisposti debbano essere qualificati ai fini IRPEF come indennità sostitutive di mensa e ai fini IRES come costi deducibili.”

Il servizio svolto dall’applicazione non può inoltre configurarsi come una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande riconducibile alla categoria dei servizi di mense aziendali o di servizi sostitutivi di mensa aziendale.

A tal proposito, infatti, viene evidenziato che dovrebbero essere previste eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande.

L’applicazione, invece, si limita a fornire un rapido strumento per la successiva trasmissione e contestuale ricezione da parte del datore di lavoro dei documenti giustificativi della spesa del pasto.

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