Il controllo formale sugli oneri deducibili o detraibili

Gianfranco Antico - Dichiarazione dei redditi

Cosa fare in caso di un controllo formale sugli oneri deducibili o detraibili. Le regole per una corretta verifica e rettifica dei dati indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni fiscali presentate

Il controllo formale sugli oneri deducibili o detraibili

Come è noto, il D. Lgs. n. 241/1997 ha modificato il cd. controllo formale, ex art. 36-ter, del D.P.R. n. 600/73, per assicurare una efficace verifica dei dati indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Pertanto, gli Uffici procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal MEF, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi Uffici.

Il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

Controllo formale delle dichiarazioni presentate: le regole

L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Il comma 3-bis, dell’art. 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, ai fini di detto controllo, gli Uffici, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L. n. 212/2000, non richiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Controlli esperibili:

  • escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’art.20, comma 3, del D.P.R.n.605/1973, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
  • escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’art.78, comma 25, della L.n. 413/1991;
  • escludere, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’art.78, comma 25, della L.n. 413/1991;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati dei sostituti d’imposta, presentati per lo stesso anno, dal medesimo contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Per effetto dei commi 3 e 4, del medesimo art. 36 ter, del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente è invitato, preliminarmente, a fornire chiarimenti e a trasmettere l’eventuale documentazione in ordini ai dati indicati nella propria dichiarazione, rendendolo edotto dell’esito del controllo.

La richiesta di documentazione: produzione o ravvedimento

Il controllo ha avvio con la richiesta di documentazione al contribuente, con la quale l’Ufficio lo invita a trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti indicati, anche in fotocopia, e a fornire eventuali chiarimenti.

Per le dichiarazioni ove è presente il visto di conformità, l’Ufficio informa dell’avvio del controllo il responsabile dell’assistenza fiscale o il professionista, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del decreto ministeriale n. 164/1999, attraverso una nota con la quale viene allegata la richiesta di documentazione avanzata al contribuente.

Il contribuente raggiunto dall’invito dell’ufficio dovrà far pervenire la documentazione richiesta, atta a comprovare la correttezza degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, dei premi, contributi, crediti d’imposta e ritenute dichiarati.

La consegna della documentazione può avvenire:

  • direttamente agli sportelli (previo appuntamento);
  • via posta;
  • via pec;
  • telematicamente attraverso “Civis” (canale di assistenza dedicato).

In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l’Ufficio procederà alla rettifica dei dati dichiarati e alla comunicazione dell’esito del controllo e delle relative somme dovute.

Il ricevimento della comunicazione, con contestuale richiesta di documentazione, impone al contribuente e/o a chi lo assiste, di procedere ad un attento esame della documentazione in possesso.

In questa fase, qualora il contribuente si accorga di errori o irregolarità, può utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

Infatti, al di là della naturale presentazione della documentazione richiesta, i contribuenti possono anticipare la rettifica e regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Per esempio, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente indicato in dichiarazione spese scolastiche superiori a quanto normativamente previsto, ricevuto l’invito può ravvedersi. L’unico limite è rappresentato dalla notifica delle comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Pertanto, le comunicazioni con cui è richiesta la documentazione per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter, del D.P.R.n.600/1973, inviate al contribuente e/o al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato), sono ravvedibili, fin che l’Ufficio non provveda a comunicare gli esiti del controllo effettuato, con l’indicazione delle somme dovute dal contribuente.

Resta fermo che, affinché il ravvedimento operoso si perfezioni, è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore.

La comunicazione dell’esito del controllo formale

Qualora l’ufficio, dall’esame della documentazione, rilevi un errore del contribuente nella valutazione della natura degli oneri documentati, ai fini dell’esatta quantificazione delle deduzioni o detrazioni spettanti, e in assenza di ravvedimento da parte del contribuente, procede alla rettifica della dichiarazione.

La comunicazione contiene le motivazioni delle rettifiche effettuate e il riepilogo delle somme dovute, comprensive della sanzione ridotta e degli interessi previsti.

Da questo momento in poi il contribuente non può più ravvedersi, attesa la notifica della comunicazione degli esiti.

Tuttavia, può godere di vantaggi sanzionatori, nel caso in cui provveda al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Infatti, la sanzione ordinaria del 30 per cento sarà ridotta al 20 per cento.

Possibile la rateizzazione delle somme dovute

Il comma 159, dell’art. 1, della L. n. 197/2022, ha modificato, a regime, la disciplina contenuta nell’art. 3-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 462/1997, così che indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Ribadiamo che l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mentre la scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

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