Controlli su lavoratori autonomi occasionali in caso di invio di dati via mail

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Controlli su lavoratori autonomi occasionali, l'INL mette in guardia: verifiche più probabili tra i committenti che inviano i dati per l'avvio delle attività via mail. Meno esposti coloro che usano l'apposito servizio online, che garantisce un migliore monitoraggio. Quali sanzioni sono previste in caso di irregolarità? I dettagli nei chiarimenti forniti direttamente dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Controlli su lavoratori autonomi occasionali in caso di invio di dati via mail

I controlli su lavoratori autonomi occasionali saranno più frequenti tra coloro che usano la mail per inviare i dati da comunicare prima dell’avvio delle attività.

Lo ha annunciato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota numero 881 del 22 aprile 2022.

La motivazione? Rispetto al servizio online nato proprio per effettuare la comunicazione prevista dall’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, la posta elettronica non permette un efficace monitoraggio degli adempimenti.

Controlli su lavoratori autonomi occasionali in caso di invio di dati via mail

Con le novità introdotte dal DL n. 146/2021 convertito in legge, i committenti che operano in qualità di imprenditori devono comunicare all’INL tramite una serie di dati l’avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali, prima della data di inizio.

L’INL ha stabilito la possibilità di utilizzare due diversi canali per inviare i dati richiesti:

  • tramite servizio online nato proprio per permettere ai committenti di rispettare questo adempimento e disponibile dal 28 marzo scorso sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • tramite mail agli indirizzi territoriali indicati nella nota dell11 gennaio 2022.
Nota INL 29 dell’11 gennaio 2022
art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Diversamente da quanto previsto in principio la data del 1° maggio, quindi, non segna più la scadenza per inviare i dati dei lavoratori autonomi occasionali tramite posta elettronica.

Le due modalità coesistono, ma la scelta da parte del committente può determinare una maggiore esposizione ai controlli.

Si può operare anche inviando una semplice mail, ma in questo caso è più probabile che l’INL chieda di fare delle verifiche.

Controlli su lavoratori autonomi occasionali con invio dati via mail: quali sanzioni si rischiano?

L’Ispettorato nella nota numero 881 del 2022 ha chiarito che la lente di ingrandimento si poserà in via prioritaria su questi soggetti perché “la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti”.

INL - Nota numero 881 del 22 aprile 2022
Comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio

In questo caso, infatti, risulta difficile avere un quadro complessivo delle
trasmissioni effettuate
dallo stesso committente e dei relativi contenuti che riguardano i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività.

Sono, quindi, maggiormente esposti ai controlli dell’INL i committenti, che operano quali imprenditori, e comunicano via mail le seguenti informazioni relative ai lavoratori autonomi occasionali:

  • i dati propri e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • una descrizione sintetica dell’attività;
  • la data d’inizio della prestazione;
  • se pattuita, l’eventuale durata del periodo lavorativo: per esempio 1 giorno, una settimana, un mese;
  • se pattuito al momento dell’incarico, il compenso.

Le sanzioni per chi non risulta in regola con gli obblighi previsti vanno dai 500 ai 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Come stabilito dall’INL, con le istruzioni fornite a gennaio 2022 sull’adempimento e sui relativi controlli, “le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova”.

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