Comunicazione lavoratori autonomi occasionali al via: dall’INL le istruzioni

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali, la nota INL n. 29 dell'11 gennaio 2022 fornisce le istruzioni per l'invio. Si tratta del nuovo obbligo previsto dal Decreto Fiscale e, per i rapporti di lavoro iniziati dal 21 dicembre e cessati così come per quelli in essere, la scadenza per l'invio è fissata al 18 gennaio.

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali al via: dall'INL le istruzioni

Comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di concerto con il Ministero del Lavoro, rende note le istruzioni per i datori di lavoro tenuti ad adempiere all’obbligo.

Introdotto con il Decreto Fiscale, l’obbligo di comunicazione è operativo a partire dal 21 dicembre 2021.

Le istruzioni pubblicate dall’INL con la nota numero 29 dell’11 gennaio 2022 si applicano a tutti i rapporti lavorativi avviati a partire dal 21 dicembre, anche se già cessati, e per quelli già in vigore in questa data, e ancora in corso.

La misura rientra tra gli strumenti a tutela della sicurezza sul lavoro, ed è stata introdotta per contrastare forme di elusione della normativa sul lavoro autonomo occasionale: l’obiettivo è che ai lavoratori siano riconosciuti tutti i diritti e le tutele derivanti dal proprio status.

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali al via: dall’INL le istruzioni

Con la nota numero 29 dell’11 gennaio 2022 l’INL comunica le istruzioni per rendere operativo l’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali.

Nota INL 29 dell’11 gennaio 2022
art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

L’adempimento si applica dal 21 dicembre 2021, mentre le istruzioni operative sono state diffuse solo l’11 gennaio 2022.

In considerazione di questo sfasamento temporale, l’INL specifica quali sono i termini per le comunicazioni relative a rapporti al momento in corso, o già cessati, avviati dopo il 21 dicembre.

Si tratta nel dettaglio delle prestazioni lavorative:

  • instaurate prima del 21 dicembre e ancora in corso alla data di pubblicazione della nota;
  • instaurate a partire dal 21 dicembre, anche se già cessate.

A partire dalla pubblicazione della nota, il committente ha a disposizione 7 giorni per effettuare la comunicazione; il termine scade, quindi, il 18 gennaio.

In tutti gli altri casi, la comunicazione deve essere preventiva e dovrà essere inviata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Comunicazione preventiva lavoratori occasionali: i dati che il committente deve inoltrare all’INL per SMS o email

I committenti, che operano quali imprenditori, devono comunicare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, individuato in base al luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa:

  • i dati propri e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • una descrizione sintetica dell’attività;
  • la data d’inizio della prestazione;
  • se pattuita, l’eventuale durata del periodo lavorativo: per esempio 1 giorno, una settimana, un mese;
  • se pattuito al momento dell’incarico, il compenso.

Se la prestazione non viene compiuta nell’arco temporale comunicato, il committente dovrà inviare una nuova comunicazione.

La nota rimanda all’articolo 15 del Decreto Legislativo 81/2015, che prevede modalità di comunicazioni semplici e tecnologiche.

In attesa che siano potenziati gli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come si legge sul portale, l’invio avviene tramite SMS o email ad un indirizzo di posta ordinaria che identifica i singoli Ispettorati territoriali.

Non trattandosi di posta elettronica certificata, il committente deve conservare una copia della comunicazione per esibirla al personale ispettivo nel caso di un controllo.

Le comunicazioni già inviate possono essere modificate o annullate in qualsiasi momento, prima che la prestazione lavorativa abbia inizio; eventuali errori che consentano comunque di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione e il luogo di svolgimento, non sono equiparabili all’omissione della comunicazione.

Chi sono i lavoratori autonomi occasionali

Come precisato dalla nota dell’INL, il lavoratore autonomo occasionale è definito dall’articolo 2222 del Codice Civile come colui che:

“si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”

Poiché la sua è un’attività occasionale, il regime fiscale applicato è quello previsto per i redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1 lett. l), del Testo Unico delle imposte sui redditi

Sono pertanto esclusi da questa categoria, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo. n. 81/2015, già oggetto di comunicazione preventiva;
  • le professioni intellettuali disciplinate dall’articolo 2229 del Codice Civile, e tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi”, per cui l’obbligo di comunicazione deve essere assolto entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro;
  • le prestazioni occasionali disciplinate dall’articolo 54-bis del Decreto Legge 50/2017.

Sanzioni da 500 a 2.500 euro per omessa o ritardata comunicazione

Al committente viene applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 2.500 euro per ogni comunicazione omessa o ritardata; egli può quindi incorrere in più di una sanzione, se non rispetta gli obblighi di legge per tutti i lavoratori.

La sanzione scatta anche quando il rapporto di lavoro duri oltre l’arco temporale individuato nella comunicazione, e il committente non ne ha inviata tempestivamente una nuova.

In deroga a quanto prevede l’articolo 13 del Decreto Legislativo 124/2004, nessuna diffida sarà applicata dal personale ispettivo nell’ambito di un controllo, se rileva un inadempimento per il quale è prevista una sanzione amministrativa.

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