Contributo a fondo perduto, riesame domanda in autotutela in caso di errori

Guendalina Grossi - Leggi e prassi

Contributi a fondo perduto: riesame in autotutela delle domande con errori. Le istruzioni sono contenute nella risoluzione n. 65 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 12 ottobre 2020.

Contributo a fondo perduto, riesame domanda in autotutela in caso di errori

Contributi a fondo perduto: riesame in autotutela delle domande con errori, scartate o che hanno portato alla percezione di una somma inferiore a quella spettante.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65 dell’11 ottobre 2020, ha chiarito che è possibile presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, in due casi.

Nel carso di scarto della domanda per errori (come, ad esempio, l’indicazione di un IBAN non intestato al beneficiario), ed impossibilità di inviare una nuova domanda sostitutiva entro la scadenza, o di erogazione di un importo inferiore a quanto effettivamente spettante.

Una volta che la richiesta verrà inoltrata all’Agenzia delle Entrate, questa riesaminerà l’istanza, accertando l’esistenza o meno dell’errore.

Ma vediamo nel dettaglio come dovrà essere inviata l’istanza all’Agenzia delle Entrate e quali sono gli step successivi, secondo le indicazioni contenute nella risoluzione n. 65/2020.

Contributo a fondo perduto, riesame domanda in autotutela in caso di errori

Il Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

Le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto potevano essere trasmesse dal 15 giugno 2020 ed entro il 13 agosto 2020, scadenza ultima per la trasmissione delle istanze.

Come riportato nella risoluzione n. 65, nel corso del periodo sopra citato, l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto da operatori e dalle associazioni di categoria numerose segnalazioni riguardanti istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un contributo a fondo perduto di importo inferiore a quanto effettivamente spettante.

Ulteriori segnalazioni hanno riguardato anche domande trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore.

Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha deciso di consentire ai contribuenti di presentare istanza volta alla revisione in autotutela dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata.

Contributi fondo perduto: come trasmettere istanza in autotutela in caso di errori

Il modello dell’istanza per il riesame della domanda va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di PIVA), firmata digitalmente dal soggetto richiedente ovvero dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza: in quest’ultimo caso, sarà allegata all’istanza la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.

Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

L’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli e se:

  • dall’esame dell’istanza dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto;
  • qualora sia confermato l’esito comunicato in relazione alla istanza iniziale trasmessa nel periodo 15 giugno - 13 agosto, ad esempio risultando corretto l’importo del contributo già erogato, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
  • qualora, invece, dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia delle entrate provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la risoluzione n. 65 dell’Agenzia delle Entrate allegata di seguito.

Risoluzione n.65 dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2020
Contributo a Fondo Perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – istanze di autotutela

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