Contributi a fondo perduto, pronti i codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione delle somme per le partite IVA con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro. A istituirli è la risoluzione numero 63/E del 3 novembre 2021.

Contributi a fondo perduto, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione delle somme per le partite IVA con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.
La risoluzione numero 63/E del 3 novembre 2021 distingue tre diverse sequenze di cifre, in base agli importi della domanda.
Su scelta del richiedente le somme dell’agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis possono essere fruite in compensazione.
Le modalità di compilazione del modello F24 sono riportate all’interno del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi a fondo perduto, partite IVA con ricavi tra 10 e 15 milioni: pronti i codici tributo per la compensazione
I codici tributo dei contributi a fondo perduto per le partite IVA con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro sono stati istituiti dalla risoluzione numero 63/E del 3 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 63 del 3 novembre 2021
- Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Su scelta del contribuente, infatti, si può fruire dell’agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis in compensazione tramite modello F24.
All’interno del modello devono essere inseriti i codici tributo istituiti dal documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
A stabilire le regole per accedere all’agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis è stato il provvedimento del 13 ottobre dell’Agenzia delle Entrate.
Tale provvedimento ha approvato il modello da utilizzare, le relative istruzioni e le specifiche tecniche.
Il documento di prassi ha inoltre definito la scadenza per l’inoltro telematico delle domande, che è fissata al 13 dicembre 2021.
La risoluzione, al punto 4.4 ha stabilito quanto segue:
“su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.”
In linea con quanto stabilito sono stati istituiti gli appositi codici tributo.
Contributi a fondo perduto: come compilare il modello F24 per la compensazione
Le modalità di compilazione del modello F24 sono riportate all’interno del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Per utilizzare l’agevolazione in compensazione dovranno essere inseriti i codici tributo riportati nella tabella riassuntiva.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
6948 | Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021 |
6949 | Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021 |
6950 | Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021 |
I codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”.
La colonna di riferimento è quella relativa agli “importi a credito compensati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto. Il formato da utilizzare è “AAAA”.
Per verificare l’ammontare del contributo fruibile in compensazione si deve entrare nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Si dovrà seguire il link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.
Se l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione anche tenendo conto di precedenti fruizioni è superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
Nella risoluzione viene inoltre richiamato quanto stabilito dal provvedimento in merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione.
Nello specifico è previsto che:
- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione prevista;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997;
- i versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 Elide secondo le indicazioni e gli specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella, previsti dalle risoluzioni n. 24/2021 e n. 48/2021.
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