Rinnovo bonus 600 euro ai professionisti: focus su integrazione requisiti

Il decreto Cura Italia ha previsto il cd bonus 600 euro tra le misure di sostegno al reddito ed all'attività dei professionisti. In vista del rinnovo della misura - atteso con il “decreto aprile” - analizziamo insieme il tema dell'integrazione dei requisiti.

Rinnovo bonus 600 euro ai professionisti: focus su integrazione requisiti

La modalità di attribuzione dell’indennità ai professionisti iscritti alle casse private (il cd Bonus 600 euro), è stata lungamente dibattuta, con un focus dedicato al rinnovo della misura, ma la lentezza della macchina burocratica italiana ha appesantito il processo di analisi delle domande e di valutazione delle richieste da parte degli organi ad esso preposti, che si sono trovati a dover operare in assenza di precise linee guida e con stringenti termini da rispettare.

La previsione all’interno del Decreto Legge numero 18/2020 - il cd “Decreto Cura Italia” - all’articolo 44 comma 1 dell’indennità proveniente dal fondo per il reddito di ultima istanza non è stata sufficiente al fine di implementare una solida strategia applicativa di tale misura; le casse di previdenza private hanno, infatti, dovuto attendere ulteriori delucidazioni arrivate quasi in prossimità delle scadenze previste per gli adempimenti necessari alla presentazione delle domande stesse.

Le modalità per l’attribuzione di tale indennità sono state infatti fornite successivamente con il decreto interministeriale del 28 marzo 2020, grazie al quale le casse hanno potuto elaborare un iter procedurale quasi omogeneo da applicare per reperire le domande dei loro iscritti.

Rinnovo bonus 600 euro ai professionisti. Stop ai pagamenti e sospensione delle domande

Il cd Decreto Liquidità, il Decreto Legge numero 23/2020, prevedendo l’integrazione delle domande già presentate e chiedendo così ai professionisti di rispettare maggiori requisiti per poter realmente ottenere l’indennità ha creato un ulteriore squilibrio.

L’articolo 34, in particolare, afferma che:

“Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.”

Nell’ordine di poter disporre un adeguamento della modulistica da presentare e poter integrare le richieste già inoltrate gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria hanno immediatamente sospeso il servizio online per l’invio delle domande da parte dei loro iscritti.

Tale rallentamento ha, inoltre, causato la sospensione di eventuali pagamenti già predisposti da alcune casse che avevano già valutato alcune domande ed erano quindi pronte ad evadere le pratiche.

Rinnovo bonus 600 euro partite IVA e requisiti per l’indennità COVID-19: integrazione delle domande

Analizzando le nuove previsioni contenute nell’articolo 34 del DL 23/2020 sopracitato, collegandole a quanto previsto dal decreto interministeriale dello scorso 28 marzo è possibile poter stilare una lista complessiva di requisiti da dover onorare al fine di poter ottenere tale indennità:

  • il reddito percepito nell’anno di imposta 2018 non deve essere superiore a 35mila euro;
  • nel caso in cui i lavoratori abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro, possono rientrare nel bonus se hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, specificatamente a causa del Coronavirus;
  • la domanda deve essere presentata ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria
  • di non essere percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con la quale si dichiara quindi di non essere beneficiario delle seguenti misure:
    • trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19»;
    • cassa integrazione in deroga;
    • indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
    • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
    • indennità lavoratori del settore agricolo
    • indennità lavoratori dello spettacolo
    • indennità collaboratori sportivi
  • di essere liberi professionisti o lavoratori autonomi ma non titolari di pensione.

Queste erano le condizioni già previste dal decreto interministeriale del 28/03/2020, pubblicato dopo il decreto Cura Italia.

Il decreto liquidità ha con l’art. 34 voluto specificare un aspetto molto controverso in realtà.

Il professionista che vuole ricevere il bonus deve infatti attestare la sua esclusiva iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Rinnovo bonus 600 euro partite IVA e professionisti: l’interpretazione del nuovo requisito

Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria sono quelli compresi all’interno dei decreti legislativi n. 509/1994 e 103/1996 ai quali il professionista è chiamato ad iscriversi nel momento in cui svolge una determinata attività per la quale è prevista l’esistenza di una forma contributiva tra quelle sopra esposte, pensando a quanto contenuto nell’art. 34 del Decreto Legge 23/2020 è quindi pacifico orientare l’interpretazione della norma verso l’esclusione di quei professionisti che pur essendo iscritti a tali enti per lo svolgimento dell’attività professionale, svolgano anche un’attività di lavoro dipendente o percepiscano una pensione.

Resta però un interrogativo da risolvere legato alla formulazione della condizione di iscrizione esclusiva prevista dall’articolo. Quando infatti viene richiesto che i professionisti debbano essere «iscritti in via esclusiva», si lasciano troppe casistiche all’interpretazione del singolo.

Esclusività contributiva: il caso del professionista che svolge più attività

Una delle casistiche dubbie che possono verificarsi nell’interpretazione di tale norma è quella del professionista che risulta iscritto ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ma che svolgendo più di una attività professionale, è obbligato ad effettuare la contribuzione a due o più di questi enti.

In questo caso, infatti, già con i requisiti previsti dal decreto cura Italia e dal decreto interministeriale del 28/03/2020 il professionista aveva dichiarato di presentare la domanda ad un “solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria”, evitando così una eventuale duplicazione delle domande, ma con l’integrazione prevista dall’art. 34 del decreto legge numero 23/2020 si trova di fronte ad una questione spinosa da risolvere.

Quella di dover interpretare se l’esclusività riguarda la mera iscrizione a forme di previdenza privata e obbligatoria o se tale clausola debba essere presa in senso assoluto richiedendo altre sì la presenza di un’unica iscrizione ad un solo ente di diritto privato di previdenza obbligatoria tra quelli previsti dall’art. 34.

Compiendo un’analisi complessiva si può desumere che avendo già previsto all’interno della domanda originale presentata l’esclusione di una duplice presentazione di tale richiesta, possa essere interpretata la norma alla stregua di un’esclusiva iscrizione a forme di previdenza privata ed obbligatoria senza per forza precludere i soggetti che devono per legge iscriversi a diversi enti al fine di poter svolgere la loro attività professionale.

Rinnovo bonus 600 euro partite IVA e professionisti, posizione Gestione separata INPS e Indennità professionisti

Un altro dubbio interpretativo nasce a causa di una possibile sussistenza in capo al professionista di una posizione contributiva aperta all’interno della Gestione Separata INPS.

La posizione contributiva in Gestione Separata INPS è spesso attivata alla stregua di rapporti di lavoro di natura occasionale; in passato, infatti, lo svolgimento delle attività lavorative remunerate con l’utilizzo dei voucher o una collaborazione occasionale con un compenso lordo superiore a 5000,00 euro comportavano l’obbligo di apertura di tale posizione, la quale restava comunque in auge anche se dormiente nel caso in cui il contribuente non avesse percepito redditi per i quali fosse conseguito l’obbligo di contribuzione a tale gestione.

Un professionista che oggi svolge la sua attività con partita IVA ed è iscritto ad un ente di previdenza obbligatoria di diritto privato, e che nel passato ha svolto lavori per i quali era necessaria l’iscrizione alla gestione separata INPS, che si trova quindi oggi ad avere aperta tale posizione senza più nessun obbligo contributivo verso la stessa, è costretto a dover capire se la sua casistica può in effetti rientrare tra coloro che possono confermare l’idoneità per richiedere l’indennità prevista dal decreto in RUI.

La cassa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in assistenza ai suoi iscritti, con una nota del 14-04-2020 ha chiarito questa problematica:

“Sono pervenuti da alcuni iscritti diversi quesiti in merito alla sussistenza dell’esclusività dell’iscrizione (art. 34 D.L. 23/2020) agli Enti di Previdenza Privata, in presenza di pregressa contribuzione versata alla Gestione Separata INPS per lo svolgimento di un’attività lavorativa diversa da quella di Dottore Commercialista.

Sul punto, fermo restando che unici soggetti deputati a dare un chiarimento applicativo in merito agli elementi da autocertificare ex DPR 445/00 devono essere i Ministeri competenti, a parere di questa Cassa (che in questa fase è meramente chiamata ad acquisire l’autodichiarazione e a verificarne la correttezza formale), la norma dovrebbe essere interpretata sul piano sostanziale, al di là della indicazione letterale.

In tal senso, si è portati a ritenere che, a prescindere da una eventuale pregressa iscrizione alla Gestione Separata INPS, possano presentare l’istanza per l’indennità Ex art 44 DL 18/2020, coloro i quali abbiano alla data della domanda in via esclusiva un obbligo di iscrizione e di versamento nei confronti degli enti di previdenza privata.”

L’integrazione della domanda potrà essere effettuata fino al prossimo 30 aprile 2020 sul sito dell’ente di previdenza di appartenenza del libero professionista, il quale dovrà quindi attestare assumendosene la responsabilità, la persistenza o meno dei requisiti per poter richiedere tale bonus.

DECRETO INTERMINISTERIALE 28-03-2020
File pdf testo ufficiale del decreto interministeriale del 28 marzo 2020

Al momento appare realistica l’ipotesi che il bonus ai professionisti - come per le aziende - passi da 600 ad 800 euro al mese con il prossimo decreto legge del Governo.

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