Assicurazione INAIL in agricoltura: le istruzioni per lo sconto sui contributi

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INAIL riepiloga le novità per l'assicurazione contro infortuni e malattie in agricoltura. Definiti i valori dei contributi da versare nel 2026

Assicurazione INAIL in agricoltura: le istruzioni per lo sconto sui contributi

Il decreto Sicurezza sul lavoro, il n. 159/2025, ha introdotto un’agevolazione per le imprese agricole virtuose, con l’obiettivo di premiare i datori di lavoro che rispettano le regole di sicurezza sul lavoro e ridurre gli infortuni.

Nello specifico, l’INAIL è stato autorizzato a rivedere le aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico favorevole. Le aliquote più favorevoli garantiscono, infatti, una riduzione del premio assicurativo dovuto annualmente.

Il decreto interministeriale (lavoro-Economia) del 1° aprile 2026 ha attuato le disposizioni e approvato la delibera INAIL con la revisione.

La circolare n. 18/2026 dell’Istituto riepiloga tutte le novità per la disciplina assicurativa e fornisce i nuovi valori di riferimento per il calcolo e il pagamento dei contributi nel 2026.

Chi è coperto dall’assicurazione INAIL in agricoltura?

Prima di illustrare i nuovi valori per il calcolo dei contributi, l’INAIL riepiloga i punti chiave dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura.

L’assicurazione INAIL comprende i lavoratori dipendenti di aziende agricole o forestali che svolgono un’attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse. Sono compresi anche i dipendenti incaricati di dirigere e sorvegliare il lavoro degli operai agricoli.

Oltre ai dipendenti, sono compresi nell’assicurazione obbligatoria in agricoltura anche i lavoratori autonomi, più precisamente:

  • coltivatori diretti;
  • coloni e mezzadri, e loro coniugi (o uniti civilmente) e figli.

Restano, invece, esclusi dalla tutela INAIL gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i dipendenti con qualifica di impiegati, quadri o dirigenti in quanto iscritti all’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Enpaia).

Inoltre, non sono compresi nella gestione assicurativa agricoltura, in quanto assicurati nella gestione industria, i dipendenti delle imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

I contributi per dipendenti e autonomi

Come anticipato, il sistema di determinazione e di riscossione dei contributi in agricoltura prevede modalità differenziate a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi.

Partiamo dai dipendenti. In questo caso, il contributo a carico dei datori di lavoro dell’agricoltura è determinato applicando un’aliquota fissa alla retribuzione imponibile di lavoratori e lavoratrici. La base imponibile del contributo è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l’assicurazione IVS dei lavoratori agricoli.

Dal 1° gennaio 2026 le misure dei contributi dovuti per l’assicurazione in agricoltura sono le seguenti:

  • 8,5000 per cento della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati;
  • 2,7200 per cento della retribuzione imponibile per territori svantaggiati;
  • 2,1250 per cento della retribuzione imponibile per i territori particolarmente svantaggiati (ex territori montani).

La revisione dell’aliquota assorbe le precedenti addizionali riconducendole a un’unica aliquota.

Per quanto riguarda gli autonomi (e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia), invece, i contributi sono stabiliti nella misura di una quota capitaria annua per ogni unità attiva che fa parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

Le misure dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2026 sono le seguenti:

  • 650 euro per le zone normali;
  • 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

L’aliquota stabilita per il calcolo dei contributi dei lavoratori agricoli dipendenti e la quota capitaria dovuta per i contributi dei lavoratori agricoli autonomi sono ridotte per le aziende agricole che operano nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e nei territori svantaggiati. Tali riduzioni sono pari al 75 per cento per le zone particolarmente svantaggiate e al 68 per cento per le zone svantaggiate.

Come ricordato dall’INAIL nella circolare, la revisione comporta il venir meno della riduzione dei premi prevista dalla legge n. 147/2013 (articolo 1, comma 128) per tutte le gestioni assicurative per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi.

Modalità di riscossione dei contributi

Per quanto riguarda il pagamento, l’INAIL precisa che i contributi in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono riscossi dall’INPS.

L’Istituto applica le nuove misure previste dal 1° gennaio 2026 secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS).

INAIL - Circolare n. 18 del 7 maggio 2026
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