Contributi a fondo perduto: non spettano al professionista con cassa

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Contributi a fondo perduto, non ne ha diritto il professionista con cassa, ovvero iscritto agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Lo ribadisce la risposta all'interpello numero 394 del 23 settembre 2020, che richiama i precedenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Contributi a fondo perduto: non spettano al professionista con cassa

Contributi a fondo perduto, non ne ha diritto il professionista iscritto agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Lo ribadisce la risposta all’interpello numero 394 del 23 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria richiama i chiarimenti dei precedenti documenti di prassi ed i requisiti reddituali da soddisfare per poter richiedere i contributi.

Contributi a fondo perduto: non spettano al professionista con cassa

I contributi a fondo perduto sono l’oggetto della risposta all’interpello numero 394 del 23 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 394 del 23 settembre 2020
Accesso al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un professionista con iscrizione non in via esclusiva ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria che sia contemporaneamente anche lavoratore dipendente.

Lo spunto per il chiarimento è quello di un lavoratore dipendente iscritto all’INPS ordinaria e, contemporaneamente, lavoratore autonomo iscritto all’Albo O.D.C.E.C. e obbligato all’iscrizione alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri e Periti Contabili.

L’istante specifica inoltre che il fatturato è pari a zero sia nel 2019 che nel 2020.

L’Agenzia delle Entrate mette in evidenza che tale soggetto non ha diritto ai contributi previsti dall’articolo 25 del decreto 34 del 2020, ovvero il decreto Rilancio.

In base a quanto previsto nel comma 2, infatti:

“il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, (...) ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.”

I chiarimenti sui contributi a fondo perduto sono contenuti principalmente nei due seguenti documenti di prassi:

La circolare 15/E spiega che:

“le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso”.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, la circostanza che il contribuente sia contemporaneamente lavoratore autonomo e lavoratore dipendente non preclude, di per sé, la possibilità di accedere al contributo in argomento.

Non hanno diritto al contributo, invece, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103.

Dal momento che l’istante risulta iscritto alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri e Periti Contabili è dunque automaticamente escluso dall’accesso ai fondi in questione.

Contributi a fondo perduto: i requisiti reddituali

L’esclusione dell’istante dai contributi a fondo perduto è doppia.

Oltre al principale motivo spiegato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente non soddisfa neppure i requisiti reddituali richiesti per accedere all’agevolazione.

Per avere accesso all’agevolazione deve essere soddisfatto il requisito del calo di fatturato di almeno un terzo tra il mese di aprile 2020 e lo stesso periodo del 2019.

Sulla situazione riportata dall’istante si era già precedentemente espressa la circolare numero 22/E del 2020, escludendo che nel caso in cui il fatturato sia pari a zero per entrambi gli anni possa essere soddisfatta la condizione stabilita nel comma 3 dell’articolo 25 del decreto Rilancio.

A maggior ragione, quindi, il contribuente non ha diritto a percepire le somme previste dalla misura di sostegno in risposta alle conseguenze economiche negative legate all’emergenza coronavirus.

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