Contributi artigiani e commercianti, redditi di capitale fuori dal calcolo

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

I redditi di capitale non concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti. A stabilirlo la sentenza della Corte di Cassazione n. 21540 del 20 agosto 2019.

Contributi artigiani e commercianti, redditi di capitale fuori dal calcolo

I redditi di capitale non concorrono al calcolo della base imponibile ai fini dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019.

L’importante pronuncia della Corte chiarisce qual è l’effettivo perimetro di applicazione della legge n. 233 del 2 agosto 1990, modificata dall’art. 3-bis, del D.L. n. 384/1992, con la quale viene stabilito che il calcolo dei contributi INPS è effettuato tenendo conto del totale dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno di riferimento.

L’interpretazione eccessivamente estensiva dell’INPS ha, per anni, creato non poca confusione su quali fossero i redditi inclusi nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali. La sentenza della Cassazione mette un punto definitivo: è netta la distinzione tra redditi d’impresa e redditi di capitale, sia in ambito previdenziale che contributivo.

Contributi artigiani e commercianti, redditi di capitale fuori dal calcolo

Per individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

Questo è il punto principale della sentenza della Corte di Cassazione che, dopo anni di incertezza, dichiara illegittima la pretesa avanzata dall’INPS circa l’inclusione nella base imponibile ai fini contributivi dei redditi di capitale.

La normativa di riferimento stabilisce che per il calcolo dei contributi INPS è necessario far riferimento al totale dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef.

Secondo quanto previsto dal DPR n. 917/1986, i redditi d’impresa sono distinti dai redditi di capitale:

  • i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale;
  • l’art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

È partendo da tale assunto che la Corte di Cassazione ha chiarito che per artigiani e commercianti al calcolo dei contributi INPS non concorrono i redditi di capitale (nel caso specifico, gli utili da partecipazione a società senza prestazione di attività lavorativa).

Una soluzione interpretativa che, ribadisce la Cassazione:

“è coerente con l’impostazione del sistema come delineata dall’art. 38 II comma della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.”

Corte di Cassazione - sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019
Redditi da capitale fuori dalla base imponibile per il calcolo dei contributi INPS

Per i soci di società di persone tutti i redditi sono considerati d’impresa

Diverso è invece il trattamento previsto per i soci di società di persone. La Corte di Cassazione ricorda che in tal caso opera il principio della trasparenza fiscale, e:

“i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del D.P.R. n. 917 del 2016).”

Un regime specifico, sia a livello fiscale e contributivo, che ha portato la Cassazione con la sentenza n. 29779 del 2017 a stabilire che in tal caso i contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti comprendono anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.

In ogni caso, è da considerarsi come ben distinta la posizione di soci non lavoratori di società di capitale e soci di società di persone.

Insomma, la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti è da valutare caso per caso ma, specifica la Corte:

“Tale tendenza all’ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, tra l’altro, come avverrebbe accogliendo la tesi dell’INPS, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale.”

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