Prescrizione quinquennale per contributi INPS e INAIL

Amerigo Galatola - Leggi e prassi

Prescrizione cartelle quinquennale per i contributi INPS e INAIL: sentenza numero 3766/2018 del Tribunale di Napoli Nord.

Prescrizione quinquennale per contributi INPS e INAIL

Prescrizione di cinque anni per le cartelle INPS e INAL: oggi pubblichiamo con piacere un post che qualche giorno fa l’Avvocato Galatola ha gentilmente condiviso nel nostro gruppo Facebook, con allegata la sentenza oggetto del post medesimo

Azioni illegittime dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: rimedi.

Con un’azione mirata dello Studio Legale Galatola, il Cliente sottraeva alle grinfie della Agenzia delle Entrate Riscossione e degli Enti impositori i propri risparmi per un totale di 14.000,00 euro, oggetto di pretese riconosciute dall’Autorità giudiziaria come del tutto illegittime e infondate in fatto e diritto.

Tribunale Napoli Nord - sentenza n. 3766/2018
Ammissibilità opposizione contro cartelle contributi INPS e INAIL - prescrizione quinquennale sopravvenuta

Prescrizione cartelle quinquennale, ammissibilità opposizione avverso ruoli esattoriali per pretese debitorie di contributi INPS e INAIL

Di recente, il Tribunale di Napoli-Nord, con la Sentenza n. 3766/2018, pubblicata il 30 ottobre 2018, ha confermato, ancora una volta, la impugnabilità del ruolo esattoriale ex art. 100 c.p.c., che:

“ha ragione di porsi nell’ottica di consentire il ricorso alla tutela giurisdizionale per rimuovere una situazione di incertezza prodottasi in capo al contribuente per effetto della notifica - contestata - di cartelle esattoriali/avvisi di addebito”.

Ma, attenzione! È necessaria una preventiva attività stragiudiziale mirata a contrastare efficacemente le “reazioni” processuali della Agenzia delle Entrate Riscossione e degli Enti impositori (INPS, INAIL, eccetera).

In più di un’occasione, infatti, è stata determinante, per l’accoglimento della domanda:

  • la preventiva istanza di sgravio in autotutela agli Enti impositori titolari della pretesa,
  • contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione in capo all’A.d.E.-Riscossione.

Infatti, nella Sentenza si legge:

I Giudici di legittimità giungono alla conclusione che l’azione di accertamento negativo del credito non è l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione e ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autorità (il cd. sgravio). Pertanto, ...omissis... ciò non rende percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un’azione di mero accertamento.

Prescrizione cartelle in cinque anni per i crediti previdenziali INPS e INAIL

In ogni caso, superata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per carenza di interesse ad agire, oramai, giurisprudenza consolidata statuisce, quasi univocamente, per la prescrizione quinquennale ex art. 5, Legge n. 335/1995 in materia di crediti previdenziali, anche sotto il profilo della mancanza di atti interruttivi in seguito alla notifica di cartelle o avvisi di pagamento.

Nel caso di specie, tutte le cartelle furono notificate tra il 2003 ed il 2008 e, pertanto, la prescrizione era già maturata al tempo della notifica di n. 2 intimazioni di pagamento, per entrambe, avvenuta nell’anno 2015.

In conclusione, accogliendo l’opposizione, si legge nel P.Q.M., il Tribunale di Napoli-Nord, per l’effetto:

“dichiara insussistente il diritto dell’I.N.P.S. E della I.NA.I.L. di agire in via esecutiva in relazione ai contributi previdenziali relativi alle cartelle opposte, per intervenuta prescrizione”

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