Contratti di solidarietà con CIGS, esteso l’esonero contributivo: le istruzioni INPS

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Contratti di solidarietà con CIGS: l'esonero contributivo è esteso anche ai periodi che si sono conclusi entro il 30 settembre 2020. La circolare n. 1697 del 26 aprile 2021 fornisce le istruzioni per i datori di lavoro che vogliono accedere al beneficio.

Contratti di solidarietà con CIGS, esteso l'esonero contributivo: le istruzioni INPS

Per i contratti di solidarietà accompagnati da Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), l’esonero contributivo trova una più ampia applicazione.

Lo sgravio, inizialmente concesso alle aziende i cui periodi di CIGS risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019, può essere fruito anche da quelle per cui siano terminati entro il 30 settembre 2020.

Lo ha chiarito l’INPS che, con il messaggio numero 1697 del 26 aprile 2021, ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro che intendono beneficiare dell’agevolazione eseguendo le operazioni di conguaglio per il periodo citato.

Le indicazioni riguardano lo sgravio relativo ai contratti di solidarietà, ossia gli accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro.

Uno degli obiettivi di tali convenzioni, come in questo caso, è quello di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale ricorrendo alla CIGS per i dipendenti. Si tratta dei cosiddetti “contratti di solidarietà difensivi”.

Contratti di solidarietà con CIGS, esteso l’esonero contributivo: le istruzioni INPS

Esteso lo sgravio contributivo introdotto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, nei confronti delle aziende che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS.

L’agevolazione era inizialmente prevista in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

Ecco, quindi, che con il messaggio INPS numero 1697 del 26 aprile 2021 vengono ammesse alla fruizione di detto esonero le imprese, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi anche un anno dopo, ossia entro il 30 settembre 2020.

La procedura per accedere all’esonero, tra l’altro, deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro che deve trasmettere alle strutture INPS competenti la documentazione necessaria, ossia il decreto direttoriale di ammissione allo sgravio.

Contratti solidarietà CIGS, istruzioni per compilare il flusso Uniemens

Per esporre all’interno del flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, il datore di lavoro deve valorizzare gli elementi nelle modalità che seguono:

  • nell’elemento “CausaleACredito”, bisogna inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
  • nell’elemento “ImportoACredito”, bisogna indicare il relativo importo.

L’indicazione degli importi da recuperare a conguaglio in Uniemens deve essere effettuata “entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio”, ossia il 16 luglio 2021.

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