Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: istruzioni INPS sui fondi del 2019

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: dall'INPS le istruzioni sull'impiego dei fondi stanziati per il 2019. Lista di aziende ammesse e modalità di accesso alla riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. I dettagli nella circolare numero 100 del 10 settembre 2020.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: istruzioni INPS sui fondi del 2019

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà 2019: dall’INPS arrivano le istruzioni per beneficiare della riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Con la circolare numero 100 del 9 settembre 2020, l’Istituto ha fornito le modalità per il recupero delle riduzioni contributive che rientrano nelle risorse stanziate per l’anno 2019.

Lo sgravio contributivo rientra nelle novità introdotte dal Decreto Legge numero 34 del 20 marzo 2014 sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Sgravio contributivo e contratti di solidarietà: istruzioni INPS sui fondi del 2019

Le istruzioni fornite dall’INPS riguardano i fondi del 2019 e interessato le imprese che al 30 novembre dello stesso anno avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del Decreto Legge numero 726/1984 o del Decreto Legislativo numero 148/2015, e le aziende che avevano in corso un contratto di solidarietà nel secondo semestre del 2018.

Lo sgravio contributivo del 35% viene riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà, in ogni caso per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati a una contrazione dell’orario di lavoro superiore al 20%.

Non si tratta di un’agevolazione automatica, ma è l’impresa che deve attivare la procedura per ottenerla. In seguito l’INPS quantifica l’onere effettivo che deriva dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio.

Nella circolare sono contenute le istruzioni per la fruizione del beneficio di cui al Decreto Legge numero 510/1996 utili solo alle imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione che riportano anche gli importi fruibili, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 ottobre 2019 e specificate nell’Allegato 1.

INPS - Circolare numero 100 del 9 settembre 2020, allegato 1
Lista delle imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 ottobre 2019.

Il documento riporta le indicazioni da seguire per la compilazione del flusso Uniemens e specifica:

“Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni”.

Sgravio contributivo e contratti di solidarietà: come calcolare gli importi del beneficio

Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà deve essere applicato sui contributi versati per ogni dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Dal momento che i contributi risultano dovuti alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Non è possibile per i destinatari beneficiare di altre agevolazioni relative allo stesso ambito perché lo sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà non è cumulabile con altri benefici simili.

E, inoltre, non sono soggette alla riduzione contributiva le forme di contribuzione che seguono:

  • il contributo previsto dall’articolo 25 della legge n. 845 del 1978 in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge numero 166 del 1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, previsto dal D.lgs numero 182 del 1997;
  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., legge numero 190 del 2014, laddove vi siano periodi di paga precedenti a luglio 2018.

Nella circolare numero 100 del 9 settembre 2020, infine, si legge:

“L’applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare INPS numero 100 del 9 settembre 2020.

INPS - Circolare numero 100 del 9 settembre 2020
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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