Cassa integrazione straordinaria e Covid: accesso più semplice con lo stato di emergenza

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale: la crisi epidemiologica da Covid determina regole d'accesso più semplici fino alla fine dello stato di emergenza. Le due eccezioni previste nel Decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2021.

Cassa integrazione straordinaria e Covid: accesso più semplice con lo stato di emergenza

Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale: rispettare il limite dell’80% per le sospensioni del lavoro e avere il piano di risanamento fino alla fine dello stato di emergenza Covid, ovvero 30 aprile 2021, non rappresentano elementi fondamentali per i datori di lavoro che hanno intenzione di avere accesso agli ammortizzatori sociali.

A stabilirlo il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2021.

Cassa integrazione straordinaria e Covid: accesso più semplice per tutto lo stato di emergenza

Le regole dettate dal Decreto Ministeriale riguardano la CIGS per crisi aziendale, e quindi soltanto una delle tre motivazioni che permettono di usufruire della cassa integrazione straordinaria.

Riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà sono le altre due, non interessate dalle novità introdotte con questo ultimo provvedimento sul binomio ammortizzatori sociali-coronavirus.

Il testo del DM del 14 gennaio 2021 stabilisce che, ferma restando la salvaguardia occupazionale, è possibile ottenere l’approvazione del programma di crisi aziendale che deriva dall’“evento improvviso e imprevisto della pandemia da Covid-19” e quindi esterno alla gestione aziendale, tendendo conto di due eccezioni:

  • anche senza il piano di risanamento;
  • con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo previsto dal programma autorizzato, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.

Le regole risultano applicabili a tutto il 2020 e, come sottolinea il testo del Decreto, in ogni caso fino alla fine dello stato di emergenza che attualmente è fissato al 30 aprile 2021.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2020, pubblicato in GU il 14 gennaio 2021
Determinazione, in relazione all’evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale

Cassa integrazione straordinaria e Covid: quali sono i datori di lavoro interessati?

Risulta, poi, necessaria una precisazione: con il DL Cura Italia, all’inizio dell’emergenza coronavirus, alle aziende che avevano in corso trattamenti di CIGS è stata offerta la possibilità di metterli in pausa per accedere, in presenza dei requisiti richiesti, alla cassa integrazione ordinaria con causale Covid 19.

In linea generale, la cassa integrazione straordinaria è regolata dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ed è accessibile da diverse categorie di datori di lavoro, determinante è il numero di dipendenti impiegati.

Lavoratori impiegati Categorie di aziende
Mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attivita’ dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza
Più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici
a prescindere dal numero dei dipendenti a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e societa’ da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale; b) partiti e movimenti politici nei limiti di spesa definiti anno per anno

Altre regole riguardano i lavoratori stessi che devono aver raggiunto un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni nell’unità produttiva per cui si chiede la CIGS e devono rientrare in una delle categorie ammesse a beneficiare degli ammortizzatori sociali:

  • operai;
  • apprendisti assunti con l’apprendistato professionalizzante
  • impiegati;
  • quadri;
  • lavoratori titolari di un contratto di inserimento;
  • lavoratori titolari di un contratto di solidarietà;
  • soci delle società di cooperative di produzione e lavoro.

In presenza di tutti i requisiti previsti per la CIGS sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, questi ultimi hanno diritto a un trattamento di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

La domanda per beneficiare degli ammortizzatori sociali viene presentata direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite il portale CIGSonline.

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