Ritorno agli OIC per IAS/IFSR adopter non quotati

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

La Legge di Bilancio 2019 introduce la facoltà di applicare i principi contabili OIC per le società IAS/IFRS adopter che non emettono titoli sui mercati regolamentati

Ritorno agli OIC per IAS/IFSR adopter non quotati

La Legge di Bilancio 2019 cambia le regole per i soggetti IAS/IFSR adopter che non ricorrono al mercato regolamentato: modificato l’articolo 2-bis del D.Lgs. n. 38/2005 per cui sarà facoltativo e non più obbligatorio per questi soggetti applicare i principi contabili internazionali.

La novità consente la disapplicazione della regola contabile che impone di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante al “fai value”.

L’OIC si è espresso con il Documento interpretativo n.4 riguardo la valutazione dei titoli a breve iscritti nelle società che non ricorrono ai principi contabili internazionali. Altri contributi arrivano dal Decreto Brexit e dalla circolare n. 8/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Ritorno agli OIC per le società non quotate: ambito di applicazione

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 38/2005 classifica i soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali.

La normativa nazionale si basa sull’articolo 4 del Regolamento UE n. 1606/2002 che estende la possibilità di redigere il bilancio d’esercizio secondo i principi IAS/IFRS non sono solo alle società quotate, (cioè quelle che emettono e negoziano strumenti finanziari su mercati regolamentati in qualsiasi stato Europeo), ma anche a:

  • società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;
  • banche, società finanziarie italiane e società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari; le SIM, le SGR, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
  • società consolidate da quelle per le quali vige l’obbligo di adozione dei principi contabili internazionali, (eccetto le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata);
  • imprese di assicurazione quotate o che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo. (art. 95, D.Lgs. n. 209/2005)

La Legge di Bilancio 2019 modifica il D.Lgs. n. 38/2005 e introduce il nuovo articolo 2-bis: le società non quotate, attualmente sottoposte all’obbligo di redigere il bilancio secondo i principi internazionali IAS/IFRS, potranno optare peri criteri dell’OIC.

Il cambio di rotta potrà avvenire a partire dal periodo di imposta precedente al 1° gennaio 2019.

Ritorno agli OIC per le società IAS/IFRS adopter: quale finalità?

La motivazione alla base di questa scelta è legata alla volontà di cristallizzare gli effetti negativi prodotti dallo “spread” sul patrimonio delle società non quotate: queste ultime, optando per una valutazione secondo i principi OIC, potranno limitare le svalutazioni dovute al “fai value” dei titoli iscritti nell’attivo circolante.

In base alle indicazioni presenti nel documento Interpretativo n. 4 dell’OIC “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati,” i titoli iscritti nell’attivo circolante quindi, potranno essere mantenuti al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al valore desumibile dall’andamento di mercato, eccetto nei casi in cui abbiano subito perdite a carattere durevole.

Sul piano operativo questa novità non sembra di facile applicazione; un aspetto da non sottovalutare è che non esiste al momento un principio contabile nazionale che coordini il passaggio dagli IAS/IFRS agli OIC.

La nuova regola però non è sfuggita al vaglio dell’Agenzia delle Entrate che si espressa con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 sfuggita al vaglio dell’Agenzia delle Entrate che si espressa con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019.

Successivi chiarimenti nel D.L. 22/2019 il c.d. Decreto Brexit in cui è stabilito che il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali, se positivo, debba essere iscritto in una riserva indisponibile.

Tale riserva, secondo il novellato articolo 7-bis del D.Lgs. n. 38/2005, potrà essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In questo caso però la stessa deve essere reintegrata accantonando utili degli esercizi successivi.

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