Cos’è e come funziona il conguaglio di fine anno dei contributi 2025? L’INPS fornisce tutte le istruzioni: dalle scadenze ai chiarimenti su massimali e fringe benefit
Dall’INPS arrivano le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Dagli elementi variabili della retribuzione al massimale contributivo e pensionabile, passando per le istruzioni relative ai fringe benefit e alle auto aziendali: come ogni anno l’Istituto precisa i diversi criteri da rispettare per effettuare le operazioni di conguaglio.
Queste operazioni servono a quantificare correttamente l’imponibile contributivo in relazione al 2025.
I datori di lavoro possono procedere ai conguagli entro la scadenza per la denuncia di competenza di dicembre 2025 o quella di gennaio 2026. Vediamo tutti i dettagli.
Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2025
I termini per il conguaglio di fine anno 2025
Con la fine di dicembre arriva puntuale la canonica circolare INPS con le istruzioni per il conguaglio dei contributi di fine anno.
Nella circolare n. 156 pubblicata il 30 dicembre sono riepilogate tutte le scadenze e i chiarimenti per i datori di lavoro non agricoli.
Prima di approfondire i vari elementi che compongono il conguaglio dei contributi INPS di fine anno 2025 è utile soffermarsi proprio sulle scadenze che interessano i datori di lavoro e i loro dipendenti.
Le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate sia attraverso la denuncia Uniemens di competenza del mese di dicembre 2025, sia con quella di competenza di gennaio 2026.
I termini da rispettare sono, pertanto, i seguenti:
- 16 gennaio 2026, per la denuncia di dicembre 2025;
- 16 febbraio 2026, per la denuncia di gennaio 2026.
I datori di lavoro che effettuano i versamenti del TFR al Fondo di Tesoreria potranno inserire i conguagli anche nella denuncia di febbraio 2026, con scadenza dei pagamenti il 16 marzo, senza ulteriori oneri. Resta fermo l’obbligo di versamento o recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.
Gli elementi variabili della retribuzione
Nel documento con le indicazioni da seguire per il conguaglio di fine anno, l’INPS fornisce in primo luogo l’elenco degli elementi variabili della retribuzione. Si tratta in particolare di:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
- prestiti ai dipendenti;
- indennità di cassa;
- congedi parentali.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha ricompreso anche le retribuzioni del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successive all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia assunto un dipendente a dicembre 2025 e i ratei vengano corrisposti con la retribuzione di gennaio 2026, sarà necessario evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS, valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”.
Questi elementi variabili sono imputati alla posizione assicurativa e contributiva di dicembre 2025, mentre per quanto riguarda il regime contributivo, vanno considerati come retribuzione di gennaio 2026.
“Anche ai fini della Certificazione Unica 2026 e della dichiarazione 770/2026, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2025.”
Il massimale per la base contributiva e pensionabile
Per il 2025 massimale da considerare per la base contributiva e pensionabile è fissato a 120.607 euro, considerata la rivalutazione annuale ISTAT sulla base all’indice dei prezzi al consumo.
Oltre questo limite, la retribuzione non è soggetta al prelievo contributivo. Se il lavoratore lo supera il datore di lavoro dovrà evidenziarlo nel flusso Uniemens del mese di riferimento.
Il massimale non è frazionabile a mese e resta lo stesso anche quando l’anno viene retribuito solo in parte.
Nel caso in cui il lavoratore, in un anno, abbia avuto più rapporti con diversi datori di lavoro, oppure rapporti simultanei, le retribuzioni saranno cumulate tra di loro.
Nell’ipotesi, invece, di rapporti di lavoro subordinati e collaborazioni coordinate e continuative, con iscrizione alla Gestione separata, queste ultime non sono calcolate ai fini del massimale.
Il contributo aggiuntivo IVS all’1 per cento
Le istruzioni INPS riguardano anche il cosiddetto contributo aggiuntivo IVS dell’1 per cento. Come stabilito dal decreto legge n. 384/1992, per i regimi pensionistici con aliquote a carico dei lavoratori inferiori al 10 per cento, i lavoratori devono versare il contributo dell’1 per cento che eccede il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per il 2025 tale limite è stato fissato a 55.448 euro, 4.621 euro mensili.
Ai fini delle operazioni di conguaglio l’INPS precisa che, se gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia di gennaio 2026, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2025.
Nel flusso UNIEMENS bisogna compilare l’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “Datiretributivi”.
Le istruzioni per la monetizzazione delle ferie
I datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sui compensi erogati ai dipendenti in qualità di ferie non godute. L’adempimento deve essere effettuato nel mese successivo a quello di maturazione dei compensi.
L’obbligo di versamento dei contributi non toglie ai dipendenti il diritto di fruire delle ferie, che può essere esercitato anche dopo il versamento. In questo caso, il datore di lavoro può recuperare quanto già versato, riducendo in misura proporzionale la base imponibile dell’anno o del mese al quale è stato imputato.
Attraverso la specifica variabile retributiva con la causale “FERIE” del flusso UNIEMENS, il datore di lavoro può modificare in diminuzione l’imponibile assoggettato a contribuzione, e recuperare quanto versato.
Il diritto al rimborso scatta nel momento in cui il dipendente inizia a godere delle ferie.
Fringe benefit, auto aziendali e mance
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato fino al 2027 il limite massimo di esenzione da tassazione per i fringe benefit a 1.000 euro, ulteriormente elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Dal 2024 e tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore sono state estese per includere il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e le spese per l’affitto o il mutuo per la prima casa.
In caso di superamento di tali limiti l’intero ammontare concorrerà alla formazione di reddito imponibile. Le modalità di esposizione e relative istruzioni sono state fornite nel messaggio n. 3884/2023.
Rientra tra i fringe benefit anche l’auto aziendale a uso promiscuo, che il dipendente può usare sia a lavoro sia al di fuori dell’orario, come suo veicolo personale. Auto e moto sono soggette a contribuzione e a tassazione fiscale assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.
Tale valore viene stabilito assumendo come parametro una percorrenza convenzionale di 15.000 km, cui l’ACI ha attribuito un prezzo.
Prima delle modifiche normative introdotte dal 2025, il valore dell’auto si calcolava in percentuale rispetto alle emissioni: più sono alte, più sarà alta la percentuale applicabile al prezzo convenzionale stabilito dall’ACI, e di conseguenza il reddito imponibile del lavoratore:
- 25 per cento, per emissioni di anidride carbonica inferiori a 60g/km;
- 30 per cento, per emissioni comprese tra 60 e 160 g/km;
- 50 per cento, comprese tra 160 e 190 g/km;
- 60 per cento, superiori a 190 g/km.
Per i contratti stipulati tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2024 continuano ad essere applicate le vecchie regole appena descritte, per cui i veicoli concessi ad uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le percentuali calcolate sulla base delle emissioni di CO2.
Se il veicolo è stato assegnato in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati prima del 30 giugno 2020, si applica la percentuale del 30 per cento.
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, invece, la percentuale da considerare per determinare il reddito imponibile e per calcolare la deducibilità è quella riportata nella tabella di seguito.
| Tipologia di veicolo | Percentuale dell’importo per la tassazione |
|---|---|
| Auto diesel e benzina | 50 per cento |
| Auto elettriche ibride plug in | 20 per cento |
| Auto totalmente elettriche | 10 per cento |
Si deve considerare, come di consueto, una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
La circolare dell’INPS fornisce inoltre i dettagli in merito al recupero dell’importo relativo alle mance che sono state elargite ai lavoratori e alle lavoratrici di strutture ricettive, bar e ristoranti e oggetto di detassazione secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023.
Nella denuncia di competenza di dicembre 2025 i datori di lavoro devono utilizzare la sezione “VarRetributive” con le variabili retributive di nuova istituzione per
ciascuna competenza dell’anno interessata dall’agevolazione, che deve essere
valorizzata singolarmente in “AnnoMeseVarRetr”:
- “MANCE”: da utilizzare per la competenza specifica in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo delle mance oggetto dell’agevolazione per la stessa mensilità di competenza;
- “MANDIM”: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a MANCE, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza del massimale;
- “MANMAS”: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate delle mance oggetto dell’agevolazione, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.
Per le istruzioni relative al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 156/2025.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2025