Congedo parentale Covid-19 e smart working, cosa cambia con il decreto Ristori

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Congedo parentale Covid-19 e smart working, il decreto Ristori cambia le misure di tutela rivolte ai genitori nel caso di quarantena o didattica a distanza prevista dalla scuola. Ecco cosa cambia.

Congedo parentale Covid-19 e smart working, cosa cambia con il decreto Ristori

Congedo parentale Covid-19 e smart working, nel decreto Ristori cambia nuovamente la disciplina relativa alle tutele per i genitori.

L’età dei figli passa da 14 a 16 anni, ed il diritto al congedo parentale così come al lavoro agile scatterà non solo in caso di quarantena, ma anche nell’ipotesi dell’attivazione della didattica a distanza da parte della scuola.

Le novità previste dal decreto Ristori modificano quanto previsto dal decreto Agosto, anche in considerazione delle nuove misure di prevenzione attivate dalle scuole per prevenire i contagi da Covid-19. Facciamo quindi il punto su cosa cambia.

Congedo parentale Covid-19 e smart working, cosa cambia con il decreto Ristori

I genitori di figli di età fino a 16 anni potranno chiedere l’attivazione dello smart working non solo in caso di quarantena ma anche nell’ipotesi di sospensione dell’attività scolastica in presenza.

Nel caso di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, scatterà il diritto al congedo parentale straordinario, ma non sempre spetterà il riconoscimento dell’indennità del 50% da parte dell’INPS.

Il genitore che si asterrà dal lavoro in caso di attivazione della DAD o di quarantena di figli da 14 a 16 anni non avrà diritto alla corresponsione della retribuzione o indennità e, parimenti, non sarà riconosciuta la contribuzione figurativa prevista nel caso di figli di età inferiori.

La tutela prevista dal decreto Ristori consiste, in tali ipotesi, esclusivamente nel divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro e nel diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sono due quindi le importanti novità previste dal testo del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, che modifica quanto previsto dal decreto Agosto. La prima consiste nell’aver portato da 14 a 16 anni il limite di età dei figli, ai fini del diritto allo smart working o ai congedi parentali (non retribuiti sopra i 14 anni di età).

La seconda invece si inserisce nell’insieme di misure di tutela legate all’estensione della didattica a distanza. Nel caso di sospensione dell’attività scolastica in presenza, ai genitori vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti nel caso di quarantena del figlio.

Congedo parentale Covid-19 o smart working fino al 31 dicembre 2020

La durata del congedo Covid-19 e dello smart working in caso di DAD o quarantena dei figli resta ancorata al termine del 31 dicembre 2020, fissato dall’articolo 21-bis del decreto Agosto.

Un solo genitore potrà richiedere l’attivazione dello smart working o, in caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, richiedere il congedo parentale retribuito al 50% nel caso di figli fino a 14 anni di età o non retribuito per i figli fino a 16 anni.

Per i giorni in cui un genitore fruisce dei congedi straordinari o svolge, anche ad altro titolo, l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà richiedere alcuna delle due misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure.

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