Autotutela INPS: adottato il nuovo regolamento, procedure e termini

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

In tutti i provvedimenti di competenza dell'INPS sarà applicato il nuovo regolamento in materia di autotutela, approvato dal CdA. L'obiettivo è quello di migliorare l'interazione con i cittadini e le cittadine e di prevenire i contenziosi e le controversie

Autotutela INPS: adottato il nuovo regolamento, procedure e termini

Arriva il nuovo regolamento INPS in materia di autotutela, che sarà applicato in tutti i provvedimenti di competenza dell’Istituto.

L’introduzione deriva dalla necessità di prevedere nuove regole e procedure per via delle nuove competenze acquisite in seguito all’incorporazione degli enti previdenziali disciolti e alle riforme legislative che nel tempo hanno introdotto ulteriori prestazioni.

Lo scopo è quello di prevenire controversie e di risolvere e ridurre i contenziosi.

Il procedimento di autotutela si può concludere con un provvedimento di annullamento d’ufficio, di rettifica, di convalida o di revoca.

Autotutela INPS: adottato il nuovo regolamento, procedure e termini

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha approvato il nuovo regolamento in materia di autotutela con la deliberazione n. 9 dello scorso gennaio.

La circolare n. 47, pubblicata il 17 maggio, illustra le novità, il campo di applicazione e le diverse fasi del processo.

La necessità di un nuovo regolamento deriva dalle nuove competenze che sono state acquisite con l’incorporazione degli Enti previdenziali disciolti e con l’ampliamento del campo di attività dell’Istituto, in seguito all’introduzione di nuove prestazioni.

Il nuovo regolamento sarà applicato in tutti i provvedimenti di competenza dell’INPS.

Grazie allo strumento dell’autotutela, l’Istituto può intervenire sui propri provvedimenti emanati per eliminare eventuali vizi di legittimità o di merito e incongruenze che non era possibile prevedere al momento dell’adozione.

In questo modo, sarà possibile prevenire le controversie e risolvere i contenziosi.

Nello specifico, l’INPS può concludere il procedimento di autotutela con uno dei seguenti provvedimenti:

  • annullamento d’ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto con uno o più vizi di legittimità. Deve essere assunto entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento;
  • rettifica, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi, eliminando le incongruenze che derivano da errori materiali o di calcolo. Deve essere assunto entro 30 giorni dall’avvio del procedimento;
  • convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento. Deve essere assunto entro 60 giorni dall’avvio del procedimento;
  • revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti. Deve essere assunto entro 60 giorni dall’avvio del procedimento.

Le fasi del procedimento di autotutela INPS: avvio, istruttoria e conclusione

Il procedimento di autotutela può essere avviato su proposta di diversi soggetti:

  • dirigente dell’area competente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento;
  • da chiunque sia interessato, tramite richiesta in modalità telematica o PEC;
  • in seguito ad un ricorso amministrativo o giudiziario, se ci sono i presupposti.

L’interessato e gli eventuali cointeressati devono essere avvertiti dell’avvio del procedimento.

La fase istruttoria del procedimento di autotutela viene curata dall’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame. In questa fase rientrano anche le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento, l’acquisizione della documentazione e la verifica della stessa e delle altre informazioni necessarie.

Questa fase deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio. Il termine parte dalla data:

  • di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio;
  • di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte;
  • di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.

Il procedimento si conclude con l’adozione di uno dei provvedimenti individuati dal regolamento, annullamento d’ufficio, rettifica, convalida o revoca.

Nel provvedimento devono essere indicati:

  • l’Ufficio responsabile del provvedimento oggetto di riesame;
  • l’istruttoria compiuta, la motivazione, la prestazione o il diritto riconosciuti o disconosciuti;
  • il termine e l’Autorità presso la quale potrà essere presentato un eventuale ricorso.

Per tutti i dettagli relativi ai provvedimenti che è possibile adottare in seguito al procedimento di autotutela, cioè annullamento d’ufficio, rettifica, convalida o revoca, si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 47/2023.

INPS - Circolare n. 47 del 17 maggio 2023
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023. Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela

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