Lettera di assunzione: cos’è e cosa deve contenere, tutte le novità dopo il Decreto Trasparenza

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Lettera di assunzione: cos'è e quali sono gli elementi che deve riportare? Il Decreto Trasparenza ha introdotto diverse novità in merito e il documento deve contenere una serie di ulteriori informazioni sull'azienda, sulla mansione e sulla sua organizzazione. Un focus sulle regole previste

Lettera di assunzione: cos'è e cosa deve contenere, tutte le novità dopo il Decreto Trasparenza

La lettera di assunzione è l’accordo preliminare tramite il quale il datore di lavoro comunica al lavoratore le informazioni essenziali relative alla prestazione da svolgere.

Dal 13 agosto 2022 i datori di lavoro sono tenuti ad adempiere ai nuovi obblighi informativi relativi a condizioni e contratti di lavoro previsti dal Decreto Trasparenza.

Secondo quanto stabilito, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro, trasparente e a titolo gratuito tutte le informazioni relative al rapporto o al contratto di lavoro.

Si tratta degli elementi essenziali del rapporto, le condizioni in cui si svolge la prestazione lavorativa e le tutele che spettano al lavoratore.

L’obbligo di comunicazione riguarda diverse tipologie di rapporti di lavoro, dal tempo indeterminato alla collaborazione coordinata e continuativa.

Soffermiamoci quindi su cos’è la lettera di assunzione e quali sono le informazioni che deve contenere, anche alla luce delle recenti novità.

Lettera di assunzione: cos’è e a cosa serve

Nell’ambito del rapporto di lavoro tra dipendente e azienda, la lettera di assunzione è alla base dell’accordo tra le parti.

Si tratta, infatti, proprio dell’accordo tramite il quale si avvia la collaborazione lavorativa, nel quale sono specificate tutte le condizioni del rapporto.

In particolare, contiene tutte le informazioni essenziali relative alla mansione da svolgere, come l’orario di lavoro, il luogo e la retribuzione corrisposta.

Questa, di norma, viene firmata da entrambe le parti prima di avviare il rapporto di lavoro. La lettera di assunzione non è obbligatoria di per sé, ma il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un documento con le informazioni essenziali relative al rapporto.

Sulla base di quanto previsto dal Decreto Trasparenza, in caso di mancato adempimento sarà applicata una sanzione che va da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore coinvolto dalla violazione.

Il lavoratore dovrà denunciare eventuali mancanze, ritardi o inesattezze e sarà l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad effettuare le necessarie verifiche.

Quando la lettera è firmata da entrambe le parti diventa vincolante per la stipulazione del contratto di lavoro, che porterà all’inserimento della risorsa nell’organico dell’azienda.

Se, invece, la lettera è firmata unicamente dal datore, il lavoratore può ancora valutare di non accettare le condizioni proposte e quindi rifiutare l’impiego.

Lettera di assunzione: cosa deve contenere, tutte le novità dopo il Decreto Trasparenza

Dal 13 agosto 2022 i datori di lavoro sono tenuti a rispettare i nuovi obblighi informativi in materia di contratto di lavoro.

Si tratta di alcune delle novità introdotte dal Decreto Trasparenza, n. 104/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio, che recepisce quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 1152/2022.

Come stabilito dal Decreto, infatti, i datori di lavoro sia pubblici sia privati sono tenuti ad informare ogni lavoratore in modo chiaro, trasparente e gratuitamente riguardo tutti i dettagli relativi al rapporto e alle condizioni di lavoro.

Le aziende possono comunicare ai lavoratori tutte le informazioni necessarie mediante la lettera di assunzione oppure rinviare al contratto collettivo o ad altri documenti aziendali, come specificato dall’Ispettorato del Lavoro nella circolare n. 4/2022.

La comunicazione può essere fornita sia in via telematica sia in formato cartaceo. Le informazioni devono essere conservate e accessibili per 5 anni a partire dalla cessazione del rapporto.

Lettera di assunzione: tutte le informazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro

Come stabilito dal Decreto Trasparenza, dunque, la lettera di assunzione deve contenere una serie di informazioni in relazione all’azienda, al rapporto di lavoro e alla mansione da svolgere.

Gli elementi essenziali che il datore di lavoro deve comunicare sono:

  • l’identità delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  • la data di inizio ed eventualmente di fine;
  • la tipologia del rapporto;
  • l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro;
  • le condizioni del periodo di prova dove previsto;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata del congedo per ferie, e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore, o quantomeno le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  • il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.

Inoltre, se il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative che non ne permettono la prevedibilità, il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni in relazione:

  • alla variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  • alle ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  • al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

Infine, nel caso in cui le indicazioni relative ad assunzione, gestione o termine del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni e obbligazioni contrattuali dei lavoratori siano fornite da sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore tutti i chiarimenti necessari per lo svolgimento della prestazione.

Lettera di assunzione: a quali soggetti si applicano le novità del Decreto Trasparenza

Le nuove tutele previste dal Decreto Trasparenza si applicano a partire dal 13 agosto 2022 a molteplici forme di rapporti di lavoro.

La lettera di assunzione con tutte le informazioni sul rapporto di lavoro, infatti, va consegnata non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a tutti quelli con tipologie contrattuali “non standard, come i rapporti di collaborazione continuativa, coordinata e continuativa e prestazione occasionale.

I datori di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi informativi verso tutti i lavoratori con contratto:

  • subordinato, compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato, determinato e a tempo parziale;
  • in somministrazione;
  • intermittente,
  • di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
  • di collaborazione coordinata e continuativa;
  • di prestazione occasionale.

Sono compresi anche i dipendenti della pubblica amministrazione, i lavoratori marittimi e della pesca e i lavoratori domestici. Restano esclusi, invece, i rapporti di lavoro:

  • autonomo, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive;
  • di agenzia e rappresentanza commerciale;
  • di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che convivono con lui;
  • del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero.
  • del personale in regime di diritto pubblico, magistrati, forze di polizia ecc.

Si ricorda che nel caso di rapporti già attivi al 1° agosto 2022, il datore di lavoro dovrà adempiere all’obbligo informativo entro 60 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore.

Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 - Decreto n. 104 del 27 giugno 2022
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea

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