Congedo di maternità, novità per la domanda di flessibilità: stop all’invio della documentazione sanitaria

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Congedo di maternità, domanda di flessibilità semplificata: viene meno l'obbligo di invio della documentazione sanitaria all'INPS tramite raccomandata, e la stessa dovrà essere consegnata esclusivamente al datore di lavoro. Le novità nella circolare n. 106 del 29 settembre 2022.

Congedo di maternità, novità per la domanda di flessibilità: stop all'invio della documentazione sanitaria

Congedo di maternità, domanda di flessibilità semplificata: viene meno l’obbligo di invio all’INPS della documentazione sanitaria che consente di lavorare anche dopo il settimo mese di gravidanza.

Le novità sono contenute nella circolare INPS n. 106 del 29 settembre 2022, che cambia le regole per fruire del congedo di maternità dopo l’ottavo mese oppure dopo il parto.

In ambedue i casi resta per la lavoratrice l’onere di dover acquisire la documentazione sanitaria che legittima il rinvio del periodo di fruizione del congedo di maternità.

Non sarà però più necessario inviare la stessa tramite raccomandata alla propria sede INPS, ma basterà consegnarla al proprio datore di lavoro o committente.

Queste le novità che, come specificato dalla nuova circolare dell’Istituto, si applicheranno sia alle lavoratrici dipendenti che alle iscritte alla Gestione Separata, e che semplificano le procedure per la flessibilità nell’utilizzo del congedo di maternità.

Congedo di maternità, novità per la domanda di flessibilità: stop all’invio della documentazione sanitaria

Sia in caso di opzione per l’utilizzo del congedo di maternità dal mese precedente che qualora si intenda avvalersene esclusivamente dopo il parto, l’INPS semplifica la procedura per la presentazione della domanda.

Le novità riguardano la documentazione sanitaria da produrre obbligatoriamente nel corso del settimo mese di gravidanza.

In linea generale il periodo di congedo di maternità inizia nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per una durata complessiva di cinque mesi. La lavoratrice può scegliere di posticipare l’astensione dal lavoro fino al mese che precede la data presunta del parto o di utilizzare i cinque mesi esclusivamente dopo il parto.

La lavoratrice che intende avvalersi delle due forme di flessibilità è tenuta a produrre, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la documentazione medica che attesti l’assenza di rischi per la propria salute e per quella del nascituro, ossia:

  • certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato,
  • certificazione del competente medico dell’azienda.

Fino ad oggi la documentazione sanitaria doveva essere trasmessa all’INPS tramite raccomandata, dopo aver presentato domanda in modalità telematica per l’utilizzo del congedo in forma flessibile.

In merito la Corte di Cassazione - Sezione lavoro, con la sentenza n. 10180/2013, ha evidenziato che la presentazione del certificato oltre il settimo mese non comporta conseguenze sul fronte dell’indennità di maternità spettante alla lavoratrice, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.

A fronte dei numerosi ricorsi successivi alla pronuncia della Cassazione, l’INPS cambia quindi passo e modifica le regole per le domande di flessibilità nell’utilizzo del congedo di maternità, lasciando alle Regioni e al Servizio sanitario nazionale l’onere di accertare che l’opzione per il rinvio del periodo di astensione non comporti pregiudizio alla salute della gestante e al nascituro.

Anche alla luce del contesto lavorativo sempre più orientato verso forme di flessibilità, la circolare INPS n. 106 del 29 settembre 2022 evidenzia dunque che l’assenza o l’acquisizione non conforme della documentazione sanitaria non comporta conseguenza sulla misura dell’indennità di maternità, e non dovrà più essere trasmessa all’INPS ma solo al proprio datore di lavoro.

Novità che si applicheranno alle lavoratrici dipendenti del settore privato e iscritte alla Gestione Separata in caso di opzione per il congedo di maternità flessibile e dopo il parto, e che riguarderanno sia le nuove domande che quelle già presentate e in istruttoria, così come quelle in via di autotutela su richiesta dell’interessata.

Circolare INPS numero 106 del 29 settembre 2022
Documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Indicazioni operative

Congedo di maternità flessibile, domanda INPS senza invio della documentazione sanitaria: come cambiano i controlli

La circolare INPS del 29 settembre si sofferma quindi sulle regole specifiche per le due forme di flessibilità.

In caso di utilizzo del congedo di maternità dal mese che precede la data presunta del parto, la documentazione sanitaria dovrà essere acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza e dovrà essere presentate al proprio datore di lavoro.

Alla luce delle novità viene meno l’obbligo di invio tramite raccomandata all’INPS e basterà indicare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, inserendo i numeri di giorni.

Resta da inviare esclusivamente il certificato telematico di gravidanza, adempimento che è effettuato dal medico certificatore.

Cambiano conseguentemente i controlli dell’INPS, che in caso di domanda per il congedo di maternità flessibile verificherà:

  • che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata dalla lavoratrice nella domanda telematica di congedo di maternità, sia all’interno dell’arco temporale dell’ottavo mese di gravidanza;
  • l’assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità del congedo di maternità;
  • l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio (articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 151/2001) o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli (articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 151/2001);
  • l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità con flessibilità al fine del riconoscimento dell’indennità.

Resta valida la regole in base alla quale la malattia insorta durante l’ottavo mese di gravidanza comporta l’inizio in automatico del periodo di maternità.

Semplificazioni anche per la domanda di congedo di maternità dopo il parto

L’adempimento dell’invio della documentazione sanitaria viene meno anche in caso di opzione per l’utilizzo dei cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto.

Fermo restando l’obbligo di acquisire la documentazione sanitaria nel corso del settimo mese di gravidanza, la stessa dovrà essere consegnata al datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

La documentazione sanitaria che certifica la possibilità di proseguire con l’attività lavorativa dovrà essere rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, così come dal medico del lavoro ove previsto.

Le certificazioni sanitarie dovranno inoltre individuare chiaramente il termine fino a quando è consentito alla lavoratrice proseguire la propria attività, se fino alla data presunta del parto o fino alla data effettiva.

La lavoratrice dovrà quindi continuare ad inviare domanda di congedo di maternità all’INPS, indicando la volontà di volerne fruire esclusivamente dopo il parto e inserendo il termine contenuto nell’attestazione medica.

Sulle domande di flessibilità l’Istituto verificherà quindi:

  • che coincida la data di inizio del congedo comunicata dalla lavoratrice con la data presunta o effettiva del parto, oppure che la stessa ricada all’interno del periodo di ante partum da cui decorrono i cinque mesi di congedo di maternità;
  • l’assenza di un periodo di malattia tra l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza e la data di inizio del congedo di maternità dopo il parto;
  • l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio (articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 151/2001) o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli (articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 151/2001);
  • l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità fruiti esclusivamente dopo l’evento del parto al fine del riconoscimento dell’indennità.

Anche in caso di richiesta del congedo di maternità dopo il parto, in caso di malattia che precede la data dello stesso o la data presunta partirà automaticamente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Resta inoltre la facoltà per la lavoratrice di rinunciare alla volontà di astenersi dal lavoro dopo il parto inviando comunicazione all’INPS. Dalla data della stessa decorre il congedo di maternità.

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