Il comportamento antieconomico può legittimare l’accertamento analitico-induttivo

L'accertamento analitico induttivo può essere legittimato dal comportamento antieconomico del contribuente. È questo il principio che si ricava dall'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 7764 del 28 marzo 2018.

Il comportamento antieconomico può legittimare l'accertamento analitico-induttivo

In materia di Iva, l’Amministrazione finanziaria può determinare induttivamente il reddito del contribuente, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando rileva un comportamento antieconomico che la rende intrinsecamente inattendibile.

Spetta al contribuente, in contraddittorio con l’Ufficio o in sede contenziosa, fornire la prova contraria alla pretesa tributaria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Sono questi i principi dell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 7764 depositata il 28 marzo 2018.

Il comportamento antieconomico può legittimare l’accertamento analitico-induttivo
Ordinanza della Corte di Cassazione numero 7764 depositata il 28 marzo 2018.

I fatti – La controversia si riferisce ad un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore notificato dall’Agenzia delle entrate ad una società recante un maggior reddito imponibile ai fini IVA e imposte dirette .

Il ricorso proposto dalla società era stato accolto in primo grado ma rigettato dai giudici d’appello i quali, confermando la legittimità dell’atto de qua, hanno osservato che l’atto impositivo non era basato esclusivamente sullo scostamento dallo specifico studio di settore ma su tutta una serie di elementi probatori tali da presumere la fondatezza delle pretese fiscali.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società lamentando, quale motivo principale di ricorso, la violazione dell’art. 39, co. 1 lett. d) del D.P.R. 600/1973 avendo la CTR basato la propria decisione esclusivamente sugli indicatori rinvenienti dallo studio di settore, in contrasto con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità.

I giudici di Cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso della parte e dichiarato legittimo l’avviso di accertamento posto all’origine della controversia.

La decisione dei giudici di legittimità – Il tema posto all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour attiene la particolare modalità accertativa, rientrante nel più ampio ambito dell’accertamento cd. analitico-induttivo disciplinato dall’art. 39, comma 1 lettera d) del D.P.R. 600/1973.

Tale metodologia è a metà tra l’accertamento di tipo contabile, basato esclusivamente sulle discrepanze tra scritture contabili e risultanze dichiarative, e l’accertamento di tipo induttivo puro, a cui l’Amministrazione finanziaria fa ricorso nel caso delle gravissime omissione espressamente previste dalla legge.

In estrema sintesi, con l’accertamento analitico-induttivo l’Amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dai dati analitici indicati nella contabilità e nella dichiarazione del contribuente per giungere, sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate.

Prima di affrontare la questione relativa a tale specifica modalità di accertamento, si rileva che i giudici di Cassazione hanno apprezzato l’operato della CTR, per aver adeguatamente spiegato l’ammissibilità della prova semplice posta a base dell’accertamento, non solo per lo scostamento dallo studio di settore ma anche per la presenza di tutta una serie di indizi, quali: l’incongruenza dei ricavi, i volumi d’affari non proporzionati agli imponibili dichiarati, l’incoerenza rispetto all’indicatore economico del ricarico nonché l’incongruenza reiterata della redditività e della posizione ai fini IVA. A fronte di questi fatti il contribuente non era stato in grado di fornire alcuna idonea prova contraria per confutare la pretesa dell’Ufficio finanziario, da qui la legittimità dell’azione accertatrice.

A parere della Cassazione è da ritenersi infondata anche la censura relativa alla violazione del citato comma 1 dell’articolo 39 del D.P.R. 600/1973, su cui si basa l’accertamento da studi di settore.

A tal riguardo, infatti, gli studi di settore, che rappresentano la risultante statistica di dati settoriali raccolti su campioni di contribuenti e sulle relative dichiarazioni fiscali, “rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, co. 1 lett. d) del D.P.R. 600/1973”.

Tale procedura si incardina su un sistema di presunzioni semplici, di cui la gravità, precisione e concordanza non sono determinate ex lege dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards, ma scaturiscono solo in esito al contraddittorio da attivare con il contribuente, in sede amministrativa e contenziosa. Su questi grava l’onere di provare l’esistenza di condizioni che giustifichino l’allontanamento della propria attività dal modello “normale” a cui fanno riferimento i parametri, in modo da giustificare un reddito dichiarato inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione dello specifico parametro o studio di settore. Dall’altra parte, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a motivare l’avviso di accertamento con il mero scostamento, ma deve integrarlo con la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento.

Con specifico riferimento alla materia dell’IVA, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni”.

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