Compensi ai membri delle associazioni: ODV e APS

Cristina Cherubini - Associazioni

Una delle domande più frequenti tra gli utenti del terzo settore è legata alla possibilità di erogare compensi al presidente, o ai componenti del consiglio direttivo, e di poter quindi remunerare coloro che fanno parte degli organi amministrativi di una ODV e di una APS.

Compensi ai membri delle associazioni: ODV e APS

C’è la possibilità di erogare compensi al presidente o ai componenti del consiglio direttivo di una ODV, Organizzazione di Volontariato, o di una APS, associazione di Promozione Sociale?

L’opinione pubblica ha tendenzialmente orientato la risposta nei confronti di tale interrogativo verso l’errata considerazione che non fosse possibile erogare compensi ai componenti gli organi amministrativi di un’associazione, in quanto ciò era sempre stato possibile.

Con l’avvento della riforma del terzo settore dobbiamo però distinguere, in base alla diversa tipologia di ente interessato, la risposta a tale interrogativo.

Pur essendo di base sempre possibile riconoscere un compenso ai membri degli organi amministrativi di un’associazione, diventa di fondamentale importanza capire quale ruolo essi rivestano all’interno della associazione e quale carica quindi ricoprano, andando a differenziare il trattamento dei soci, dei volontari e delle semplici persone fisiche prive di legami associativi all’interno delle due diverse tipologie di enti quali le APS e le ODV.

Compensi agli amministratori delle APS

Come abbiamo analizzato in altre occasioni di approfondimento, tra gli enti del terzo settore le categorie più peculiari e probabilmente diffuse sono le ODV e le APS e molto spesso il legislatore prevedere specifiche normative per le stesse, le quali differiscono tra di esse e tra le stesse e tutte le altre categorie di enti del terzo settore.

In questo caso andremo ad analizzare cosa prevede il codice del terzo settore in tema di erogazione dei compensi per i componenti dell’organo di amministrazione di una APS.

Partiamo dall’art. 36 del d.lgs 117/2017 il quale espone che “le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”.

Dalla lettura dell’art. 36 del d.lgs 117/2017 è facile capire come effettivamente l’erogazione del compenso a membri del consiglio direttivo sia possibile all’interno di una APS, a patto che:

  • l’attività da essi svolta sia funzionale alla realizzazione dell’obiettivo principale dell’associazione stessa e quindi allo svolgimento dell’attività istituzionale;
  • il numero dei lavoratori non deve superare il 50 per cento dei volontari e il 5 per cento degli associati;
  • i lavoratori possono essere persone esterne o anche propri associati;
  • la figura del volontario non è mai compatibile con quella del lavoratore.

In base anche a quanto scritto nell’art. 17 comma 5 del d.lgs 117/2017 “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.

É chiaro quindi che il volontario non potrà mai ricevere alcun tipo di compenso neanche in via occasionale, inoltre esso non potrà mai assumere ruoli all’interno degli organi amministrativi, a sostegno di quanto prima sottolineato, l’art. 17 comma 6 prevede infatti che “non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni”.

Compenso del presidente delle ODV

Parlando invece di organizzazioni di volontariato dovremmo fare un discorso diverso rispetto alle APS, in quanto come previsto dall’art. 34 del d.lgs 117/2017 al comma 1 "tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile".

All’interno di una ODV non è quindi possibile rivestire la carica di membro del consiglio direttivo se non si è associati, non si possono quindi comprendere nei ruoli amministrativi persone esterne all’associazione.

Questa peculiarità assume particolare importanza in quanto al comma 2 dell’art. 34 viene esplicitamente chiarito che “ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione”.

La differenza quindi fondamentale tra APS ed ODV risiede nella previsione contenuta per le APS nell’art. 36, la quale espone che “le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati”, non ugualmente dettata per le ODV, che nell’art. 33 del d.lgs 117/2017 si esplica nella seguente affermazione “le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta”.

Unica eccezione di possibilità retributiva all’interno delle ODV è prevista per coloro che svolgono le proprie funzioni all’interno dell’organo di controllo, come da art. 30 comma 5 del d.lgs 117/2017, ove si richiamano le specifiche categorie tra le quali possono essere scelti i soggetti “ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti”.

Le categorie a cui devono appartenere i componenti dell’organo di controllo sono le seguenti:

“Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”.

La profonda differenza tra APS e ODV nella visione prospettica che il legislatore ha voluto imprimere nella loro struttura organizzativa si conferma e si esalta quindi anche nella fattispecie relativa alla composizione degli organi collegiali e nella loro possibilità remunerativa.

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