Antimafia: gli adempimenti dell’associazione

Cristina Cherubini - Associazioni

Le associazioni nell'ambito di svolgimento di attività di pubblica utilità hanno spesso a che fare con gli enti della pubblica amministrazione, dai quali spesso ricevono contributi o attraverso i quali partecipano a bandi per la concessione di immobili od altre tipologie di appalto, questa tendenza fa nascere l'esigenza di compiere alcuni particolari adempimenti.

Antimafia: gli adempimenti dell'associazione

Uno degli adempimenti più recenti, e tendenzialmente poco associato al mondo del no profit è quello previsto dalla normativa antimafia d. lgs. 159/2011 entrata in vigore a febbraio 2013.

Soprattutto in funzione dei rapporti che, per definizione, un ente non commerciale di tipo associativo assume con gli enti pubblici locali, molto spesso è necessario attuare una serie di provvedimenti a tutela dei principi di trasparenza e di tracciabilità delle fonti, per il pubblico interesse.

Questo vale per i contributi che le associazioni ricevono, i quali necessitano di specifici rendiconti e pubblicazioni e vale anche per altre tipologie di situazioni.

La documentazione antimafia comprensiva di comunicazioni ed informazioni, dopo l’entrata in vigore del d. Lgs. 159/2011 può essere acquisita dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 quali le pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all’art. 176 del D. Lgs. 163/2006, d’ufficio, tramite le prefetture.

Dichiarazione antimafia: quando si presenta

La documentazione antimafia, di cui i soggetti sopracitati possono richiedere d’ufficio, viene chiaramente richiesta in funzione ad un rapporto di collaborazione o contrattuale tra più soggetti.

I soggetti di cui all’art. 83, comma 1 e 2 del d.lgs 159/2011, prima di intrattenere rapporti con altri enti richiedono quindi tale documentazione agli uffici della prefettura per tutelarsi.

Il punto adesso è individuare le casistiche che portano le società, le imprese ed ogni altro ente a presentare la documentazione presso gli uffici della prefettura in funzione di un’eventuale richiesta da parte della pubblica amministrazione.

La comunicazione antimafia si presenta infatti per richiedere:

  • Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  • Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
  • Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria;
  • Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
  • Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  • Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  • Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro ma inferiore a 5.000.000,00 euro (iva esclusa);
  • Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a 150.000,00 euro ma inferiore a 200.000,00 euro (iva esclusa);
  • Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
    • - Opere e lavori pubblici di importo inferiore a 5.000.000,00 euro;
    • - Forniture e servizi: inferiore a 400.000,00 euro.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all’esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

“Il contenuto della comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011”.

L’informazione antimafia invece, oltre a quanto previsto dalla comunicazione, prevede anche l’esplicita menzione dell’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

L’informazione antimafia deve essere richiesta invece nei casi in cui i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:

  • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di 5.000.000,00 euro, IVA esclusa;
  • in materia di servizi, la soglia comunitaria è di 200.000,00 euro, IVA esclusa;
  • in materia di forniture, la soglia comunitaria è 200.000,00 euro, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
  • 2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a 150.000,00 euro;
  • 3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a 150.000,00 euro;
  • 4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
  • Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.000.000.00 euro;
  • Forniture e servizi: di importo pari o superiore a 400.000,00 euro;
    Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all’esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

Metodo di presentazione della dichiarazione: il caso associazioni

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della documentazione antimafia all’interno delle associazioni, sulla base di quanto previsto dall’art. 85 del d.lgs 159/2011 sono i seguenti:

  • Legali rappresentanti;
  • membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti);
  • familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2.

La procedura di richiesta prevede, per quanto riguarda la dichiarazione antimafia, è disciplinata dagli artt. 89 e 99, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011, mentre quella per l’informazione antimafia prevede ulteriori atti da allegare, quali:

  • modello richiesta di informazioni antimafia;
  • copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni;
  • dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi.

Nel caso di società consortili e consorzi vi sono ulteriori documenti da inviare in prefettura tra i quali anche l’autocertificazione dei familiari conviventi relativi ai soggetti di cui l’art. 85.

L’associazione che intende attuare una delle pratiche sopraesposte, avente come controparte i soggetti previsti dall’art. 83 comma 1 e 2 del d.lgs 159/2011, dovrà quindi inviare la documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

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