Superbonus: lo stop alla cessione tra le novità del decreto approvato

Tommaso Gavi - Irpef

Diverse novità in arrivo per il superbonus e per i bonus edilizi con finalità di efficienza energetica. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato un nuovo decreto che prevede il blocco generalizzato della cessione del credito, l'eliminazione della remissione in bonis e ulteriori misure

Superbonus: lo stop alla cessione tra le novità del decreto approvato

Novità a sorpresa dopo il Consiglio dei Ministri del 26 marzo: il governo ha approvato un decreto con misure urgenti in tema di superbonus e di agevolazioni edilizie per l’efficienza energetica.

La prima azione del provvedimento che ha ottenuto il via libera, nonostante non fosse tra i punti in esame nell’ordine del giorno, è il blocco delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

La misura si aggiunge all’intervento del decreto Blocca Cessioni che aveva già introdotto un divieto generalizzato. Con il nuovo intervento il divieto è previsto anche per le ultime eccezioni e si applicherà per gli interventi successivi all’entrata in vigore del decreto.

Viene inoltre cancellata la remissione in bonis per la comunicazione relativa alle cessioni dei crediti, che permetteva la possibilità di regolarizzare il mancato invio entro il 15 ottobre prossimo. L’adempimento dovrà essere effettuato entro la scadenza del prossimo 4 aprile 2024.

Sono inoltre state stabilite misure per acquisire maggiori informazioni sulla realizzazione degli interventi agevolabili. I mancati adempimenti portano a una sanzione amministrativa di 10.000 euro o alla decadenza dall’agevolazione.

Infine, sono state previste misure per la sospensione di crediti d’imposta nel caso di debiti nei confronti dell’Erario, ovvero di iscrizioni a ruolo di carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione a imposte erariali di un determinato importo.

Le novità sono sintetizzate nella tabella riassuntiva.

Misura Novità
Cessione del credito Eliminazione totale per gli interventi successivi all’entrata in vigore del decreto
Remissione in bonis Eliminazione della possibilità di regolarizzare l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle cessioni di crediti
Misure per acquisire maggiori informazioni sugli interventi agevolabili Sanzione di 10.000 euro per l’omessa trasmissione (nel caso di interventi già avviati) o decadenza dall’agevolazione (per nuovi interventi)
Sospensione crediti d’imposta In presenza di debiti con l’Erario

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Stop completo alla cessione del credito

Il decreto approvato ieri, 26 marzo 2024, dal Consiglio dei Ministri non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le novità sono state però anticipate nel comunicato stampa del governo, pubblicato al termine della riunione dell’Esecutivo.

Tra le misure approvate d’urgenza per la tutela della finanza pubblica, anche alla luce dei dati ISTAT che hanno rivisto il deficit del 2023 al 7,2 per cento, c’è:

“l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni”.

L’intervento completa il divieto generalizzato di utilizzo di cessione del credito per i bonus edilizi, già previsto a partire dal 17 febbraio 2023 dal cosiddetto decreto Blocca Cessioni.

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La possibilità era rimasta, tuttavia per alcune eccezioni. Con il nuovo decreto tale divieto sarà generalizzato e interesserà tutte le agevolazioni edilizie per interventi di efficienza energetica, compreso il superbonus.

Dal momento che le nuove regole interesseranno gli interventi successivi all’entrata in vigore delle norme, la misura non inciderà sugli interventi già avviati, per i quali è già stata presentata la CILA prima del 16 febbraio 2023.

Sarà invece eliminata la possibilità ancora prevista per:

  • bonus barriere al 75 per cento;
  • interventi di IACP;
  • interventi di cooperative edilizie ed enti del terzo settore;
  • interventi su immobili danneggiati da terremoti.

Eliminazione della remissione in bonis

Un’ulteriore misura prevista per le agevolazioni edilizie di efficientamento energetico riguarda la possibilità di regolarizzare le omesse comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 16 marzo, che nel 2024 è stato prorogato al prossimo 4 aprile.

Non potrà quindi più essere utilizzato l’istituto della remissione in bonis, che permetteva la regolarizzazione della comunicazione entro il prossimo 15 ottobre 2024, con il pagamento della sanzione di 250 euro per ciascuna comunicazione da presentare oltre il termine.

Come si legge nel comunicato, tale intervento viene stabilito:

“al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.”

Rimane il dubbio su come poter valutare il quadro completo delle agevolazioni alla scadenza del 4 aprile prossimo. Per i lavori già effettuati, i cui crediti possono essere ceduti per annualità, gli importi possono infatti essere comunicati entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo a quello della rata annuale oggetto di cessione.

Al momento non sembra previsto un divieto generalizzato anche per i crediti relativi a successive annualità di interventi già effettuati, ma si dovrà attendere la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Sanzione di 10.000 euro per omessa trasmissione di informazioni sui lavori

Una parte piuttosto controversa, destinata a far discutere, è quella relativa all’introduzione di misure “volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili”.

Stando a quanto spiegato nel comunicato stampa del governo, infatti, l’obiettivo dell’intervento è quello di ottenere un’immediata conoscenza delle grandezze economiche relative alle misure agevolative.

Si tratterebbe, quindi, di adempimenti comunicativi relativi a informazioni che interessano i lavori.

Tuttavia viene prevista una disciplina sanzionatoria decisamente esagerata.

L’omessa trasmissione delle informazioni porterà:

  • a una sanzione di 10.000 euro, nel caso in cui sia riferita a interventi già avviati;
  • alla decadenza dall’agevolazione fiscale, nel caso di nuovi interventi.

Anche in questo caso è opportuno attendere la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale per avere ulteriori dettagli sugli adempimenti da porre in essere.

Sospensione dei crediti d’imposta in caso di debiti con l’Erario

In alcuni casi viene prevista la sospensione dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi per interventi di efficienza energetica.

Per evitare la fruizione delle agevolazioni da parte di contribuenti con debiti nei confronti dell’Erario si prevede la sospensione:

“in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000”.

La sospensione opera nel caso in cui siano scaduti i termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La sospensione dei crediti d’imposta è prevista fino al pagamento di quanto dovuto.

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