Se il commercialista incaricato omette la dichiarazione le sanzioni sono a carico del cliente

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del commercialista incaricato, le sanzioni sono a carico del contribuente che deve vigilare sul mandato. Diverso è il caso di un comportamento fraudolento del professionisti.

Se il commercialista incaricato omette la dichiarazione le sanzioni sono a carico del cliente

Con la Sentenza n. 12409 depositata in data 11 maggio 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del commercialista incaricato, le sanzioni sono a carico del contribuente, salva l’ipotesi di comportamento fraudolento del professionista.

Infatti il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 12409 dell’11 maggio 2021
Il testo integrale della Sentenza della Corte di Cassazione numero 12409 dell’11 maggio 2021.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il ricorso è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR. Avverso la decisione d’appello l’Amministrazione finanziaria ha opposto ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della sentenza per avere la CTR ritenuto non applicabili al contribuente le sanzioni, stante l’esclusiva responsabilità del consulente infedele, condannato per truffa.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso rammentando il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell’art. 5 del d. Lgs. n. 472 del 1997 la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Nel caso di specie, la CTR ha accertato in fatto come le violazioni che hanno condotto all’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni riguardavano l’omessa presentazione delle dichiarazioni da parte del consulente incaricato.

Quanto all’adempimento degli obblighi dichiarativi la Corte di legittimità ha statuito che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate

“essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”

Pertanto, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il contribuente non assolve il dovuto controllo sull’operato del commercialista delegato, la sua responsabilità per le sanzioni, sotto il profilo della colpa, non può escludersi.

Egli, infatti, avrebbe potuto richiedere copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni e porre un rimedio alla violazione.

In linea di principio, quindi, l’inapplicabilità delle sanzioni sarebbe stata legittima solo nel caso in cui, a fronte della richiesta, il professionista avesse fraudolentemente fornito documentazione falsa al proprio cliente.

La CTR non ha dato corretta applicazione a tale principio, incorrendo in errore di diritto e per tale motivo la sentenza è stata cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione.

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