Il circolo: fuori o dentro il terzo settore?

Cristina Cherubini - Associazioni

Il circolo è una libera associazione di individui volti al perseguimento di obietti comuni e di pubblica utilità, disciplinato dal codice civile e riconosciuto dalla Costituzione. All'avvicinarsi della definizione della riforma del terzo settore è giusto chiedersi quale sarà il suo ruolo tra gli attori protagonisti del nuovo codice.

Il circolo: fuori o dentro il terzo settore?

La definizione del circolo ha sempre creato un po’ di confusione tra gli utilizzatori, ma in realtà non si tratta altro che di una semplice associazione non riconosciuta, disciplinata dal codice civile agli artt. 36-37-38, e dalla Costituzione agli artt. 2-9-18.

Il circolo si può difatti delineare come un’associazione non riconosciuta costituita da individui uniti da fini comuni, al fine di poter raggiungere obiettivi di interesse generale, tendenzialmente volti alla diffusione della cultura, o comunque con intenti di tipo ricreativo, religioso, sportivi o di condivisione.

Tra le attività esercitate, in questo caso in modo secondario da molti circoli, vi è ad esempio la somministrazione di cibi e bevande ai propri associati in concomitanza con eventi organizzati per il perseguimento dell’obiettivo sociale, questa peculiarità tipica di questa tipologia di associazioni non riconosciute rende forse ad oggi difficile la scelta tra l’ingresso all’interno del terzo settore ed un eventuale permanenza all’esterno.

Vedremo di seguito quali sono le migliori alternative per i circoli e quali sono gli obblighi che attualmente il legislatore impone ad essi.

Il circolo come ente del terzo settore

Volendo analizzare le nuove categorie di associazioni che il legislatore ha previsto all’interno del codice del terzo settore, quella più in linea con gli intenti di un “circolo libero” è sicuramente l’associazione di promozione sociale.

L’APS, disciplinata dagli artt. 35-36 del d.lgs 117/2017, è “un ente del terzo settore costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”.

Il circolo intenzionato quindi a voler entrare a far parte del terzo settore dovrà adeguare il proprio statuto nei modi e nei tempi previsti dalla disciplina ed effettuare le modifiche necessarie al fine di rispondere ai seguenti requisiti:

  • il numero dei soci che la costituiscono non dovrà essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
  • l’attività da esso svolta dovrà essere una tra quelle previste dall’art. 5 del d.lgs 117/2017;
  • l’attività dovrà essere svolta avvalendosi principalmente di volontari.

Dopo aver visto le caratteristiche tipiche che sarà necessario assumere per poter diventare una APS, è importante far presente che al comma 2 l’art. 35 del d.lgs 117/2017 riporta che “non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e
le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale
”.

Ad una prima lettura questo assunto sembra una contraddizione con quanto abbiamo fin ora esposto, ma in realtà esso prevede un’impossibilità ad assumere la qualifica di APS nel solo caso in cui i circoli abbiano dei requisiti stringenti che precludono l’ingresso generalizzato e senza limiti delle persone intenzionate a farvi parte.

Appare chiaro che l’ingresso all’interno di qualsiasi associazione è subordinato al rispetto e alla condivisione dei valori per cui l’ente stesso è stato fondato e svolge la propria attività, ma non vi devono essere dei limiti all’ingresso di persone.

Circolo libero o APS

Il circolo ha sempre svolto attività di aggregazione e molto spesso orientate al settore ricreativo, si è quindi spesso associata a tali enti anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande oltre ad eventuali organizzazioni di eventi quali pesca di beneficenza, lotteria e tombola, giochi di carte e giochi da tavolo, feste da ballo ed altro.

Una delle modifiche introdotte dal d.lgs 117/2017 su quanto prescritto dall’art. 148 del TUIR, è forse utile per formalizzare la scelta strategica che dovranno affrontare i circoli nei prossimi mesi.

La novità portata dal codice del terzo settore riguarda proprio l’attività relativa alla somministrazione di bevande.

L’art. 148 del TUIR al comma 5 prevede che "per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3".

Tale importante concessione è stata prevista unicamente per le Associazioni di Promozione Sociale, ed esclusa invece per gli enti riepilogati dal comma 3 del medesimo art. 148, associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche.

Il concetto di decommercializzazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per le APS è poi ripreso dal comma 4 dell’art. 85 del d.lgs 117/2017, a patto che ovviamente tale attività sia secondaria e complementare a quella esercitata in via principale, che deve rientrare tra quelle contenute all’interno dell’art. 5 del CTS.

Somministrazione bevande con corrispettivi specifici

Volendo evidenziare l’aspetto più importante, sintetizzando quanto fin ora espresso, per le associazioni di promozione sociale l’attività di somministrazione di cibi e bevande, purché svolta in modo complementare e secondaria all’attività considerata istituzionale, è considerata non commerciale anche se prestata verso corrispettivi specifici, non è quindi necessario prevedere un meccanismo di offerte in quanto per essi è sempre da escludere, il provento da essa percepito, da tassazione.

Se il circolo libero invece decide di non adeguare il proprio statuto per entrare a far parte del RUNTS sotto le vesti di un APS, deve assoggettare a tassazione eventuali proventi derivanti dall’esercizio di un’attività come quella di somministrazione di alimenti e bevande anche se complementare all’attività istituzionale da esso esercitata come da statuto.

Le uniche entrate conseguite dal Circolo considerabili come di natura non commerciale sarebbero le seguenti:

  • Quote associative;
  • Quote integrative versate dai soci per attività specifiche;
  • I contributi concessi da enti pubblici o da terzi come devoluzioni libere;
  • I contributi erogati da enti pubblici per le attività in regime di convenzione.

In questi casi non è necessaria l’apertura della partita iva e l’assoggettamento a tassazione dei proventi.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network