Gli effetti dell’iscrizione al RUNTS

Cristina Cherubini - Associazioni

Un nuovo unico registro che racchiuderà tutti gli enti del mondo no profit. Una realtà rivoluzionaria per il terzo settore, ancora racchiusa in un'aurea di mistero, leggermente chiarificata grazie alle ultime precisazioni arrivate dal Ministero.

Gli effetti dell'iscrizione al RUNTS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto legge 106/2020 ha portato un po’ di luce sull’iscrizione al RUNTS che ha creato un caso nel mondo del terzo settore, fin dal giorno in cui è stato annunciato il rivoluzionario d. lgs 117/2017, del quale ancora si sta attendendo la piena realizzazione dei provvedimenti.

Le domande che gli utilizzatori si stanno ponendo sono molteplici, ma probabilmente quelle più impellenti riguardano le modalità con le quali sarà possibile iscriversi al RUNTS, quali saranno le sezioni da cui sarà composto e quali effetti susciterà l’ingresso degli enti in tale registro.

Nella presente analisi andremo a carpire le novità iscritte nel decreto legge 106/2020 all’art. 7 in tema appunto di effetti dell’iscrizione degli enti al RUNTS, tenendo distinte le casistiche relative agli enti che sono obbligati all’iscrizione non sono in tale registro ma anche al Registro Imprese.

Gli effetti dell’iscrizione al RUNTS

Il Registro Unico del Terzo Settore è un elemento fondamentale per l’implementazione della riforma del d. lgs 117/2017, in quanto sarà l’involucro al cui interno confluiranno tutti gli enti no profit tutelati dal legislatore e legittimati ad accedere ai benefici fiscali, sociali ed economici previsti dalla normativa.

L’art. 7 del decreto legge 106/2020 prevede infatti che “l’iscrizione nel RUNTS abbia effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS”.

Un ente che voglia quindi far parte del terzo settore ed utilizzare l’acronimo atto a configurare la propria identità di associazione deve risultare iscritto al RUNTS.

L’art. 7 del d.l 106/2020 continua poi dicendo che “nei casi previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica”.

L’art. 22 del d. lgs 117/2017 attesta che “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo”. Per tali enti quindi l’iscrizione al RUNTS ha effetti costitutivi anche relativamente all’acquisto della personalità giuridica.

Gli enti iscritti al Registro Imprese: effetti adesione al RUNTS

La spettanza dei benefici fiscali e l’efficacia costitutiva dell’iscrizione dell’ente dipende da diversi fattori, è infatti prevista una trattazione diversa per gli enti che sono primariamente obbligati a rispettare ad adempimenti previsti da altri istituti.

Nel caso in cui vi siano APS, ODV, enti filantropici,società di mutuo soccorso tenute ad iscriversi ad una rete associativa o rete associativa nazionale, i benefici fiscali a loro attribuibili non deriveranno dalla loro iscrizione al RUNTS ma alle sezioni speciali previste per tali categorie.

Le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso, le quali sono tenute all’iscrizione nel Registro imprese, vedranno derivare i propri benefici dall’iscrizione nella sezione “Imprese sociali” del Registro imprese, e non da quella al RUNTS.

Mentre per quanto riguarda le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso non sono tenute all’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese, né a quella di Rete associativa o di Rete associativa nazionale, vedranno riconosciuti i propri benefici grazie all’iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS.

In ultimo non è trascurabile l’utilizzo delle locuzioni, come previsto dall’art. 7 del d.l 106/2020 comma 3 e 4, all’interno del quale si prevede che "l’iscrizione consente altresì l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi.

L’acronimo ETS e la locuzione “Ente del Terzo settore” devono essere utilizzati dagli enti iscritti. (...) L’uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi è causa di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 91 del Codice".

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