Isopensione e assegno straordinario: le regole INPS per chi è nel contributivo

Francesco Rodorigo - Pensioni

L’INPS riepiloga le regole per l’accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione da parte di lavoratori e lavoratrici nel sistema contributivo

Isopensione e assegno straordinario: le regole INPS per chi è nel contributivo

L’isopensione e l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali sono due prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Tali prestazioni sono erogate in caso di percorsi aziendali di esodo, sono:

  • finanziate interamente dai datori di lavoro (anche per quel che riguarda la contribuzione da versare);
  • riservate ai lavoratori, individuati da specifici accordi aziendali, che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro il periodo massimo di durata dell’esodo (5 anni per i per i Fondi di solidarietà bilaterali e 4 anni per l’isopensione. Per quest’ultima il limite è stato innalzato a 7 anni per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026).

A poterne beneficiare sono anche i lavoratori e le lavoratrici che si trovano interamente nel sistema contributivo, cioè quelli che hanno versato il primo contributo dal 1° gennaio 1996 in poi.

Nella circolare n. 104/2026 l’INPS riepiloga le regole di riferimento.

I requisiti per ottenere la prestazione di accompagnamento alla pensione

Per poter riconoscere la prestazione di accompagnamento, specifica l’INPS, bisogna verificare il possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e di importo soglia per l’accesso alla pensione entro il periodo massimo di durata dell’esodo. Nella tabella un rapido riepilogo dei requisiti per il 2026. Dal prossimo anno, ricordiamo, è previsto l’aumento per via dell’adeguamento alla speranza di vita.

TipologiaEtàAnni di contributiImporto minimo dell’assegno
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo 67 anni 20 anni almeno pari all’importo dell’assegno sociale (il requisito viene meno se la persona matura 71 anni d’età e 5 di contributi versati)
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (opzione 1) - 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne -
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (opzione 2) 64 anni 20 anni pari almeno a 3 volte l’importo dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli

Poiché l’accertamento deve essere effettuato “in via prospettica”, dato che l’importo dell’assegno sociale da prendere come riferimento viene rivalutato annualmente, la prima verifica è quella sull’importo della prestazione di accompagnamento. Questo, calcolato sulla base della contribuzione risultante alla data di accesso all’esodo e il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta alla medesima data, deve risultare almeno pari:

  • all’importo dell’assegno sociale, nel caso in cui l’assegno di esodo accompagni alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contribuzione;
  • a 3 volte l’importo dell’assegno sociale (ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli) nel caso in cui l’assegno di esodo accompagni alla pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva.

L’importo minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata

Per quanto riguarda l’accertamento del diritto alle prestazioni di accompagnamento alla pensione finalizzate al conseguimento della pensione di vecchiaia, dunque, la valutazione della compatibilità fra l’importo della pensione di vecchiaia, che spetterebbe in base alle regole vigenti, e l’importo soglia deve essere effettuata prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale in vigore al momento dell’accesso all’esodo.

Come spiegato dall’INPS, per tale valutazione, si deve utilizzare:

  • l’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione calcolato con la contribuzione maturata fino alla data di accesso all’esodo e del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore alla medesima data;
  • l’importo dell’assegno sociale vigente alla data di accesso all’esodo.

L’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, alla data di accesso all’esodo, deve essere pari o superiore all’importo dell’assegno sociale vigente alla medesima data.

Nel caso in cui la prestazione di accompagnamento sia finalizzata al raggiungimento della pensione anticipata la valutazione non deve essere effettuata sulla pensione che si raggiunge unicamente con il requisito contributivo dato che non è previsto un importo soglia.

Al contrario, deve essere effettuata sull’accesso alla pensione anticipata con 64 anni d’età e 20 di contributi. Anche in questo caso, la valutazione della compatibilità fra l’importo della pensione, che spetterebbe in base alle regole vigenti, e l’importo soglia deve essere effettuata prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale vigente al momento dell’esodo e devono essere rispettati i limiti soglia previsti dalla normativa.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 104/2026, disponibile di seguito.

INPS - Circolare n. 104 del 29 settembre 2026
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